Lombardia, ultime modifiche e integrazioni al calendario venatorio 2016/2017
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La Giunta regionale della Lombardia, con la delibera n. 5561 del 12 settembre 2016 ha approvato alcune ulteriori modifiche e integrazioni al calendario venatorio integrativo regionale per la stagione di caccia 2016/17.
In particolare, sono stati rimossi alcuni errori materiali dagli allegati alla delibera 2 agosto 2016, n. 5517 che definiscono le disposizioni integrative provinciali al calendario venatorio regionale. Gli allegati interessati dalle modifiche sono: Allegato 1: UTR Bergamo; Allegato 2: UTR Brescia; Allegato 3: UTR Brianza; Allegato 5: UTR Insubria (5A Como e 5B Varese); Allegato 6: UTR Pavia; Allegato 7: UTR Valpadana (7A Cremona e 7B Mantova).
A questo link trovate tutti gli Allegati alla DGR X/5517 riportanti le disposizioni integrative provinciali nella loro forma definitiva.
Di seguito vi riportiamo il dettaglio delle modifiche apportate.
Modifiche all’Allegato 1 UTR Bergamo
- sostituire integralmente le previsioni del paragrafo 2.3 «ALTRE DISPOSIZIONI» con: «Dal 18 settembre 2016 al 30 settembre 2016 la caccia vagante, compresa quella da appostamento temporaneo, alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita per tre giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica. Dal 1 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017, la caccia vagante, a eccezione dell’appostamento temporaneo e della caccia alla volpe, è consentita esclusivamente lungo i fiumi Oglio, Cherio, Serio, Brembo e Adda, sino a 50 metri dal battente dell’onda, anche con l’uso del cane, fatta eccezione per le razze da seguita. L’uso del cane da seguita è consentito sino al 31 dicembre 2016, fatto salvo quanto previsto per la sola caccia alla volpe.» e, conseguentemente, nella tabella riportata al paragrafo 2.1 «Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore», nella colonna «ALTRO» relativa alla specie «LEPRE COMUNE (Lepus europaeus)» eliminare il periodo «La caccia alla lepre comune è consentita: fino al 30 settembre 2016: nei giorni fissi di mercoledì, sabato e domenica. Dal 1 ottobre 2016: per tre giorni settimanali a scelta»;
- al paragrafo 3.2 «ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L’APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA – ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETA’ NON SUPERIORE AI 15 MESI» eliminare la parola «giovedì»;
- al paragrafo 3.4 «ALTRE DISPOSIZIONI»: nel capoverso «In tutti i CAC», sostituire integralmente il periodo dalle parole «La caccia vagante alla selvaggina migratoria» fino alle parole «oltre tale limite.» con il seguente periodo: «Nel comparto di maggior tutela (Zona A) la caccia vagante è consentita dal 2 ottobre 2016 al 20 novembre 2016, esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati. Nel comparto di maggior tutela (Zona A) la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o riporto è consentita non oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente in modo continuo. Ai cacciatori con assegnazione nominativa di capi di avifauna tipica alpina è consentita la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o riporto anche oltre tale limite.»
Modifiche all’Allegato 2 UTR Brescia
- al paragrafo 1 «DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)» eliminare le seguenti previsioni ed inserirle all’inizio del paragrafo 2.3 «ALTRE DISPOSIZIONI»: «Con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, la caccia vagante alla stanziale, compreso il cinghiale, è vietata anche sui territori dell’ATC ricadenti in Comunità montane. Dopo l’8 dicembre 2016 è vietato l’utilizzo del cane da seguita, salvo che per forme di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (cinghiale e volpe). Dal 1 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017 la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:
- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d’acqua artificiali predisposti per almeno tutta l’annata e relative rive, nelle stoppie bagnate od allagate;
- nei seguenti laghi e corsi d’acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell’onda: − Laghi di Garda e Iseo; − Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano; − Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio; − Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova; − Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico; − Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse.
- al paragrafo 2.3 «ALTRE DISPOSIZIONI»
- il capoverso: «Dal 1 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017 la caccia vagante nella forma da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente alle seguenti specie: alzavola, germano reale, pavoncella, cesena, colombaccio, gazza, ghiandaia,tordo sassello.» è sostituito come segue: «Dal 1 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017 la caccia vagante nella forma da appostamento temporaneo è consentita per tre giorni settimanali a scelta su tutto il territorio dell’ATC, esclusivamente alle seguenti specie: alzavola, germano reale, pavoncella, cesena, colombaccio, gazza, ghiandaia e tordo sassello.»
- al capoverso «Dal 1 gennaio 2017 al 16 gennaio 2017… cornacchia nera» sostituire le parole «al 16 gennaio 2017» con le parole «al 14 gennaio 2017 compreso»;
- al paragrafo 3.5 «ALTRE DISPOSIZIONI»:
- inserire, all’inizio, le seguenti previsioni: «In zona A: La caccia vagante, con o senza l’uso del cane, è consentita dal 2 ottobre 2016 al 30 novembre 2016, nei giorni di mercoledì e domenica, fatta salva la caccia agli ungulati. La caccia da appostamento fisso è consentita dal 18 settembre 2016 al 31 dicembre 2016.In zona B: La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, anche con l’uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal 18 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 per tre giorni settimanali a scelta. La caccia da appostamento temporaneo è consentita non oltre il limite superiore della vegetazione d’alto fusto. La caccia da appostamento fisso è consentita dal 18 settembre 2016 al 31 dicembre 2016.Limitatamente alle specie tordo sassello e cesena è altresì consentita fino al 31 gennaio 2017.;
- dopo il capoverso «Nel CAC n. 4, nei comuni di Piancamuno…per la caccia alla migratoria da appostamento fisso e temporaneo», inserire la seguente previsione: «Nel CAC n. 8 è vietata la caccia vagante sino al 1 ottobre 2016 compreso, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale.»;
- dopo il paragrafo «VALICHI MONTANI», aggiungere il paragrafo: «CACCIA NELLE ZPS Nella Zona di protezione speciale Parco Naturale Alto Garda Bresciano è vietata l’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di mercoledì e domenica, nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati.»;
Modifiche all’Allegato 3 UTR Brianza
- nella tabella 1.1 «Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore», alla riga «MINILEPRE» sostituire integralmente il contenuto del riquadro «PERIODO DI CACCIA» con il seguente: «ATC Meratese: dal 18 settembre 2016 al 8 dicembre 2016 – ATC Brianteo: dal 18 settembre 2016 al 31 dicembre 2016»; alla riga «FAGIANO», sostituire integralmente il contenuto del riquadro «PERIODO DI CACCIA» con il seguente: «ATC Meratese: femmina dal 18 settembre 2016 al 8 dicembre 2016; maschio dal 18 settembre 2016 al 31 gennaio 2017 – ATC Brianteo: dal 18 settembre 2016 al 31 gennaio 2017»;
- al paragrafo 2.4 «ALTRE DISPOSIZIONI», nel capoverso «In tutti i CAC»,
- dopo il periodo «Per la caccia di selezione agli Ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore d’appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai CAC, a eccezione di quanto previsto dall’art. 13 del «Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati» provinciale di Lecco» inserire la seguente previsione: «Nella Zona A l’esercizio venatorio vagante all’avifauna migratoria è consentito ai soli iscritti alla specializzazione tipica fauna alpina e solo nel periodo in cui tale forma di caccia è autorizzata.»
- al periodo «Tutte le forme di caccia, ad eccezione della sola caccia di selezione agli ungulati…-dal 21 novembre 2016 al 30 gennaio 2017: dalle ore 7.30» aggiungere, all’inizio, le parole «Nella zona A».
- dopo tale periodo aggiungere la previsione: «Nella Zona B l’esercizio venatorio all’avifauna migratoria è consentito per tre giorni settimanali a scelta dal 18 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, ad eccezione di quanto previsto per la beccaccia.»
Modifiche all’Allegato 5A UTR Insubria – Como
- al paragrafo 1.3 «ALTRE DISPOSIZIONI» Serie Ordinaria n. 37 – Mercoledì 14 settembre 2016 – 8 – Bollettino Ufficiale sostituire gli orari riportati al capoverso «La caccia in forma vagante è consentita secondo i seguenti orari» con: − dall’11 settembre al 20 settembre: 7.00 -18.30 − dal 21 settembre al 30 settembre: 7.00 – 18.30 − dal 1 ottobre al 10 ottobre: 7.30 -18.30 − dal 11 ottobre al 20 ottobre: 7.30 – 18.00 − dal 21 ottobre al 29 ottobre: 7.30 -18.00 − dal 30 ottobre al 10 novembre: 7.00 – 16.30 − dall’11 novembre al 20 novembre: 7.30 – 16.30 dal 21 novembre al 30 novembre: 7.30 – 16.30 − dal 1 dicembre al 10 dicembre: 7.30 – 16.30 − dall’11 dicembre al 20 dicembre: 7.30 – 16.30 − dal 21 dicembre al 31 dicembre: 7.30 – 16.45 − dal 1 gennaio al 10 gennaio: 7.30 – 17.00 − dall’11 gennaio al 20 gennaio: 7.30 – 17.00 − dal 21 gennaio al 31.gennaio: 7.30 – 17.00
- al paragrafo 2.4 «DISPOSIZIONI PARTICOLARI» dopo il periodo «La caccia con il cane da ferma è consentita sino al 8 dicembre 2016 per la sola beccaccia, salvo che nelle Zone speciali per la caccia alla beccaccia appositamente individuate, ove si protrae sino al 31 dicembre 2016. inserire i seguenti periodi: «La caccia in forma vagante è consentita secondo i seguenti orari: − dal 21 settembre al 30 settembre : 7.00 – 18.30 − dal 1 ottobre al 10 ottobre : 7.30 – 18.30 − dall’11 ottobre al 20 ottobre : 7.30 – 18.00 − dal 21 ottobre al 29 ottobre : 7.30 – 18.00 − dal 30 ottobre al 10 novembre : 7.00 – 16.30 − dall’11 novembre al 20 novembre : 7.30 – 16.30 − dal 21 novembre al 30 novembre : 7.30 – 16.30 − dal 1 dicembre al 10 dicembre : 7.30 – 16.30 − dall’11 dicembre al 20 dicembre : 7.30 – 16.30 − dal 21 dicembre al 31 dicembre : 7.30 – 16.45 − dal 1 gennaio al 10 gennaio : 7.30 – 17.00 − dall’11 gennaio al 20 gennaio : 7.30 – 17.00 − dal 21 gennaio al 31 gennaio : 7.30 – 17.00 E’ vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a eccezione della caccia agli ungulati, al gallo forcello e alla coturnice, nonché della caccia da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello.»;
Modifiche all’Allegato 5B UTR Insubria – Varese
- al paragrafo 3.3 «ALTRE DISPOSIZIONI» nel capoverso «Nell’intero CAC è sempre vietato» sostituire integralmente il periodo «cacciare con terreno coperto anche solo parzialmente da neve, ad eccezione del gallo forcello, del cinghiale e degli ungulati in caccia di selezione» con il seguente: «cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a eccezione del gallo forcello, del cinghiale e degli ungulati in caccia di selezione»;
Modifiche all’Allegato 6 UTR Pavia
- al paragrafo 1.3 «ALTRE DISPOSIZIONI» eliminare integralmente il capoverso «In caso di deposito di un capo di fauna stanziale abbattuto, deve aggiungersi un cerchio intorno alla X marcata sul tesserino venatorio regionale nella casella relativa alla specie prelevata.»
Modifiche all’Allegato 7.A Valpadana – Cremona
- al paragrafo 1.2 «ALTRE DISPOSIZIONI», sostituire integralmente l’ultimo periodo con il seguente: «Negli ATC n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dal 16 dicembre 2016 al 31 dicembre 2016, la caccia da appostamento temporaneo, con preparazione del sito per l’intera giornata di caccia, senza l’ausilio del cane e con obbligo di trasporto delle armi scariche e nel fodero nel percorso da e per l’appostamento, è consentita anche al di fuori della fascia di 50 metri di cui al punto precedente.»;
Modifiche all’Allegato 7.B Valpadana – Mantova
- al paragrafo 1.3 «ALTRE DISPOSIZIONI» sostituire integralmente il periodo «Dal 18 settembre 2016 al 1 ottobre 2016 compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica con chiusura alle ore 12.» con il seguente: «Al fine di salvaguardare le produzioni agricole, dal 18 settembre 2016 al 1 ottobre 2016 compreso, la caccia vagante negli ATC con o senza l’uso del cane è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, non oltre le ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia vagante è consentita alla sola migratoria, senza l’uso del cane.»
Photo Credit: Korea_Wild_Pheasant_NMK_01 via photopin (license)