Attualità Venatoria

Calendari venatori, dalla prossima stagione arriva il parere del CTFVN

Il ricostituito Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale esprimerà il suo parere assieme a quello di ISPRA e in caso di ricorso con misure cautelari i TAR dovranno esprimersi alla prima data utile. I calendari saranno più protetti?

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Lo scorso ottobre Il Governo ha introdotto due importanti modifiche alla 157/92. Della prima, quella con cui ha recepito il divieto europeo d’utilizzo delle munizioni in piombo nelle zone umide, ve ne abbiamo già dato conto qui. Oggi ci concentriamo sulla seconda, quella con cui ha modificato l’iter di approvazione dei calendari venatori introducendo il parere del CTFVN.

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Cosa è stato modificato

Quello che è stato modificato è l’articolo 18 della legge 157/92 che descrive “Specie cacciabili e periodi di attività venatoria”. In particole sono stati modificati i commi 2 e 4. Questi i nuovi testi:

Articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157

Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l’indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all’articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1o agosto nel rispetto dell’arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157

In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l’articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Cosa cambia

Le modifiche al comma 2 introducono il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) che andrà ad affiancare il parere di ISPRA. In sostanza, le regioni prima dell’approvazione dovranno sottoporre la loro proposta di calendario non solo all’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale ma anche al CTFVN. Questi dovranno fornire i loro pareri entro e non oltre 30 giorni. Come succede già ora le regioni potranno discostarsi da tali pareri fornendo adeguata motivazione.

Il nuovo comma 4, invece, sancisce che in caso di ricorso al TAR con richiesta di misure cautelari la discussione del merito del ricorso venga fissata alla prima data utile successiva a 30 giorni dalla data di deposito dell’ordinanza cautelare.

Cos’è il CTFVN

Il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale è un organo tecnico consultivo che ha il compito di esprimersi su tutto quello che riguarda l’applicazione della legge 157/92. Ha istituirlo è l’articolo 8 della stessa legge che ne definisci anche la composizione e il rinnovo quinquennale dei componenti.

Dopo 9 anni di assenza il CTFVN è tornato a riunirsi lo scorso 22 settembre. Era dal 2014, infatti, che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale non veniva più rinnovato. A rimetterlo insieme ci ha pensato il Ministro Lollobrigida firmando lo scorso 23 maggio l’atto di ricostituzione. Attualmente il CTFVN è composto da:

  • Un rappresentante del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
  • Un rappresentante del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica
  • Tre rappresentanti delle Regioni
  • Un rappresentante delle Province
  • Un rappresentante dell’ISPRA
  • Tre rappresentanti delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute
  • Due rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  • Un rappresentante delle Associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente;
  • Un rappresentante dell’Unione zoologica italiana
  • Un rappresentante dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana
  • Un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina
  • Un rappresentante dell’Ente nazionale per la protezione degli animali

A rappresentare le associazioni venatorie ci sono Massimo Buconi di Federcaccia, Paolo Sparvoli di Libera Caccia, e Lamberto Cardia di Enalcaccia. Qui trovate la lista di tutti i membri.

I calendari venatori saranno più protetti?

È inutile negare che i cacciatori si aspettavano un intervento molto più incisivo che ponesse fine a quel continuo tira e molla giudiziario che da anni ormai rende i calendari venatori ostaggio dei ricorsi animalisti. Le modifiche introdotte difficilmente cambieranno la situazione.

Ci si aspettava un intervento sul parere “obbligatorio ma non vincolante” di ISPRA, che invece resta e viene pure affiancato da un secondo parere, quello del CTFVN. Le regioni continueranno a discostarsi dal parere ISPRA, a volte probabilmente con l’avallo del parere del CTFVN, e gli animalisti continueranno a fare i loro i ricorsi. A questo punto, per i TAR avrà più valore il parere di un istituto scientifico o quello di un organo consultivo?

È buona cosa il limite della prima data utile per la fissazione dell’udienza di merito dei ricorsi in caso di misure cautelari, ma questa avrà valore solo se le Regioni riusciranno ad approvare i calendari venatori entro la scadenza del 15 giugno. Quei calendari che ancora verranno approvati a fine luglio o ad agosto saranno ancora a rischio di sospensione cautelare. Comunque, non ci resta che attendere qualche mese per vedere gli effetti di queste modifiche.

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