Corte Costituzionale dichiara illegittima la legge sugli ATC toscani
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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 124/2016 del 5 aprile 2016, depositata il 1° giugno scorso, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 2 e 3, della legge sulla caccia della Regione Toscana n. 3/1994.
I commi in questione sono quelli recentemente modificati dalla legge 88/2014 «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia», e nello specifico stabiliscono la ripartizione del territorio regionale in nove ATC, con dimensioni e confini corrispondenti a quelli della provincie e l’accorpamento delle provincie di Firenze e Prato in un unico Ambito.
Secondo la Corte Costituzionale questi commi violano la competenza esclusiva statale, e in particolare l’articolo 14, comma 1 della legge 157/92, che prevede specificatamente dimensioni sub provinciali per gli Atc.
Si legge nella sentenza:
“La dimensione subprovinciale degli ambiti, nel disegno del legislatore statale, chiama necessariamente in causa proprio l’organizzazione amministrativa, sicché avere limitato a quest’ultima la funzione degli ambiti provinciali non risolve affatto la questione proposta dal ricorrente. Per di più, i sottoambiti toscani «sono privi di organi» (art. 11, comma 3, della legge regionale n. 3 del 1994) e non possono quindi in alcun modo svolgere i compiti propri degli ambiti territoriali di caccia con dimensione subprovinciale”.
“Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto che la costituzione degli ambiti territoriali di caccia, prevista dall’art. 14 della legge n. 157 del 1992, manifesta uno standard inderogabile di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, con riferimento sia alla dimensione subprovinciale dell’ambito (sentenze n. 142 del 2013 e n. 4 del 2000), sia alla composizione degli organi direttivi (sentenze n. 268 del 2010 e n. 165 del 2009). ”.
Infatti, «il legislatore statale ha voluto, attraverso la ridotta dimensione degli ambiti stessi, pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio» e «conferire specifico rilievo […] alla dimensione della comunità locale, più ristretta e più legata sotto il profilo storico e ambientale alle particolarità del territorio» (sentenza n. 142 del 2013). Il carattere provinciale dell’ambito voluto invece dal legislatore toscano, al quale si lega l’istituzione di sottoambiti privi di funzioni amministrative, tradisce questa finalità. Esso diluisce, infatti, una sfera di interessi (connessi alla caccia e alla tutela dell’ambiente: sentenza n. 4 del 2000), incentrata sul territorio locale, nella ripartizione per Province, ove la dimensione territoriale implica più ampie, e meno specifiche, esigenze di decentramento amministrativo
Attraverso la ridotta dimensione degli ambiti, spiega ancora la Corte, “il legislatore statale ha voluto pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio e conferire specifico rilievo […] alla dimensione della comunità locale, più ristretta e più legata sotto il profilo storico e ambientale alle particolarità del territorio”.
Consulta il Testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale