Lombardia

Lombardia, il Tar riduce a 10 capi giornalieri il prelievo dell’allodola

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Lo scorso 5 ottobre il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia aveva respinto la richiesta di misure cautelari urgenti presentata dalla LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia) con cui chiedeva la sospensione della caccia all’allodola, qui il testo del decreto.

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Tale decisione lasciava supporre che per i cacciatori lombardi non dovessero esserci ulteriori limitazione per la caccia a questa specie, anche alla luce del fatto che la Regione ne aveva già limitato il prelievo venatorio, consentendolo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 con un carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 20 e 80 capi per la caccia da appostamento fisso e non superiore a 20 e 50 capi per la caccia vagante.

Invece, il TAR, durante la trattazione collegiale del ricorso tenutasi lo scorso 26 ottobre, ha deciso di limitare il prelievo dell’allodola a 10 capi giornalieri e 50 stagionali.

Secondo il Tribunale Amministrativo di Milano il decreto della Regione che già limita il prelievo dell’allodola: “non tiene adeguato conto […] dei dati più recenti sull’andamento della popolazione della stessa specie, in relazione anche ai prelievi effettuati dai cacciatori lombardi, relativi agli anni 2013-2016 (cfr. pag. 6 del doc. 5 della produzione regionale)”.

E per questo “al fine di evitare l’indiscriminata e illimitata possibilità di espletare l’attività venatoria nelle more del disposto riesame, la disciplina del prelievo giornaliero e stagionale dell’allodola è da fissare nella misura prudenziale stabilita nel parere dell’ISPRA (10 capi giornalieri e 50 capi stagionali per ciascun cacciatore)”.

A questo link potete consultare il testo integrale dell’Ordinanza del Tar.

 

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