Toscana riconsegna tesserino venatorio, il termine del 20 marzo non è più tassativo
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Da quest’anno in Toscana a seguito dell’approvazione della legge regionale n. 20/2016 che ha modificato le leggi inerenti al prelievo venatorio (L.R. 3/94) e al calendario venatorio (L.R. 20/2002), sono state introdotte delle novità sulle modalità di riconsegna dei tesserini venatori.
In particolare è stato modificato l’articolo 6, comma 4 della L.R. 20/2002, inerente il tesserino che ogni cacciatore deve avere con se durante lo svolgimento dell’attività venatoria. Questo il nuovo testo del comma:
“4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato. Il termine per la riconsegna è stabilito nel calendario venatorio regionale.”
Quindi, con la modifica normativa non è più tassativo il termine del 20 di marzo per la restituzione del tesserino al comune di residenza, ma diviene tassativo il termine fissato ogni anno nel calendario venatorio.
Nuovo termine per la riconsegna
Per la stagione 2016/2017 il calendario venatorio della Regione Toscana dispone che “il tesserino venatorio regionale debba essere consegnato al comune di residenza all’atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il giorno 31 agosto di ciascun anno“;
Il tesserino può quindi essere riconsegnato al comune di residenza al momento del ritiro del tesserino venatorio per la nuova stagione di caccia, senza superare il termine del 31 agosto. Rimane comunque inalterato l’obbligo di riconsegna del tesserino al comune di residenza o, in caso di cambio di residenza al comune, che lo ha rilasciato.