Controllo fauna selvatica, le Regioni corrono ai ripari: proposta modifica della 157/92
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Come previsto, dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 23 maggio scorso che ha sancito l’incostituzionalità delle norme regionali che permettevano ai cacciatori di prendere parte ai Piani di abbattimento della fauna selvatica problematica, le Regioni corrono velocemente ai ripari proponendo una modifica alla legge nazionale che regola l’attività venatoria.
Nella seduta di ieri, infatti, la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome ha formalmente impegnato il Governo ad intervenire tempestivamente per modificare l’articolo 19 della legge 157/92 al fine di introdurre la figura dell’“operatore abilitato”.
Di seguito il confronto fra l’attuale testo e la modifica proposta dalle Regioni (in rosso il testo modificato).
TESTO ORIGINALE LEGGE 157/92
Art. 19 Controllo della fauna selvatica
- Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
- Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio.
- Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio
PROPOSTA DI MODIFICA ART. 19 LEGGE 157/92 (VERSIONE ESSENZIALE)
Art. 19 Controllo della fauna selvatica
- Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
- Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento.
Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o da operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali. In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l’esercizio venatorio. - Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio.
PROPOSTA DI MODIFICA ART. 19 LEGGE 157/92 (VERSIONE ESTESA)
Art. 19 Controllo della fauna selvatica
Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’art. 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
Le Regioni, per la tutela della biodiversità e delle attività umane, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica.
Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull’intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l’attività venatoria, ed è disposto ed organizzato dalle Regioni, dalle Province autonome o dagli enti gestori delle aree protette.
Il controllo, nel caso delle specie autoctone e di quelle in allegato I del decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell’Ambiente e delle Politiche Agricole, viene esercitato selettivamente, di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l’istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare catture, abbattimenti o entrambi. Nel caso delle specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I del decreto 19 gennaio, 2015 del Ministero dell’Ambiente e delle Politiche Agricole) il controllo è finalizzato all’eradicazione o al contenimento delle popolazioni con l’obiettivo della densità zero, sulla base di appositi provvedimenti regionali, sentito l’ISPRA.
Le attività di cattura e abbattimento devono essere attuate dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o regionali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi medesimi, delle guardie forestali e delle guardie comunali, purché, in caso di abbattimento, muniti di licenza per l’esercizio venatorio.
Le Regioni, con proprio atto, potranno, altresì, attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, individuando altresì il soggetto incaricato dell’attività di coordinamento.
Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di altro persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio.