Fauna e Ambiente

Influenza aviaria, richiami vivi e ripopolamenti: modificate le norme europee

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Lo scorso 10 agosto è stata approvata dal Commissione UE la nuova decisione europea riguardante le misure di biosicurezza per il contenimento dell’influenza aviaria, che gli Stati membri attendevano fin dallo scorso 30 giungo, giorno in cui la precedente decisione UE è scaduta. Il nuovo documento include l’indicazioni aggiornate sull’utilizzo venatorio dei richiami vivi degli ordini Anseriformi e dei Caradriformi e delle nuove misure di biosicurezza per i ripopolamenti di selvaggina da penna effettuati nelle zone ad alto rischio.

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Cosa prevede la nuova decisione UE

Per quanto concerne il settore venatorio la più importante novità riguarda l’utilizzo nella caccia agli acqautici dei richiami vivi, che non saranno più vietati in maniera generalizzata dall’unione europea. In sostanza, mentre prima l’uso dei richiami era vietato a livello europeo e poteva essere consentito solo a seguito di una deroga del singolo Stato membro, ad oggi i richiami non sono più vietati a livello europeo ma possono essere vietati dallo Stato membro in caso di situazione epidemiologica critica.

La nuova decisione UE, infatti, recita:

In funzione della valutazione della situazione epidemiologica [ ] gli Stati membri vietano le
seguenti attività nelle zone ad alto rischio:

  • l’utilizzo di uccelli da richiamo degli ordini Anseriformes e Charadriiformes; salvo se utilizzati nel quadro di un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria condotto in conformità all’articolo 4 della direttiva 2005/94/CE, di progetti di ricerca, studi ornitologici o altre attività consentite dall’autorità competente;

 

Quindi, come sottolineato in un comunicato anche dall’Associazione Cacciatori Migratori Acquatici, “alla luce della normativa corrente, i richiami vivi risultano ad oggi nuovamente utilizzabili su tutto il territorio nazionale. È bene però ricordare – continua ACMA – come in caso di una situazione epidemiologica critica in Italia e/o nei paesi confinanti (quindi nuovi casi di influenza aviaria), i richiami potranno nuovamente essere vietati nelle zona individuate come ad alto rischio se non espressamente inclusi in un programma di monitoraggio”. 

Le richieste di ACMA al Ministero

ACMA e l’Ufficio Avifauna Migratoria di FIdC hanno fatto sapere di aver scritto scritto nei giorni scorsi al Ministero della Salute per richiedere, alla luce della nuova situazione normativa, la pubblicazione di una nota chiarificatrice prima dell’inizio della stagione venatoria che espliciti in maniera chiara la possibilità d’utilizzo dei richiami vivi, al fine di evitare contenziosi con addetti alla vigilanza non adeguatamente informati sulle evoluzioni normativa.

Inoltre, hanno anche suggerito al Ministero che l’uso dei richiami vivi possa continuare ad essere disciplinato mantenendo l’obbligo di tracciabilità degli individui come fatto in questi anni di deroga (quindi uso di anellini identificativi, registro di utilizzo etc), per consentirne l’utilizzo all’interno di un più ampio programma di monitoraggio.

Infine, hanno richiesto l’istituzione di un tavolo di lavoro su questi argomenti, in cui vi sia la presenza anche del mondo venatorio, per contribuire alla discussione sulla gestione dei richiami in caso di nuovi focolai e soprattutto sulle attività di monitoraggio che il mondo venatorio può contribuire ad effettuare sul territorio.

Ripopolamenti con selvaggina da penna

La nuova decisione UE tocca anche un altro punto d’interesse venatorio, i ripopolamenti con selvaggina da penna. Il nuovo testo recita:

In funzione della valutazione della situazione epidemiologica [ ] gli Stati membri vietano le
seguenti attività nelle zone ad alto rischio:

  • il rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna; salvo se autorizzato dalle autorità competenti a condizione che:
    1. tali attività siano separate dalle altre aziende; e
    2. il pollame destinato al ripopolamento sia stato sottoposto a test virologici per la ricerca dell’influenza aviaria ai sensi del capitolo IV, punto 4, lettera a), del manuale diagnostico per l’influenza aviaria figurante nell’allegato della decisione 2006/437/CE (1) della Commissione, con esito negativo, in base a campioni prelevati da ogni unità produttiva a meno di 48 ore dal rilascio del pollame.

In sostanza, nelle zone ad alto rischio i ripopolamenti potranno essere effettuati a patto che gli allevamenti da cui provengono i capi siano separati da altre aziende e che gli animali da ripopolamento siano stati sottoposti entro 48 ore prima dell’immissione a un test virologico per la ricerca dell’influenza aviaria, il cui esito sia risultato negativo.

Qui il testo integrale della nuova decisione UE

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