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Abruzzo, accolti gli appelli cautelari di Arcicaccia e Enalcaccia. Turdidi cacciabili fino al 10 gennaio

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Il Consiglio di Stato, con le ordinanze n. 5623 e 5624 del 16 dicembre 2016, ha accolto in parte gli appelli cautelari presentati da Arcicaccia e Enalcaccia contro la sentenza del Tar dell’Aquila del 29 settembre scorso, che aveva disposto la chiusura della caccia per Beccaccia, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello al 31 dicembre 2016.

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La sentenza del Tar abruzzese era arrivata a seguito di un ricorso presentato dal WWF che aveva portato anche alla sospensione dell’efficacia del calendario venatorio regionale 2016/2017, costringendo i cacciatori abruzzesi a rimandare l’apertura della stagione venatoria al primo di ottobre.

Con le due ordinanze di ieri il Consiglio di Stato ha dato in parte ragione alle Associazioni ricorrenti (che avevano chiesto il ripristino della data di chiusura al 19 Gennaio) ripristinando l’efficacia del Calendario venatorio per quanto riguarda le specie Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello e autorizzandone il prelievo fino al 10 gennaio 2016.

E’ stata invece respinta la richiesta di prolungamento del periodi di prelievo della beccaccia, la cui chiusura resta quindi fissata al 31 dicembre. Queste le motivazioni che si leggono nell’ordinanza:

“Ritenuto che

  • le considerazioni sul Key Concepts document relativo alla direttiva 79/409/CEE, concernenti la cacciabilità nel periodo di “sovrapposizione teorica” al periodo “sensibile” (di migrazione prenuziale e di riproduzione), così come la peculiarità della Regione Abruzzo (in ragione della forte incidenza di aree naturali protette, nelle quali è vietata l’attività venatoria), non possono impedire l’applicazione del principio di precauzione, anche se comportano l’esigenza di una motivazione specifica a supporto delle limitazioni che vengano imposte;
    in questa prospettiva, le motivazioni addotte dalla Regione Abruzzo non appaiono idonee a superare le valutazioni espresse dall’ISPRA col parere prot. 40098 in data 5 luglio 2016.

Ritenuto, pertanto, che:

  • riguardo al prolungamento della caccia alla specie Beccaccia oltre il 31 dicembre 2016 e fino al 19 gennaio 2017, le conclusioni del TAR si sottraggono alle censure dedotte;
  • viceversa, riguardo al medesimo prolungamento riguardo alle altre specie in questione (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello), il parere ISPRA indica una data di chiusura al 10 gennaio 2017, e pertanto l’appello cautelare può essere parzialmente accolto, limitatamente alla riduzione dell’effetto sospensivo del calendario venatorio impugnato, che di conseguenza riassume efficacia ai fini della cacciabilità delle specie predette nel periodo 1° – 10 gennaio 2017″

Testo completo dell’ordinanza

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