Chiarezza sui compiti delle guardie Zoofile: in Veneto Berlato presenta mozione in Consiglio
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“Con questa mozione vogliamo impegnare la Giunta regionale del Veneto a dare pronta attuazione a quanto stabilito dal recente pronunciamento del Consiglio di Stato, che con sentenza dello scorso 9 novembre ha chiarito in maniera definitiva l’annosa problematica che riguarda i compiti e le prerogative delle guardie zoofile”.
Queste le parole del Consigliere regionale Sergio Berlato a margine della presentazione in Consiglio regionale di una mozione volta a far assumere immediate iniziative per riportare ordine nell’esercizio dell’attività di controllo espletata da parte delle guardie volontarie e in particolare delle guardie zoofile in possesso del decreto prefettizio, che troppo spesso hanno travalicato i confini delle loro competenze.
“La sentenza del Consiglio di Stato – prosegue Berlato – ribadisce quanto già previsto dalla Legge 157/92 in merito ai soggetti abilitati alla vigilanza venatoria, chiarendo che questo compito è riservato alle sole guardie zoofile riconosciute da leggi regionali. Una sentenza importante che pone vere e proprie limitazioni all’attività espletata dalle guardie zoofile delle associazioni protezionistiche, tipo ENPA per fare un esempio, in possesso del solo decreto prefettizio. Si chiarisce una volta per tutte che l’attività di vigilanza esercitata da queste guardie zoofile deve essere circoscritta al solo controllo sugli animali d’affezione, così come previsto dalla Legge 189/2004 sul maltrattamento degli animali, escludendo la legittimità dei controlli eseguiti autonomamente in ambito venatorio”
“È necessario fare chiarezza – continua il Consigliere regionale – perché in molti casi la vigilanza sull’attività venatoria espletata indebitamente e illegittimamente dalle guardie zoofile, ha comportato l’applicazione alquanto soggettiva delle normative vigenti, tanto da creare una serie di contenziosi con le amministrazioni provinciali che hanno dovuto in molti casi procedere all’annullamento dei verbali elevati illegittimamente da queste guardie zoofile “.
Il Consiglio di Stato ha inoltre stabilito, con altra sentenza, che le guardie zoofile non esercitano un’attività così pericolosa da necessitare del porto di pistola per difesa personale e non rivestono funzioni di Polizia giudiziaria “si mette fine ad una anomalia – commenta il Presidente Berlato – considerato il numero di verbali annullati, queste guardie volontarie avrebbero dovuto armarsi di buoni manuali sulle normative più che di pistole.”
“Con questo importante atto politico – in conclusione – vogliamo creare le condizioni perché cessi al più presto quello che è a tutti gli effetti un abuso. Se chiediamo ai cacciatori il rispetto delle regole, non è tollerabile che chi pretende di controllarli sia il primo a non rispettarle.”
Di seguito il testo della mozione presentata
Presentata il 22 novembre 2016 dal Consigliere Sergio Berlato.
Premesso che:
L’esistenza delle guardie zoofile è prevista dall’ordinamento nella materia inerente alla vigilanza zoofila (legge 12 giugno 1913, n. 611, legge 20 luglio 2004, n. 189 ed altre leggi statali e regionali in materia di tutela degli animali d’affezione) e dipende dalla nomina a guardia particolare giurata fatta dal prefetto della provincia in cui si opera.
Premesso altresì che:
Su richiesta della Prefettura di Napoli il Ministero dell’Interno si pronunciava su alcune “problematiche relative alle guardie venatorie volontarie”. La problematica richiamata concerneva la funzione di vigilanza venatoria esercitata dalle guardie zoofile in forza di decreto prefettizio di nomina.
In data 20 novembre 2013 il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno chiariva la funzione espletata dalle guardie zoofile distinguendo fra guardie zoofile nominate con decreto prefettizio e guardie zoofile nominate ai sensi di leggi regionali.
Le prime sono abilitate a compiti di vigilanza, nei limiti del campo di applicazione della Legge 189/2004 (ai sensi dell’articolo 6, comma 2) e “limitatamente alla tutela degli animali d’affezione (dunque: gli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia)”; le seconde sono invece “abilitate ai compiti di vigilanza volta a volta previsti dalle leggi regionali stesse”.
Il Ministero dell’Interno ha considerato “del tutto evidente che la disposizione statale quadro in materia di vigilanza venatoria, recata all’art. 27 della Legge 157/1992, nell’elencare i soggetti abilitati ai relativi compiti, fa riferimento alle sole guardie zoofile riconosciute “da leggi regionali”.
Tra l’altro, la legge 157/1992 all’art. 27, comma 1 individuando le figure affidatarie della vigilanza venatoria riconosce la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai soli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni.
La stessa legge 189/2004 “non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all’esercizio di compiti di vigilanza venatoria che muovono in campo e con riguardo a specie animali del tutto diversi”.
Considerato che:
Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 4653/16 depositata il 9 novembre 2016 ha posto vere e proprie limitazioni all’attività espletata dalla guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute statuendo che esse possano partecipare alla vigilanza sul rispetto della stessa legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali con riguardo agli animali di affezione.
La precisazione contenuta nella legge «con riguardo agli animali di affezione» esclude la partecipazione delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute all’esercizio della funzione di vigilanza per la prevenzione e repressione delle infrazioni previste dai regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
Le guardie zoofile non sono quindi ammesse ad attività di autonoma vigilanza.
La Sezione del Consiglio di Stato ha osservato inoltre che l’art. 5 D.P.R. n. 6/1979, ammette le guardie zoofile alla partecipazione a programmi di amministrazioni, ma non li ammette ad attività autonoma di vigilanza.
La sentenza del Consiglio di Stato sez. III, n. 4653/16 depositata il 9 novembre 2016 afferma soltanto la possibilità che le guardie zoofile collaborino con le amministrazioni, ma non le ammette affatto a svolgere attività generalizzata di tutela a favore di specie diverse da quelle inquadrabili come animali d’affezione.
Il Consiglio di Stato sez. III nella sentenza n. 2121/ 2016 in data 23 giugno 2016 pronunciandosi sul tema del rinnovo delle licenze di porto di pistola per difesa personale rilasciate ad alcune guardie zoofile volontarie ha statuito il principio secondo, il quale, le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, tra cui l’ENPA svolgono solo l’attività indicata dal comma 1 dell’art. 27 lettera b) della legge 157/1992 secondo il quale, le guardie volontarie delle associazioni venatorie agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
La stessa Sezione osserva che l’attività di collaborazione con le forze dell’ordine da parte delle guardie Zoofile dell’ENPA non necessita dell’utilizzo dell’arma e che l’attività di polizia giudiziaria è limitata alla tutela degli animali da affezione.
Non rilevando, così, di conseguenza per le guardie zoofile dell’ENPA la necessità di circolare armate.
Considerato altresì che:
In base alla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987: per animali da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia e in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o da compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva. Dal legislatore è stato poi utilizzato il termine “animale d’affezione”, introdotto dalla legge regionale piemontese 20 luglio 1993 n. 34.
Considerato:
- Che in molti casi la vigilanza sull’attività venatoria esercitata indebitamente ed illegittimamente dalle guardie zoofile ha comportato l’applicazione alquanto soggettiva e singolare da parte di queste guardie delle normative vigenti, tanto da comportare una serie di contenziosi con le amministrazioni provinciali che hanno dovuto procedere all’archiviazione ed annullamento di un numero consistente di verbali elevati indebitamente ed immotivatamente nei confronti dei praticanti l’attività venatoria;
- Che in molti casi si è potuta constatare la scarsa preparazione di queste guardie zoofile che ha portato all’elevazione di numerosi verbali in modo del tutto immotivato;
Considerato altresì che:
l’emanazione del pronunciamento da parte del Consiglio di Stato rappresenta un efficace deterrente affinché non si verifichino per il futuro situazioni di abuso nell’espletamento dell’attività di controllo da parte delle cosiddette guardie zoofile le quali dovranno attenersi al contenuto della sentenza del Consiglio di Stato.
Tutto ciò premesso,
il Consiglio regionale del Veneto
impegna la Giunta regionale
a prendere atto e ad assumere iniziative conseguenti alla recente sentenza del Consiglio di Stato che risolve in maniera definitiva l’annosa problematica che riguarda i compiti e le prerogative delle guardie zoofile.