TAR Calabria, nuovo articolo 18 non applicabile, chiusa la caccia ai tordi
Per il giudice del TAR la sentenza di novembre ha già definito nel merito il ricorso e questo rende non applicabile la nuova norma nazionale, nonostante il ricorso resti aperto in Consiglio di Stato.
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Una decina di giorni fà vi avevamo raccontato di come, a seguito delle modifiche apportate dal Governo all’articolo 18 della legge 157/92, la Regione Calabria aveva subito riaperto la caccia a Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello, ritenendo che le nuove disposizioni normative consentissero di ripristinare il calendario venatorio precedente. Ora, il tribunale amministrativo regionale, chiamato nuovamente in causa da alcune associazioni animaliste, è intervenuto sulla questione confermando l’esecutività della sentenza di novembre e chiudendo, di fatto, la caccia a tordi e cesene.
Il giudice del TAR ha chiarito che le modifiche legislative all’articolo 18 non si possono applicare al caso specifico, poiché la sentenza di novembre ha già definito nel merito il ricorso ed è tuttora esecutiva. La decisione aveva anticipato la chiusura della caccia ai turdidi dal 30 al 9 gennaio, e tale chiusura rimane in vigore. Tutto questo nonostante ci sia un ricorso aperto in Consiglio di Stato contro questa decisione.
Secondo tribunale che si esprime sul nuovo articolo 18
Quello di Catanzaro è il secondo TAR che in pochi giorni si è espresso direttamente sul nuovo testo dell’articolo 18. La scorsa settimana era stato chiamato in causa dalle associazioni venatorie anche il tribunale amministrativo regionale dell’Umbria e anch’esso l’aveva ritenuto non applicabile alla stagione in corso. Stesso orientamento preso anche dall’avvocatura regionale delle Marche che, sollecitata ancora una volta dalle associazioni venatorie, ha ritenuto di non poter applicare la nuova norma al calendario venatorio regionale, perché anche in questo caso il TAR si era già espresso nel merito.
Insomma, dai primi orientamenti dei giudici sembra che la nuova modifica alla legge nazionale sulla caccia si potrà applicare solo, e forse, alle sospensioni cautelari di preaperture e aperture, e che poco o niente possa fare sulle date di chiusura, anche in caso di ricorso al CdS.
Quello che è certo, è che la modifica all’articolo 18, paradossalmente, sembra aver aumentato ancora di più l’incertezza normativa con cui i cacciatori italiani devono fare i conti ormai da molte stagioni. Noi continuiamo a ribadirlo: una revisione sostanziale della 157/92 è sempre più necessaria.