Sicilia: altro ricorso al TAR, nessuna apertura il 19 settembre
Per il giudice di Catania la caccia a Colombaccio, Merlo, Gazza e Ghiandaia non può essere aperta prima del 2 di ottobre
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Dopo il primo ricorso e dopo l’adeguamento della Regione, il TAR è stato chiamato nuovamente in causa per esprimersi ancora sulla validità del calendario venatorio 2021/2022 della Sicilia. Questa volta secondo le associazioni animaliste il decreto con cui l’assessore ha adeguato il calendario al parere ISPRA non avrebbe dato corretta attuazione del provvedimento cautelare del TAR di Catania. In sostanza, il nuovo calendario venatorio non sarebbe totalmente conforme al parere ISPRA.
E ancora una volta il giudice ha dato ragione agli animalisti, decretando che l’apertura generale della caccia alle specie Colombaccio, Merlo, Gazza e Ghiandaia non può essere fissata al 19 settembre ma al 2 di ottobre.
Le motivazioni del TAR
Il TAR interpreta, malamente a nostro avviso, le indicazioni fornite nel parere ISPRA sull’apertura generale al 2 ottobre. Nel parere, che trovate qui, si legge:
…”questo Istituto ritiene opportuna un’apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 2 ottobre 2021. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. In tal modo si favorirebbe inoltre un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria.
Fanno eccezione a quanto sopra esplicitato il Merlo per il quale è accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre ma solo da appostamento e con un carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore e le specie Colombaccio, Gazza e Ghiandaia per le quali in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l’apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell’appostamento”.
Per il TAR l’eccezione a cui si fa riferimento nel parere per Merlo, Colombaccio, Gazza e Ghiandaia riguarderebbe esclusivamente la preapertura e non l’apertura generale che, quindi, va fissata anche per queste specie il 2 di ottobre. Un’interpretazione che è sia priva di senso logico (quale motivazione scientifica potrebbe avere ISPRA per consentire la preapertura della caccia a inizio settembre a queste specie, per poi imporre uno stop, non si sa a partire da quando, fino al 2 di ottobre?) che in contrasto con tutte le interpretazioni fornite fino a ora dai vari Tribunali Amministrativi Regionali.
La regione modifica il Calendario e richiede lo spostamento del ricorso al TAR di Palermo
Fatto sta che la Regione ha dovuto adeguarsi al decreto cautelare del TAR modificando nuovamente il calendario venatorio. Trovate il decreto con le nuove modifiche, che in sostanza posticipano al 2 ottobre l’apertura generale della caccia per Merlo, Colombaccio, Gazza e Ghiandaia, a questo link.
La Regione ha anche chiesto che a trattare il ricorso non sia più la sede distacca del TAR di Catania, che non avrebbe competenze in merito, ma la sede centrale di Palermo. Qui trovate il testo integrale del decreto del TAR.