Veneto

Veneto, ecco perché sono state impugnate le modifiche alla legge sulla caccia

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 10 Agosto, ha impugnato alcune disposizioni della legge regionale del Veneto n. 18/2016 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport), che hanno recentemente introdotto modifiche alla legge regionale sulla caccia.

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L’impugnazione è dovuta alla presunta illegittimità costituzionale degli articoli 65, 66, 68, 69 e 71, che non rispetterebbero la giurisdizione statale secondo cui “spetta allo Stato stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni esclusivamente nella direzione dell’innalzamento del livello di tutela”. In buona sostanza le Regioni in materia di caccia possono solo fare leggi più “restrittive” rispetto a quanto stabilità dalla legge nazionale 157/92.

Di seguito un dettaglio del perché i suddetti articoli sono stati impugnati.

Articolo 65 Veneto impugnate modifiche legge caccia

Questo è il tanto dibattuto articolo sulla mobilità venatoria che consente a chi abbia optato per la forma di caccia da appostamento fisso, di disporre di 15 giornate di caccia in forma vagante, e a chi ha optato per la caccia in forma vagante in Zona Alpi o comunque in altre forme, di usufruire di 15 giornate di caccia da appostamento fisso.

In merito la legge 157/92 (art. 12, comma 5) prevede che “l’esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell’insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all’attività venatoria programmata”. Pertanto la legge nazionale non consente il “cumulo” delle diverse forme di esercizio venatorio come, invece, previsto dalla disposizione regionale veneta.

Lo stesso articolo consente ai cacciatori che abbiano optato per l’insieme delle altre forme di attività venatoria, la possibilità di esercitare per 30 giorni l’attività venatoria alla fauna migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia.

Questo sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 157/1992, il quale prevede che: “Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell’art. 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali…” e che “Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all’amministrazione competente, ha diritto all’accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione“. In sostanza l’articolo in questione non consentirebbe di garantire una equilibrata distribuzione sul territorio dei cacciatori nell’esercizio dell’attività venatoria.

Articolo 66 Veneto impugnate modifiche legge caccia

Questo articolo consente che l’attività di addestramento e svolgimento delle gare dei cani da caccia possano svolgersi, anche su fauna selvatica naturale e con l’abbattimento di fauna d’allevamento, durante tutto l’anno. 

In materia la legge n. 157/1992, articolo 10, sancisce che spetta alle Regioni, nel predisporre i piani faunistico-venatori, indicare “le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale…”. Nonostante questo, secondo il Consiglio dei Ministri, la norma regionale “sebbene sia riconducibile alla materia «caccia» spettante alla competenza legislativa residuale delle regioni, nel consentire l’attività di addestramento e lo svolgimento delle gare dei cani da caccia durante tutto l’anno, incide in un ambito attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale”. Questo perché l’attività di addestramento dei cani da caccia è assimilabile a quella venatoria e, dunque, deve rispettare gli standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale.

Articolo 68

Questo è l’articolo che introduce modifiche ai Comitati direttivi dei Comprensori Alpini stabilendo che siano composti – tra gli altri – anche da “tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale.

Questo articolo violerebbe quanto sancito dall’articolo 14 della legge 157/92, il quale stabilisce che negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia debba essere assicurata la presenza paritaria delle associazioni venatorie, esclusivamente con riferimento a quelle nazionali riconosciute.

Articolo 69

Questo articolo prevede che “dove non in contrasto con la disciplina sull’uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d’acqua naturali o artificiali, è ammesso l’uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l’uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l’ausilio del cane e del fucile, entro un raggio non superiore ai duecento metri dall’appostamento”.

Secondo la legge 157/92 (articolo 13) il recupero dei capi feriti, anche con l’ausilio dei cani o con l’uso della armi, è considerato esercizio venatorio ed è sottoposto ai medesimi divieti e garanzie procedurali. Pertanto l’articolo della legge regionale veneta sarebbe in contrasto con l’articolo 21, comma 1, della legge n. 157/1992 che dispone: “E’ vietato a chiunque: […] i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili”.

Articolo 71

L’ultimo articolo impugnato, l’articolo 71, introduce delle misure per il contenimento del cormorano.

Il cormorano (Phalacrocorax carbo) non rientra nell’elenco delle specie cacciabili stabilito dell’articolo 18 della legge n. 157/1992, pertanto può essere cacciato sole se sussistono la condizioni necessarie per accedere al regime di deroga, come stabilito dall’articolo 19-bis della legge 157/92. L’articolo 71, però, non indica la condizioni necessarie per accedere al regime di deroga, né le modalità e i requisiti necessari per l’applicazione della stessa, e quindi contrasta con quanto previsto dall’articolo 19-bis della legge n. 157/1992.

Qui trovate il testo integrale del’impugnativa Veneto impugnate modifiche legge caccia

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