Berlato: “Gli animal-ambientalisti da oggi dovranno assumersi la responsabilità delle loro malefatte”
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“Finalmente la Regione del Veneto si è dotata di una norma che punisce pesantemente quei criminali che sono soliti aggredite, non solo verbalmente, degli onesti cittadini mentre esercitano attività lecite dopo aver versato corpose tasse di concessione ed ingenti quote di accesso alle unità territoriali di gestione”.
Sergio Berlato ha commentato così l’approvazione da parte del Consiglio Regionale del Veneto del Progetto di legge n. 181, da lui stesso presentato, che commina pesanti sanzioni amministrative a chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività venatoria e della pesca, ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o di pesca o rechi molestie ai cacciatori o ai pescatori nel corso delle loro attività.
“Gli animal-ambientalisti – prosegue Berlato – che finora hanno goduto di una sostanziale impunità approfittando della lentezza esasperante della giustizia italiana e dell’indifferenza di alcuni giudici, da oggi dovranno assumersi la responsabilità delle loro malefatte“.
“Fermo restando il diritto di chiunque di poter manifestare il proprio dissenso nel rispetto della legge – conclude Berlato – nessuna tolleranza sarà ammessa nei confronti di quelle minoranza esagitate che vorrebbero imporre, spesso con la violenza, le loro discutibili scelte di vita”.
Di seguito il testo della legge Berlato approvata ieri in Consiglio regionale del Veneto.
NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISTURBO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ VENATORIA E PISCATORIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO” E ALLA LEGGE REGIONALE 28 Aprile 1998, N. 19 “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO”
Art. 1 – Modifica all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Dopo l’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è inserito il seguente:
“Art. 35bis – Disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e molestie agli esercenti l’attività venatoria.
1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00
2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.
3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.
4. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell’esercizio dell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, nel rispetto dell’articolo 842 del Codice Civile”.
Art. 2 – Modifica all’articolo 33 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. Dopo l’articolo 33 bis della legge regionale 28 aprile 1998 n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” è inserito il seguente:
“Art. 33 ter – Disturbo all’esercizio dell’attività piscatoria e molestie agli esercenti l’attività piscatoria.
1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
2. All9accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.
3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.”
Art. 3 – Norma Finanziaria.
1. La presente legge non comporta alcuna spesa o onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.