Lombardia, il TAR azzoppa l’apertura. Colpa del calendario troppo complesso?
Per il TAR la Regione non ha motivato la scelta di discostarsi dal parere ISPRA e fissare l'apertura generale della stagione venatoria al 18 settembre. Le motivazioni in realtà ci sono, ma sono perse nel complesso sistema di norme che regola il calendario venatorio lombardo
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Anche quest’anno in Lombardia il TAR di Milano ha azzoppato l’inizio della stagione venatoria, dopo l’ennesimo ricorso presentato dalla LAC. Con l’ordinanza pubblicata ieri i giudici di Milano hanno di fatto rinviato al 1° ottobre l’inizio della caccia a Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Tordo bottaccio, Beccaccia e sospeso l’efficacia del calendario nelle parti in cui non prevede un carniere massimo stagionale per la Beccaccia. Secondo il TAR, la Regione si sarebbe discostata dal parere ISPRA senza fornire motivazioni.
È stata una decisione abbastanza inaspettata, visto che l’amministrazione regionale, dopo la batosta dello scorso anno che aveva portato a due settimane di stop totale della caccia, aveva approvato per questa stagione un calendario piuttosto restrittivo, avallando molte delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale.
Ma leggendo l’ordinanza del TAR, il sospetto che viene è che ormai sia i giudici, che gli stessi uffici amministrativi regionali, fatichino a districarsi tra il groviglio di norme che regola il calendario venatorio lombardo. Qui proviamo a spiegarvi il perché.
ISPRA vorrebbe un’apertura generale al 1° di ottobre
ISPRA è ormai da alcuni anni che nei suoi pareri sui calendari venatori consiglia un’apertura generale della caccia al 1° di ottobre per quasi tutte le specie. Secondo l’Istituto, solo Colombaccio, Merlo, Cornacchie, Gazza e Ghiandaia sarebbero cacciabili a settembre ed esclusivamente da appostamento.
Una scelta che secondo ISPRA sarebbe dettata da queste motivazioni:
- favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio
- evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili
- ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio
- favorire un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria.
Le regioni possono discostarsi dalle indicazioni ISPRA
Molti TAR italiani si sono già espressi sulla questione e l’orientamento dei Tribunali è ormai noto: le regioni possono discostarsi da questa indicazione fornendo adeguate motivazioni.
Nel caso in questione, secondo il TAR di Milano, Regione Lombardia si sarebbe discostata senza fornire alcuna motivazione, in particolare sulla “necessità di tutelare lo sviluppo biologico delle specie non cacciabili”. Il TAR sottolinea, infatti, che il decreto impugnato contiene “unicamente valutazioni riguardanti le singole specie cacciabili”.
Così secondo i giudici potrebbe esserci il “concreto pericolo di un danno grave e irreparabile all’ecosistema lombardo” che potrebbe essere evitato con il posticipo dell’apertura al 1° di ottobre, che secondo il TAR rappresenta un “un sacrificio minimo” per i cacciatori.
Da qui la scelta di sospendere il prelievo di Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Tordo bottaccio e Beccaccia fino al 1° di ottobre.
Le motivazioni ci sono, ma sono perse nel complesso sistema di norme che regola il calendario venatorio lombardo
In realtà, Regione Lombardia ha lungamente e dettagliatamente motivato la scelta di discostarsi dall’indicazione fornita da ISPRA sulla data di apertura generale della stagione venatoria, ma non lo ha fatto nel decreto impugnato dalla LAC, il calendario venatorio riduttivo (Decreto n. 8349), bensì nella delibera con cui approva le disposizioni integrative al calendario venatorio (Disposizione n. XI / 6497).
E non solo ha motivato la scelta, ma per andare incontro alle indicazioni ISPRA è da anni che la Regione fissa al 1° di ottobre l’apertura per molte specie nelle zone di maggior tutela dei CA e che impone negli ATC le 3 giornate di caccia fisse fino al 30 settembre. In aggiunta, da quest’anno, ha introdotto anche una nuova limitazione, consentendo il prelievo della migratoria esclusivamente da appostamento fino al 30 settembre.
Un groviglio normativo che va semplificato
Forse il TAR non era a conoscenza né delle motivazioni riportate nel calendario integrativo né delle azioni adottate dalla Regione per andare incontro alle indicazioni ISPRA, anche se immaginiamo che gli sia stato fatto notare durante l’udienza collegiale… Forse non ne ha potuto tenerne conto perché queste motivazioni non erano inserite nel decreto impugnato, e in questo caso la colpa sarebbe nuovamente degli uffici regionali che hanno sbagliato a redigere le motivazioni del calendario venatorio riduttivo…
Quello che è certo è che il groviglio normativo che regola l’attività venatoria in Lombardia va semplificato. Probabilmente se ci fosse un testo unico, come accade nella maggior parte delle altre regioni, sarebbe andata diversamente.
Ormai, neppure gli uffici regionali sembrano più riuscire a districarsi in questo complesso di norme. Ne è prova il secondo motivo di censura evidenziato dal TAR: ISPRA ha suggerito un limite stagionale di 20 capi a cacciatore per il prelievo della Beccaccia; la Regione non ha seguito l’indicazione ISPRA, non ha motivato la scelta di non seguirla, ma a quanto pare si è pure dimenticata d’indicare un carniere massimo stagionale per la specie…. o almeno, noi non ne abbiamo trovato traccia nel calendario venatorio lombardo… ma visto il complesso sistema di norme che lo regola, non siamo pronti a giurarci che non ci sia!
Per i più curiosi, riportiamo di seguito le motivazioni con cui Regione Lombardia ha motivato la scelta di discostarsi dal parere ISPRA e fissare l’apertura generale della stagione venatoria al 18 settembre. Motivazioni estratte dal calendario integrativo 2022/2023 (pag. 8-11):
“Il parere non fornisce studi, né dati sperimentali a sostegno della proposta di apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1 ottobre 2022, che dimostrino un effetto negativo sulle specie citate in caso di anticipo dell’apertura alla terza domenica di settembre, tanto quanto mancano nel parere riferimenti alla realtà territoriale della Lombardia e non sono individuate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato. In via generale, si premette come i documenti europei “Key Concepts” e “Guida alla disciplina della caccia”, in precedenza citati, consentirebbero l’apertura della stagione venatoria in Italia e dunque in Lombardia, a molte specie già dalla fine di agosto, come avviene in altri Stati membri dell’UE e che, pertanto, la data di apertura alla terza domenica di settembre, stabilita dalla legge 157/92, è già marcatamente prudenziale rispetto a quanto potrebbe correttamente stabilirsi in attuazione e nel rispetto dei principi disposti dalla Direttiva 2009/147/CE. Ciò premesso, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della l.r. 17/2004, vigente in Lombardia, la stagione venatoria – in coerenza col richiamato disposto dell’art. 18 della L. 157/92 – ha inizio la terza domenica di settembre, corrispondente quest’anno al giorno 18 del mese e che l’eventuale posticipo dell’apertura della caccia in forma vagante, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 della l.r. 17/2004, oltre a potersi disporre per motivazioni di tutela delle colture agricole e per consentire il pieno sviluppo della fauna stanziale, trova da anni estensione applicativa in tutto il territorio regionale di competenza degli Ambiti territoriali di caccia, attraverso la determinazione di tre giorni fissi settimanali di caccia vagante, in luogo di tre giorni a scelta, nel periodo intercorrente fra la terza domenica di settembre e il 30 settembre (o l’1 ottobre), indirizzo confermato anche per la stagione venatoria 2022/23. Si osserva inoltre che, per quanto concerne il territorio regionale compreso nella Zona faunistica delle Alpi, di competenza dei Comprensori alpini di caccia, nel comparto di maggior tutela o zona A, l’apertura della caccia vagante a numerose specie è disposta non prima dell’1 ottobre, in coerenza con il periodo di caccia previsto sia dall’art. 18, comma 1, lett. c) della legge 157/92 che dall’art. 3, comma 4 della l.r. 17/2004 per i galliformi alpini e la Lepre bianca, specie la cui accertata presenza caratterizza tale comparto in maniera peculiare. Nel comparto di minor tutela o zona B, l’apertura della caccia vagante avviene invece la terza domenica di settembre, come negli Ambiti territoriali di caccia. In riferimento alla motivazione del rischio di confusione delle specie non cacciabili con quelle cacciabili, occorre considerare che i piumaggi nuziali delle diverse specie di avifauna stanziale, che contraddistinguono inequivocabilmente una specie dall’altra, sono assunti nel corso dei mesi di ottobre e parte di novembre, pertanto un posticipo dell’apertura della caccia vagante dal 18 settembre al 1 ottobre non risulterebbe certo risolutivo sotto questo profilo. Il rischio di confusione nell’identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall’ISPRA nel proprio parere, è altresì analizzato nella “Guida interpretativa” della Commissione UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tale sede non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili tra loro. Si ritiene inoltre che l’età media elevata dei cacciatori lombardi – attestata nella stagione venatoria 2019/2020 su 60,74 anni, come dai dati agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – sia un elemento a favore della capacità di riconoscimento e discernimento fra specie cacciabili e non cacciabili, come noto acquisita sulla base dell’esperienza sul campo. Si rileva inoltre come l’osservazione secondo la quale il posticipo della data di apertura della caccia vagante dal 18 settembre al 1 ottobre, consentirebbe “un più efficace svolgimento della vigilanza”, non risulti dimostrata, né venga motivato come il servizio di vigilanza venatoria potrebbe giovarsi di tale posticipo. Si osserva, inoltre, che la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre (18 settembre 2022), risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento “Key Concepts”, per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della “Guida interpretativa”, secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione venatoria e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che, durante questo periodo, non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota ISPRA prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, in ordine al documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” è facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts” considerato che anche questa possibilità è prevista dalla “Guida interpretativa”. Si rileva pertanto che tale facoltà trova applicazione, in Lombardia, per una sola specie, ovvero la Starna per la quale il 18 settembre è formalmente il terz’ultimo giorno della decade finale del periodo della riproduzione (che include anche le cure parentali degli adulti verso i giovani): quindi, solo questa specie sarebbe oggetto di caccia per due sole giornate (le ultime, poiché martedì 20 settembre, giornata di silenzio venatorio ai sensi dell’art. 18, comma 5 della legge 157/92, è comunque esclusa) rispetto a una decade (dieci giornate) di sovrapposizione teorica, comunque ammessa. Fra le specie cacciabili che nidificano in Lombardia, altre due, ovvero l’Allodola e la Quaglia, ai sensi dei “Key Concepts” si trovano in periodo riproduttivo alla data del 18 settembre, con sovrapposizione, la prima, di due decadi (una teorica e l’altra effettiva) e, la seconda, di una decade (sovrapposizione teorica). Tuttavia, l’indirizzo regionale è quello di disporre, nel provvedimento conferente, l’apertura della stagione venatoria ad Allodola e Quaglia l’1 ottobre, facendo così venir meno, per tali specie, qualunque sovrapposizione tra periodo riproduttivo e periodo di caccia. Si valuta altresì che l’avvio contestuale della stagione venatoria a tutte le specie di piccola selvaggina stanziale, sia di avifauna che di mammiferi, e alle specie ornitiche, consenta una maggior ripartizione della pressione venatoria tra le diverse specie cacciabili, evitando la concentrazione dello sforzo di caccia su una sola parte di esse. Al fine comunque di favorire, al contempo, una perequazione e un contenimento della pressione venatoria sul territorio anche rispetto alle diverse forme di caccia praticate dai cacciatori, la caccia alle specie ornitiche sul territorio a caccia programmata degli ATC viene limitata, nel periodo 18 – 30 settembre, alla forma del solo appostamento, cioè a una forma di caccia d’attesa. La caccia vagante, cioè in movimento, cui lo stesso ISPRA rivolge le principali considerazioni e indicazioni, nel medesimo periodo, negli ATC, viene limitata alle specie di piccola selvaggina stanziale, sia di avifauna che di mammiferi, nonché alle tre specie ornitiche beccaccino, frullino e beccaccia, in ragione del fatto che esse, per le loro caratteristiche etologiche ed ecologiche, non possono essere cacciate nella forma da appostamento, bensì in movimento, generalmente con l’ausilio del cane: per il beccaccino, la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma è anzi formalmente vietata, ai sensi dell’art. 18, comma 8 della legge 157/92.