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In Calabria subito applicata la nuova norma della 157/92

Grazie all'applicazione delle nuove disposizioni nazionali si potranno cacciare i turdidi fino a fine gennaio.

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La Calabria è la prima regione italiana a mettere in pratica le recenti modifiche alla legge 157/92, introdotte con la legge di bilancio 2025. Queste modifiche prevedono che, in caso di impugnazione dei calendari venatori e di accoglimento della domanda di sospensione cautelare, nell’attesa del giudizio definitivo riacquistino efficacia i contenuti dell’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.

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Grazie alle modifiche, caccia ai turdidi fino a fine gennaio

Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Calabria ha subito sfruttato le nuove disposizioni per mantenere aperta la caccia ai turdidi fino a fine gennaio.

Dopo la solita richiesta animalista di sospensione cautelare del calendario, il 4 novembre il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso stabilendo la chiusura anticipata della caccia ai turdidi al 9 gennaio 2025. Quella sentenza non è diventata definitiva grazie ai ricorsi al Consiglio di Stato presentati da Federcaccia e dalla Regione che hanno mantenuto aperto l’iter giudiziario fino ad ora. Il Consiglio di Stato, infatti, per il momento si è espresso solo in sede cautelare (il 5 e il 19 dicembre) e non nella fase di merito e questo ha permesso alla regione di applicare la nuova norma nazionale.

Pertanto, in Calabria la caccia al tordo bottaccio, al tordo sassello e alla cesena proseguirà fino al 30 gennaio 2025, come previsto dal precedente calendario venatorio.

Federcaccia Calabria ha espresso grande soddisfazione per questo risultato, sottolineando l’importanza della collaborazione tra l’Assessorato, il Dipartimento Agricoltura e Caccia, i legali e l’Avvocatura regionale.

Diversa applicazione nelle Marche

Questa è la prima applicazione concreta della nuova norma, che consente di mantenere valide le disposizioni precedenti in attesa di una decisione definitiva sul merito, ma la sua applicabilità non sembra essere sempre così scontata.

Ad esempio, nelle Marche, dove l’iter giudiziario è stato identico (ricorso con richiesta di sospensione cautelare, accoglimento parziale del ricorso in sede di merito da parte del TAR con conseguente ricorso al Consiglio di Stato che ancora non si è espresso in via definitiva), l‘ufficio legislativo regionale ha escluso l’applicabilità immediata delle nuove disposizioni, perché “è già stata pronunciata una sentenza di merito”.

Così, la regione si è adeguata alla sentenza del TAR chiudendo la caccia alla beccaccia il 31 dicembre e quella ai turdidi il 9 gennaio.

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andrea
andrea
3 minuti fa

questa differenza faccio fatica a capirla tra Marche e Calabria…..

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