Nuova modifica alla 157/92, cosa cambia nell’approvazione dei calendari venatori
Dopo l'ennesima amare stagione per i calendari venatori italiani (10 ricorsi, 6 preaperture saltate, 3 aperture bloccate e varie chiusure anticipate), il Governo a fine dicembre, nella legge di bilancio 2025, ha messo nuovamente mano alla norma che regola l'approvazione dei calendari.
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Evidentemente le modifiche introdotte a ottobre 2023 non sono bastate per mettere al riparo i calendari venatori dai soliti ricorsi animalisti, così il Governo dopo 14 mesi è tornato nuovamente a modificare l’articolo 18 della legge nazionale sulla caccia, quello che regola l’approvazione dei calendari. Non è la riforma sostanziale della 157 che molti cacciatori attendono con ansia, ma almeno è una soluzione tampone che dovrebbe limitare gli effetti delle sospensioni cautelari che negli ultimi anni hanno mozzato l’avvio della stagione venatoria in molte regioni. Vediamo nel dettaglio che cosa è stato modificato.
Cosa è stato modificato
Come detto, le modifiche interessano l’articolo 18 della legge nazionale sulla caccia.
Di seguito le modifiche introdotte.
- a) al comma 1, alinea, è premesso il seguente periodo: « L’esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata venatoria »;
- b) al comma 2, primo periodo:
- 1) le parole: « e con l’indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del » sono sostituite dalle seguenti: « , al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il »;
- 2) dopo le parole: « di cui è consentito il prelievo e » sono inserite le seguenti: « l’orario giornaliero dell’attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7, »;
- c) al comma 3, le parole: « sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti l’ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale »;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Il termine di impugnazione dei calendari venatori è di trenta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio. Qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l’articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l’attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato ».
Cosa cambia: niente più sospensioni cautelari improvvise
Le modifiche ai commi 1, 2 e 3 hanno l’importante obbiettivo di legittimare l’esercizio venatorio ed equiparare il parere del CTFVN a quello di ISPRA, ma sono le modifiche al comma 4 quelle più significative: queste definiscono un limite temporale per presentare ricorso contro il calendario (30 giorni dalla pubblicazione nei BUR) e sanciscono che, in caso di accoglimento della domanda di sospensione cautelare, la caccia potrà comunque continuare secondo le modalità definite dal precedente calendario venatorio fino alla pubblicazione della sentenza definitiva dei giudici del TAR.
Gli effetti reali di queste modifiche potremmo valutarli soltanto quando arriveranno nei tribunali i prossimi ricorsi, ma è facilmente prevedibile che le associazioni animaliste non potranno più sfruttare il solito giochetto del ricorso presentato a ridosso dell’inizio della stagione venatoria per chiedere la sospensione cautelare dell’apertura perché, se anche lo facessero e il giudice accogliesse la richiesta di sospensione tornerebbe in vigore il calendario della precedente stagione.
Terza modifica alla 157/92 in due anni
In due anni di mandato questa è la terza volta che il Governo Meloni mette mano alla legge nazionale sulla caccia: a ottobre 2023 ha introdotto il parere del CTFVN per l’approvazione dei calendari e recepito il divieto di utilizzo delle munizioni in piombo nelle zone umide; a luglio 2024 ha allungato di un mese il periodo per la caccia collettiva al cinghiale e ha consentito l’utilizzo di visori e termici per la selezione al cinghiale, ampliando fino alle 24 l’orario di caccia; ora le nuove modifiche all’articolo 18.
Tutti segni tangibili che l’attuale esecutivo ha un concreto interesse verso il mondo venatorio, ma anche segni inequivocabili che la 157/92 ha ormai fatto il suo corso: è una legge vecchia, pensata 30 anni fà per essere applicata su territori, consistenze faunistiche e densità venatorie che oggi sono profondamente cambiati. Aggiornala è una necessità inderogabile e noi continuiamo a ribadirlo, sarebbe ora di riscriverla in maniera sostanziale.