Umbria

Sospensione preapertura Umbria, la Regione ricorrerà al Consiglio di Stato

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“La Regione Umbria ricorrerà con un appello cautelare presso il Consiglio di Stato avverso la decisione del Tar di sospendere le due preaperture della stagione venatoria in Umbria previste per il 2 e 9 settembre. A loro volta, le associazioni venatorie hanno deciso autonomamente di costituirsi ad adiuvandum”. Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Caccia e all’Ambiente, Fernanda Cecchini, in seguito alla riunione della Consulta faunistico venatoria che si è tenuta stamani nella sede dell’Assessorato di Perugia.

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Nel corso della riunione l’assessore Cecchini – dopo aver ricordato che la decisione del Tar arriva a seguito del ricorso contro la Regione Umbria e l’ISPRA presentato dal WWF Italia per chiedere l’annullamento della parte della delibera con la quale la Giunta regionale approvando il calendario venatorio 2018/2019, ha previsto la preapertura della stagione nei giorni 2 e 9 settembre e stabilito  i periodi di prelievo per la caccia di selezione – ha messo in evidenza che, “per quanto riguarda la pre-apertura della stagione, l’art. 18 comma 2 della legge ‘157/92’ prevede la possibilità di derogare i termini previsti al comma 1 dello stesso articolo (apertura della caccia la terza domenica di settembre), a due condizioni: e cioè previo parere dell’ISPRA e solo se la Regione sia dotata di un Piano Faunistico Venatorio. Comunque, tale data non può essere anteriore al 1 settembre. Di conseguenza – ha sottolineato l’assessore – la Regione nella predisposizione del calendario venatorio ha rispettato le previsioni normative in quanto è dotata di un Piano faunistico regionale valido seppur in regime di prorogatio, come sottolineato dall’Ordinanza del Tar che dispone la sospensiva, ed ha acquisito il parere dell’ISPRA così come prescritto”.

“Per quanto riguarda la caccia di selezione alle specie daino e capriolo – ha proseguito l’assessore –  la stessa legge prevede che possa essere autorizzata fin dal 1 agosto. Successivamente poi, la legge del 2 dicembre 2005 n. 248 all’art. 11 ha disposto che, sulla base di adeguati piani di abbattimento, il prelievo possa essere autorizzato anche al di fuori dei periodi stabiliti dalla legge del ‘92”. Anche in questo caso quindi riteniamo che siano stati rispettati i tempi dettati dall’ISPRA che, secondo la legge in vigore, ha individuato i periodi degli abbattimenti per le zone dell’Appennino stabilendo tra l’altro che il prelievo dei maschi di capriolo può avvenire tra il 1 giugno ed il 15 luglio, ed inoltre sono stati adottati piani di abbattimento distinti per i 3 ATC”.

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