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Influenza aviaria, esteso il divieto di utilizzo dei richiami vivi

In Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria e Veneto, non potranno più essere utilizzati i richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi

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Il Ministero della Salute ha aggiornato le disposizioni dello scorso 27 ottobre con cui, a seguito della scoperta di due focolai del virus H5N1 registrati nelle provincie di Ferrara e Verona, aveva riattivato tutte le misure per ridurre il rischio di diffusione del virus dell’influenza aviaria.

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Tali misure imponevano già il divieto d’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi in tutte quelle zone definite ad alto rischio di diffusione. Ora il divieto è stato esteso a tutto il territorio delle regioni in cui ricadono le zone ad alto rischio.

La decisione è arrivata dopo la scoperta di nuovi focolai sia in allevamenti avicoli, in particolare nelle provincie di Padova e Brescia, si in uccelli selvatici. Nelle provincie di Udine e Verona sono stati, infatti, ritrovati un gabbiano e una gazza colpiti dal virus dell’influenza aviaria.

Regioni in cui è vietato l’utilizzo dei richiami vivi

Quindi in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria e Veneto da oggi non è più consentito l’utilizzo dei richiami vivi.

Nella nota (qui il testo integrale) il Ministero precisa nuovamente che “gli animali dovranno rimanere presso il luogo di utilizzo o di detenzione e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario competente per territorio”.

Rimane ancora attiva la sospensione dei ripopolamenti con selvaggina da penna, sia nelle regioni ad alto rischio sia nelle altre qualora gli animali fossero provenienti da zone a rischio. Sospensiva che può essere derogata dalle Autorità competenti locali che, come specifica la nota del MSAL, “potranno autorizzare tale pratica dopo un’attenta analisi del rischio con l’individuazione dei territori idonei al rilascio della selvaggina”.

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