Lombardia, approvate modifiche alla legge sulla caccia. Ecco cosa cambia
Fra le principali novità: Selezione al cinghiale tutto l'anno, anche con visori notturni; Capi ad alta visibilità per chi caccia la stanziale e per le Guardie Volontarie; Chiusura Beccaccia al 31 gennaio
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Dopo un iter piuttosto travagliato, che ha visto anche Consiglieri “procaccia” presentare emendamenti poi criticati dalle Associazioni venatorie, lo scorso 26 giungo il Consiglio regionale della Lombardia ha dato l’ok definito alla legge di revisione normativa 2020, con cui introduce alcune importanti modifiche alla legge regionale sulla caccia (la n. 26/93).
Si va dall’utilizzo obbligatorio di capi ad alta visibilità, all’estensione del periodo di caccia alla Beccaccia, passando per la caccia di selezione al cinghiale tutto l’anno, anche con visori notturni.
Visto la quantità di modifiche introdotte abbiamo aspettato la pubblicazione del testo ufficiale sul BURL, avvenuta ieri 11 giugno, per presentarvi nel dettaglio le novità. Ecco che cosa cambia.
Beccaccia, chiusura al 31 gennaio
La prima novità riguarda il periodo di caccia alla Beccaccia. Mentre nella maggior parte delle regioni italiane la chiusura per questa specie è fissata verso la fine di gennaio, la Lombardia era ancora una delle poche regioni in cui la caccia alla Beccaccia chiudeva il 31 dicembre.
Le nuove modifiche allineano la Lombardia alle altre regioni introducendo la possibilità di cacciare la Beccaccia anche a gennaio, mese in cui nei soli Ambiti Territoriali di Caccia sarà cacciabile esclusivamente di sabato e domenica. Questo il comma aggiunto all’articolo 40 della legge 26/93:
Comma 1 bis: “Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica”.
Selezione al Cinghiale tutto l’anno, anche con visore notturno
Altra novità introdotta riguarda la possibilità di cacciare il cinghiale in selezione tutto l’anno, anche con l’utilizzo del visore notturno. Come ha spiegato l’Assessore Rolfi, si tratta di “un’azione concreta per aiutare gli agricoltori colpiti” dai danni causati da questa specie, che nel 2019 ammontano a oltre 600.000 €.
Proprio l’impiego del visore notturno è stato uno degli aspetti più dibattuti e criticati, anche da una buona parte del mondo venatorio che ritiene poco etico l’utilizzo di questi dispositivi e non in linea con le tecniche di caccia tradizionalmente applicate nei nostri territori. C’è da scommettere, inoltre, che le associazioni animaliste faranno ricorso, dato che l’utilizzo a caccia del visore notturno non è un aspetto ben normato dalle leggi vigneti in materia venatoria.
Nello specifico, la modifica introdotta riguarda il comma 2, lettera C, dell’articolo 43, che è stato modificato come segue:
“E’ altresì vietato detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Regione o dalla provincia di Sondrio e l’esercizio della caccia di selezione al cinghiale, per il quale è consentito anche l’uso di dispositivi per la visione notturna”
Periodi di caccia Ungulati
Assieme al periodo di caccia di selezione al cinghiale, la Giunta della regione Lombardia ha introdotto anche delle modifiche ai periodi di caccia per gli altri ungulati. Il comma 11 dell’articolo 40 è stata sostituito dal seguente:
La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell’ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:
- Camoscio, Cervo e Muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;
- Capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi;
dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi; - Cinghiale: tutto l’anno.
Capi ad alta visibilità
Altra novità introdotta che ha già suscitato polemiche è l’obbligo d’indossare capi ad alta visibilità per chi pratica la caccia agli ungulati e alla fauna stanziale. Niente obbligo, invece, per chi, caccia la migratoria.
Il nuovo comma 7 bis dell’articolo 23, infatti, recita:
“Nell’esercizio della caccia alla fauna stanziale e di selezione agli ungulati e nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche”
Ancora non è chiaro in che modo verrà distinto chi caccia la stanziale rispetto a chi caccia la migratoria, né quali tipi di “giubbini” dovranno essere indossati. Quello che è certo è che la norma farà discutere.
Per questo il Consigliere Massardi, che ha proposto la modifica di questo comma, prevede già due strade per una possibile rettifica: “o ripristinare la norma così come l’avevo concepita inizialmente, ovvero prevedendo l’obbligo di abbigliamento ad alta visibilità solo per chi pratica la caccia agli ungulati, e questa a mio avviso sarebbe la soluzione migliore, oppure estenderlo a tutti, quindi anche per la caccia alla migratoria, per una questione di equità”.
Capi ad alta visibilità anche per le Guardie Volontarie
Altra novità che ha subito suscitato polemiche è l’introduzione dell’obbligo per le guardie volontarie d’indossare un capo ad alta visibilità.
Anche se l’intento della norma è chiaro, aumentare i livelli di sicurezza per chi controlla, c’è il rischio che tale modifica ridurrà l’efficacia dei controlli effettuati dalle guardie volontarie rendendole riconoscibile da molto lontano, a fronte di un numero d’incidenti che hanno coinvolte le GV veramente minimo.
In particolare, la modifica riguarda il comma 5 dell’articolo 48, a cui è stato aggiunto questo paragrafo:
“Durante l’esercizio delle loro funzioni, escluse le attività di antibracconaggio coordinate e in collaborazione con i corpi di polizia provinciale o con i nuclei forestali dell’Arma dei carabinieri, devono indossare un’uniforme identificativa autorizzata dalla prefettura con giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche. La violazione di tale disposizione comporta la sospensione del decreto di nomina fino ad un anno”
Tesserino venatorio
Due modifiche minore riguardano il tesserino venatorio. La prima che modifica il comma 4 dell’articolo 22 è obbliga la Regione e la provincia di Sondrio a tenere un apposito registro informatico (prima era cartaceo) dei tesserini rilasciati, che dovrà essere aggiornato annualmente.
La seconda, che modifica il comma 6 dell’articolo 22 introduce la possibilità di restituire il tesserino venatorio anche con il “tramite delle associazioni venatorie o degli ATC/CAC”.
Appostamenti fissi e temporanei
Altre due modifiche introdotte dalla revisione normativa riguardano invece gli appostamenti fissi. La prima, che modifica il comma 5 dell’articolo 25, prevede che un appostamento fisso non possa essere rimosso nei 2 anni successi la morte del titolare e nel caso in cui, per cause di forza maggiore, il titolare non possa procedere al rinnovo dell’autorizzazione.
La seconda, invece, riguarda la possibilità per chi ha scelto l’opzione di caccia da appostamento fisso di usufruire di 15 giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria. Con la nuova modifica (comma 1 bis articolo 35), si potrà usufruire di questa possibilità a partire dal 1° di ottobre, anziché dalla terza domenica di ottobre.
Altra novità minore riguarda la distanza minima per gli appostamenti temporanei. La modifica aggiunta al comma 18 dell’articolo 25, elimina la distanza minima (normalmente fissata a 200 metri) nel caso di appostamenti temporanei per la caccia al colombaccio allestiti all’interno delle aziende faunistico venatorie.
Iscrizioni agli Ambiti e Comprensori
Altre modifiche riguardano le modalità di accesso ad ATC e CA. È stato infatti semplificato il comma 7 dell’articolo 25, che definisce il diritto di accesso a Comprensori e Ambiti, e in parte modificato il comma 8, che dà la possibilità ai Comitati di Gestione di superare le densità massima di cacciatori (ora solo per le cacce collettive) fissata dal piano faunistico. Questi i nuovi testi del comma 7 e 8:
Comma 7. “Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell’ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all’indirizzo civico in cui risiede; gli ambiti e comprensori, nel rispetto delle priorità previste dall’articolo 33, ammettono come soci anche cacciatori non residenti nei loro territori anche provenienti da altre regioni sino al raggiungimento degli indici di densità di cui al comma precedente. Le domande di ammissione devono essere presentate tra l’1 e il 31 marzo; i cacciatori già soci nella stagione precedente confermano la loro iscrizione attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo. Il mancato pagamento entro il termine fa decadere dalla qualità di socio. I cacciatori residenti che non confermino l’iscrizione entro il 31 marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del venti per cento se la reiscrizione avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se avviene successivamente. Ogni cacciatore residente in regione Lombardia può essere socio di altri ambiti o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza, previa accettazione della domanda da parte degli stessi e nel rispetto delle priorità individuate dall’articolo 33. Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore”
Comma 8. “La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia che ne facciano richiesta ad ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato, purché si siano accertate, mediante censimenti di cui all’articolo 8, modifiche positive della popolazione faunistica stanziale ovvero per esigenze di gestione faunistica del cinghiale, limitatamente alle sole cacce in forma collettiva. In tali casi i cacciatori vengono ammessi stagionalmente, senza acquisire la qualità di socio e il relativo diritto di permanenza associativa e il loro numero non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell’ambito o comprensorio alpino”.
Altra novità importante introdotta, in caso di mancato accoglimento della domanda d’iscrizione presentata, entro 15 giorni dal giorno della decisione dovrà essere comunicato al cacciatore (e alla Regione), a mezzo raccomandata o PEC, il motivo del mancato accoglimento.
Tassa di concessione regionale
Altra piccola novità riguarda la tassa di concessione regionale, la cui validità, con la modifica del comma 3 e l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 45 è stata slegata dalla tassa governativa.
Avrà validità di un anno dalla data di rinnovo e non dovrà per forza essere a partire da 15 giorni prima della scadenza.
Ritiro del tesserino per chi abbatte selvaggina stanziale
Ultima novità introdotta riguarda la sanzione per chi abbatte selvaggina stanziale da appostamento fisso o avendo optato per la caccia alla sola selvaggina migratoria in forma vagante. Alla sanzione che va da 154,94€ a 929,62€ si aggiunge il ritiro del tesserino venatorio per un anno se l’infrazione viene commessa a gennaio.
Qui potete trovare il testo delle modifiche apportate e qui la legge sulla caccia di Regione Lombardia (n. 26/93) aggiornata con le più recenti modifiche.
Invece di fare ste ca….te perché nn ci unifichiamo a tutto il mondo dove la caccia agli anatidi si pratica alla posta serale ealla levata mattutina se nn x tutta la notte e i gps,collari educativi sono quasi “obbligatori” per non perdere o rischiare la morte del proprio cane durante un uscita a caccia; cosa che qui da noi grazie ai verdi addirittura c é il penale x maltrattamento
Proprio sui capi ad alta visibilità ce ne sarebbero da scrivere canzoni. È giusto x chi caccia in battuta. Fa la differenza x la sicurezza dei partecipanti. È giusto che le guardie venatorie la indossino x la loro sicurezza. Ma chiederla a chi fa caccia alla migratoria e alla stanziale in solitaria è una bestemmia. Ora faccio la posta alle anatre e mi vesto fluorescente. Mi farei fare un verbale ad uscita piuttosto. Forza Lombardia. E W la caccia
In Lombardia ci sono tante novità, ma in Puglia ci fanno capire come si stanno muovendo?