Piombo e zone umide, come comportarsi per l’apertura? Il punto della situazione
Il regolamento europeo è direttamente applicabile; la circolare ministeriale di febbraio non ha alcun valore normativo; il Governo sta lavorando (con colpevole ritardo) su alcuni emendamenti chiarificatori; la definizione di zona umida è poco chiara e interpretabile; la sanzione che si rischia è penale. Il nostro consiglio è di lasciare a casa il piombo se volete cacciare dove c'è acqua.
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Nell’ultima settimana sì è letto e scritto di tutto sul divieto di utilizzo delle munizioni in piombo nelle zone umide fissato dal regolamento europeo 2021/57 ed entrato in vigore lo scorso 15 febbraio 2023. Noi abbiamo aspettato fino all’ultimo per aggiornarvi sulla questione con la speranza che dal Governo arrivasse un intervento chiarificatore sulle zone di applicazione e sulla natura sanzionatoria degli illeciti. Vi diciamo subito che un chiarimento definitivo ancora non è arrivato, ma quasi certamente arriverà nelle prossime settimane.
In questo scritto facciamo il punto della situazione attuale ad un giorno dall’apertura generale della stagione venatoria 2023/2024.
Il regolamento europeo è direttamente applicabile
A differenza delle Direttive che devono essere recepite nel diritto nazionale degli Stati membri, i Regolamenti europei sono direttamente applicabili. Ciò significa che hanno carattere vincolante in tutti i loro elementi, che sono automaticamente e uniformemente applicabili in tutta l’Unione e che possono essere fatti valere dinanzi ai tribunali nazionali.
In sostanza, un regolamento europeo una volta entrato in vigore è legge e va applicato e rispettato in ogni sua parte su tutto il territorio europeo. Gli Stati possono recepire il regolamento nei loro ordinamenti nazionali e renderlo anche più severo (se vogliono) ma non possono ridurne gli effetti.
Cosa dice il regolamento europeo 2021/57
A questo link trovate il testo integrale, qui citiamo testualmente le parte saliente del regolamento:
“Dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività:
- sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;
- portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.“
In sostanza, nelle zone umide ed entro 100 metri dai loro confini non si possono sparare e non si possono portare con sé munizioni in piombo.
Con le parole “portare con sè”, viene chiarito nel regolamento che si intende “avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi”, e che “la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l’attività di tiro”.
Allo stesso modo il regolamento chiarisce anche che cosa si intende per zona umida: “superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea”.
La circolare ministeriale di Febbraio non ha valore
Il mondo venatorio italiano negli ultimi mesi ha chiesto più volte al Governo di chiarire due aspetti del regolamento che ancora non hanno una sicura interpretazione: quali sono esattamente le zone umide italiane in cui va applicato e a quale sanzione va incontro chi non dovesse rispettarlo.
A febbraio i Ministeri dell’Ambiente e delle Politiche agricole hanno provato a farlo con la circolare interpretativa di cui vi abbiamo parlato qui. Nelle scorse settimane varie associazione animaliste hanno fatto ricorso al TAR del Lazio chiedendo l’annullamento di quella circolare. Il TAR ha risposto che non può annullarla perché tale circolare non ha alcun valore normativo (“è un atto notoriamente inidoneo – per natura, forma e procedimento – ad incidere sulle puntuali previsioni del Regolamento sovranazionale), chiarendo anche che il regolamento europeo è “pienamente cogente e direttamente applicabile dai competenti Organi accertatori e giudicanti”.
Dopo quella circolare il Governo (sbagliando!) non ha più affrontato la questione. Così oggi la sentenza del Tribunale di Roma lascia un vuoto interpretativo che nelle ultime ore alcuni esponenti della maggioranza stanno provando a colmare.
Il Parlamento al lavoro su alcuni emendamenti
Nella giornata di ieri la Cabina di Regia venatoria ha fatto sapere che sono “stati presentati in Parlamento emendamenti a testi legislativi in fase di esame in grado di fornire chiarimenti esplicativi e attuativi” sul divieto di utilizzo del piombo.
Secondo le associazioni venatorie questi emendamenti “prevedono da un lato solo l’applicazione di una sanzione amministrativa per chi porta con sé munizioni contenenti piombo all’interno o a meno di cento metri da un’area umida, dall’altro definiscono che sono da considerare aree umide quelle di cui alla convenzione di Ramsar (ed inserite nell’apposito elenco), quelle ricadenti all’interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), nonché quelle all’interno di riserve naturali o in ambiti protetti”.
Nonostante il tono rassicurante utilizzato nel comunicato della Cabina di regia sul fatto che “di questa attività legislativa in corso e della connessa valenza chiarificatrice” il Governo darà “diffusa notizia agli organi di vigilanza e di controllo” va sottolineato che si sta parlando di emendamenti che, se tutto va bene, saranno approvati tra qualche settimana e che, quindi, ad oggi non hanno alcun valore normativo.
Alcune regioni hanno recepito il regolamento europeo
Nell’attesa che il Governo si muovesse, alcune regioni hanno recepito il regolamento europeo nei propri calendari venatori, nel tentativo di definire le zone in cui applicare le disposizioni europee. Le interpretazioni sono state varie e ve ne abbiamo già dato conto nelle analisi dei singoli calendari.
Va comunque detto che in molti casi l’interpretazione di zona umida resta discutibile e che solo pochissime regioni hanno fornito una mappa dettagliata delle zone soggette a divieto. Un esempio è arrivato dal Veneto che ha aggiornato il geoportale regionale inserendo le zone umide in cui rispettare il regolamento europeo
Cosa fare all’apertura?
Finché gli emendamenti in discussione in Parlamento non diventeranno legge l’unico consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di attenervi rigorosamente a quanto sancito dal regolamento europeo, e in mancanza di chiarissime indicazioni regionali di adottare un atteggiamento precauzionale.
La definizione di zona umida non è precisa e quindi è interpretabile differentemente dai vari organi di vigilanza. Una delle sanzioni a cui si potrebbe andare incontro, caccia con mezzi vietati (legge 157/92 art. 30, comma 2, lettera h), è di natura penale.
Per queste ragioni se volete cacciare in prossimità di zone in cui c’è acqua il nostro consiglio è di lasciare a casa le munizioni in piombo. In questo caso prevenire è meglio che doversi difendere davanti a un giudice.
le cartucce di piombo sono vietate su tutta la ZPS o solo sull’acqua e entro 150 metri dalla sponda?
GRAZIE MILLE.
MAURIZIO
Indipendentemente dell’assurdità della legge, che di fatto vieta l’uso del pb poiché se uno non va ad acquatici, ma si trova vicino un torrente vicino ad una zona acquosa di neo formazione, avendo anche le munizioni in piombo é sanzionabile, le cartucce in auto non si possono lasciare perché si é sanzionati, per cui ……….
Un doveroso grazie all’on. Pietro Fiocchi, che ha pubblicato tre allegati che rassicurava i cacciatori che se si fossero attenuti a quanto riportato negli allegati stavano rispettando la legge, mentre quanto riporta l’articolo, la legge di cui tenere conto è solo quella europea, ed eventualmente se il governo attua qualche restrizione, anche quella italiana. Grazie onorevole di averci esposto a Seri rischi “sa noi non siamo parlamentari, ed eventuali problemi giudiziari sono c… Amari, molto amari. Grazie!
Perché abbiamo un governo?
Solo e soltanto per rovinare l’Italia e gli italiani.
Le leggi che hanno valore sono quelle europee.
L’applicazione o l’interpretazione (secondo la discrezionalità) appartiene ai giudici.
Quindi i politici oltre a far danni hanno solo una funzione figurativa.
mi piace leggere certi commenti, nn c’è peggior sordo di chi nn vuole sentire, se se se se….se niente.
sdrammatizziamo….
nn la puoi avere addosso a meno di 100metri la.munizione in piombo, cosa vuol dire, che se sai che c’è lago fiume torrente o ti scappa la pipì…falla a 100mt, perché potrebbe essere considerata zona umida…nn la puoi certo lasciare in macchina, incauta custodia…
altro discorso sulla interpretazione che uscirà di questa legge/minchiata europea…beh dovrebbe uscire oggi 18 settembre….
ma se nn corrisponderà a quella europea, mi domando cosa cazzo impedirà ai verdastri di ri impugnarci i calendari venatori?
niente solo questione di tempo.
si prende si adotta e finiti i se e i ma…
una legge europea purtroppo fa questo effetto.
io uso acciaio da quando è obbligatorio nelle valli della mia regione, oltre i 10 anni, beh nn sono poi così scontento, anzi…se sdraio un papero a dicembre che è corazzato, tranquilli che tiri giù una lepre e un fagiano, poi ovvio il toro forzato, magari usare tungsteno (donando un rene x il costo)a.pero’ con quella dove è….. è….rimane poi li (con t euro a cartuccia del tungsteno dovrebbe anche riportarla cuocermela…hehehehe).
aspetto con ansia le nuove “disposizioni” inventate ad oC a sto giro.
secondo loro se sparo a 100 metri dalla zona umida non inquino , dentro i 100 si , comunque se avessero deciso prima non ci sarebbero stati problemi io secondo loro se vado dove non c’è acqua con il cane che faccio mi porto dietro una tanica per farlo bere , di questa stagioni poi , comunque siamo all’assurdo ,
il governo “amico dei cacciatori”
Prima di tutto, la vigilanza prima di contestare la distanza deve telemetrarla, anche perche’ sull’eventuale verbale bisogna mettere i metri effettivi e non presunti.
Riguardo alle cartucce, chi ha legiferato, probabilmente o è stato mal consigliato e non si è reso conto………
oppure è in malafede
cosa succede se io caccio con cartucce di piombo oltre i 100 mestri dal fiume e nello stesso tempo, sotto i 100 metri uso le cartucce in steel. Devo avere com’è sia l’uno che l’altro tipo, non posso mica tornare in macchina e cambiare le cartucce. Poi, come faccio a stabilire la distanza esatta dalla riva di un fiume se lo stesso ha varie anse? Grazie per una eventuale risposta.
Prima di tutto, la vigilanza prima di contestare la distanza deve telemetrarla, anche perche’ sull’eventuale verbale bisogna mettere i metri effettivi e non presunti.
Riguardo alle cartucce, chi ha legiferato, probabilmente o è stato mal consigliato e non si è reso conto………
oppure è in malafede
Ma se esco da casa,per andare a caccia in un luogo dove non c’è acqua, attraverso un fiume con l’auto posso essere zanzionato?
Salve, ho preso il porto di fucile uso caccia che avevo 16 anni, adesso ne ho 75 e non so quanti rinnovi potrò fare, vorrei dire ai signori europei che a questa età non comprerò certamente un altro fucile che possa parare l’acciaio a meno che non diano degli incentivi ritirandosi i miei pur datati ma sempre validi fucili.
Tutto questo nei confronti dei vecchi cacciatori per me, è una discriminazione. Saluti Alessandro.
anche io ho preso il porto d’armi caccia a16 anni , ora ne ho 78…..questa è stata una legge degli animalisti e verdi e nessuno li ha controllati nella stesura e quindi hanno messo di tutto e di più per impedirci si esercitare la nostra passione…siccome non hanno mai vinto i referendum ricorrono a questo mezzuccio… nel mio dialetto si dice..” ci Hanno fatto a suvicchiaria”