Veneto, ecco il testo finale che regola la mobilità venatoria
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Ecco che cosa prevede il testo approvato ieri dal Consiglio Regionale Veneto sulla mobilità venatoria:
- chi ha optato per la forma di caccia da appostamento fisso può disporre di 15 giornate di caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria, a partire dalla prima domenica di ottobre, limitatamente agli ATC e CA del Veneto in cui risulta iscritto.
- chi ha optato per la forma di caccia vagante (anche zona Alpi) può disporre di 15 giornate di caccia da appostamento fisso, anche con armi proprie, limitatamente agli ATC e CA del Veneto in cui risulta iscritto.
- chi ha optato per le forme di caccia vagante può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre, di 30 giornate di caccia alla caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ATC del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.
L’unico adempimento che il cacciatore dovrà compiere per usufruire della mobilità venatoria è quello di cerchiare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata in deroga all’opzione prescelta. Inoltre, rispetto al testo proposto da Berlato, è stato aggiunta la possibilità che la Giunta Consiliare emani delle specifiche disposizioni che potranno regolare ulteriormente la mobilità venatoria.
Di seguito il testo approvato
All’art. 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti commi:
1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all‘articolo 12, comma 5 lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto.
1 ter. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all’articolo 12, comma 5 lettere a) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia da esercitare da appostamento fisso, anche con armi proprie, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto, previo consenso del titolare dell’appostamento fisso.
1 quater. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all’articolo 12, comma 5 lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.
1 quinquies. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis, 1 ter e 1 quater, non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l’obbligo di segnare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata.
Il cacciatore ha inoltre l’obbligo di rispettare eventuali disposizioni regolamentari, emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento nel rispetto dei commi precedenti, previo parere della competente Commissione consiliare.