Piombo, divieto in vigore, il Governo definisce le zone umide in cui sarà applicato
Con una circolare congiunta dei Ministeri di Agricoltura e Ambiente il nuovo esecutivo ha definito le zone umide in cui da oggi scatta il divieto di utilizzo di munizioni in piombo: interessate le aree Ramsar e le zone umidi ricadenti in SIC, ZPS, riserve naturali e oasi di protezione.
Inizia oggi, 15 febbraio 2023, l’applicazione del divieto di utilizzo delle munizioni in piombo in tutte le zone umide europee e nel raggio di 100 metri dai loro confini. Fin da quando il regolamento è stato approvato, era settembre 2020, si è discusso parecchio, sia a livello europeo che nazionale, sulla necessità di avere una chiara definizione di “zona umida”, quella inserita nel Regolamento europeo 2021/57, infatti, è poco precisa, molto estesa e difficilmente applicabile.
Negli ultimi mesi i portatori d’interesse hanno chiesto più volte un intervento della Commissione Europea, che ha però passato la palla alle autorità nazionali: “sono loro a dover individuare in modo specifico le zone umide perché meglio posizionate sul territorio”.
Finalmente ii Italia, dopo il disinteresse del vecchio Governo ad aprire un tavolo di confronto con le associazioni venatorie, la scorsa settimana il nuovo esecutivo è intervenuto sulla questione con una circolare interpretativa congiunta dei Ministeri di Agricoltura e Ambiente che ha chiarito gli aspetti applicativi del divieto.
Cosa si intende per “zona umida”
Innanzitutto, la circolare chiarisce con una precisa definizione quali sono le zone umide in cui sarà vietato l’utilizzo del piombo: “Per zona umida si deve intendere la zona acquitrinosa che per dimensioni, instabilità morfologica, natura sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici“, di contro, sono escluse “le aree che a causa delle loro dimensioni o della loro instabilità, non sono suscettibili di fornire habitat per gli uccelli acquatici.”
Quindi, per l’applicazione del divieto, specifica la circolare, sono da considerare come “zona umida”:
- le zone classificabili come aree Ramsar, qui trovate l’elenco;
- le zone umide ricadenti nei siti d’interesse comunitario (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), qui trovate una mappa interattiva;
- le zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
Sono escluse, invece, “tutte le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello dell’acqua o del contenuto di umidità, prive del carattere di stabilità e permanenza”.
Porto di munizioni e Tiro sportivo
La circolare chiarisce anche che non basta il semplice porto di munizioni in piombo per essere sanzionati: “L’accertamento della violazione del divieto – si legge documento ministeriale – deve essere compiuto tenendo conto di tutte le informazioni e circostanze necessarie ad attestare l’effettivo e concreto pericolo attuale della immissione nell’ambiente di piombo” e “il soggetto trovato in o intorno a zone umide che porti con sé pallini di piombo durante la battuta di caccia, o in relazione ad essa, potrà dimostrare, se richiesto, che intendeva effettivamente sparare altrove, essendo solo in transito nella suddetta zona umida”.
Chiarita anche la posizione del tiro sportivo che è esclusa dal campo di applicazione del divieto “in considerazione del fatto che presso le strutture di tiro a segno vige l’obbligo di raccolta del piombo secondo la normativa vigente”. Qui trovate il testo integrale della circolare ministeriale.