Attualità Venatoria

Piombo e zone umide, approvate le modifiche alla 157/92. Questione risolta?

Nessuna sanzione penale e divieto applicato solo nelle zone umide in Aree Ramsar, SIC e ZPS. Ma ancora non c'è una chiara definizione di zona umida e si dovrà vedere se la norma italiana rispetta il regolamento UE.

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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sono entrate definitivamente in vigore le due modifiche alla legge nazionale sulla caccia introdotte dal Governo con il DDL approvato giovedì scorsi alla Camera. La prima recepisce il divieto europeo d’utilizzo delle munizioni in piombo nelle zone umide; la seconda riscrive le modalità con cui saranno approvati i calendari venatori.

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Si tratta di due modifiche normative molto attese dai cacciatori italiani che quasi certamente, però, non risolveranno in modo definitivo le due questioni. Visto che c’è parecchio da scrivere, in questo articolo ci concentreremo sul divieto d’utilizzo delle munizioni in piombo lasciando le considerazioni sul tema dei calendari venatori ad un prossimo scritto.

Divieto di utilizzo piombo, 6 mesi per avere un po’ di chiarezza

Come vi avevamo raccontato qui, il regolamento UE 2021/57, entrato in vigore il 15 febbraio 2023, ha vietato l’utilizzo di munizioni in piombo in tutte le zone umide europee (si vi interessa conoscere le motivazioni scientifiche che hanno portato all’applicazione di tale divieto ne abbiamo parlato qui). Si tratta di una norma sovranazionale direttamente applicabile che, quindi, anche se non recepita nell’ordinamento giuridico dagli Stati membri era immediatamente esecutiva.

Nonostante questo, fin da prima dell’entrata in vigore si attendeva che il Governo chiarisse in modo definitivo due aspetti che lasciavano spazio a differenti interpretazioni: quali sono le zone umide italiane in cui il regolamento va applicato e quale sanzione è prevista per chi viola il divieto.

A febbraio i ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura hanno provato subito a chiarire la questione con una circolare ministeriale interpretativa che però, come spiegato dal TAR del Lazio, non ha alcuna valenza normativa. Così si è arrivati all’apertura della stagione venatoria 2023/2024 senza nessuna indicazione precisa.

Ora finalmente, dopo 6 mesi di attesa, il Governo è intervenuto sulla questione aggiungendo all’articolo 31 della legge 157/92 i tre commi che vi riportiamo di seguito.

All’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Chiunque, nell’esercizio dell’attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all’1 per cento in peso, all’interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-ter. Ai fini dell’applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
a) zone umide d’importanza internazionale riconosciute e inserite nell’elenco della Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall’attività di tiro”.

Nessuna sanzione penale e divieto d’utilizzo solo in Aree Ramsar, SIC e ZPS

In sintesi, è vietato utilizzare e detenere munizioni in piombo nelle zone umide ricadenti in Aree Ramsar, Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), oltre che in Riserve Naturali e Oasi di protezione dove di norma la caccia è già vietata.

Il divieto di utilizzo e detenzione si applica fino a 100 metri dai confini di queste zone umide.

Per chi non rispetta tale divieto è prevista “soltanto” una sanzione amministrativa da 20 a 300 euro, che in caso di detenzione non si applica se sei è in grado di dimostrare che con quelle munizioni non si intendeva svolgere attività di tiro.

Mappe Aree Ramsar, SIC e ZPS

Per non incorrere in sanzioni si dovrà prestare particolare attenzione perché non tutte le Aree Ramsar, SIC e ZPS sono tabellate o segnalate in loco. Per questo spetta al cacciatore informarsi se la zona umida in cui si andrà a cacciare è situata in una di queste aree. Per aiutarvi vi lasciamo i riferimenti più recenti dove consultare la cartografia di queste aree mappe.

A questo link trovate l’elenco completo delle Aree Ramsar, ossia zone umide d’importanza internazionale riconosciute ed inserite nell’elenco della Convenzione di Ramsar. In Italia ne abbiamo 57 già designate e 9 in fase di approvazione, che coprano un totale di 77.856 ettari.

A questo link, invece, trovate la mappa interattiva di tutti i siti afferenti alla Rete Natura 2000, ossia SIC, ZPS e ZSC. Tra SIC e ZPS in Italia abbiamo ben 2639 siti Natura 2000, che in totale coprono il 19% di tutto il territorio nazionale.

Cosa è considerato zona umida?

Come abbiamo visto secondo le nuove disposizioni il divieto di utilizzo delle munizioni in piombo interessa soltanto i SIC e le ZPS in cui sono presenti zone umide. Resta ancora da definire, però, che cosa è considerata zona umida. Le recenti modifiche, infatti, non hanno affrontato tale questione. Un fiume, un torrente, una risaia può essere considerato zona umida?

Al momento l’unica definizione disponibile è quella riportata dallo stesso regolamento Europeo che come zona umida intende “superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea”.

Per chiarire anche quest’ultimo aspetto l’onorevole Francesco Bruzzone con un ordine del giorno già approvato ha già impegnato il Governo a individuare tutte le zone umide ricadenti in SIC e ZPS, utilizzando l’inventario nazionale delle zone umide sui cui ISPRA lavora dal 2009.

Quindi la questione piombo è risolta?

Purtroppo, no. Da un lato non c’è ancora una mappatura chiara e definitiva delle zone umide in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni in piombo, dall’altro si dovrà capire se la norma nazionale non sia meno stringente rispetto a quanto previsto dal regolamento europeo.

Su quest’ultimo tema la Commissione europea, dopo la circolare ministeriale di febbraio, ha già inviato una richiesta di chiarimento al Governo Italiano specificando che il divieto deve essere esteso a tutte le zone umide indipendentemente dalla loro ubicazione in aree Ramsar, SIC e ZPS. Una posizione ripresa anche da ISPRA nei pareri dati ai calendari venatori 2023/2024 e che è anche già stata applicata da alcune regioni italiane (prestate bene attenzione ai calendari venatori delle vostre regioni perché in alcuni casi il divieto è già esteso a tutte le zone umide regionali!).

Insomma, la questione è tutt’altro che risolta ed è praticamente certo che nei mesi a venire si tornerà a parlare di piombo e zone umide… e che si inizierà anche a parlare del divieto totale di utilizzo delle munizioni in piombo, visto che in Europa la strada che porta al ban totale sembra ormai essere ben tracciata.

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De Dominici Giovanni
De Dominici Giovanni
1 anno fa

il punto cardine è ĺe norme delle leggi europee sono modificabili?
se non erro gli stati membri possono farlo solo in modo restrittivo, per cui tutte le norme ecc. varate dal parlamento italiano presumo siano nulle.
Se un cacciatore trasporta o porta in tasca munizioni con p.b. in un possibile giudizio
(è sufficiente che anticaccia facciano fermare i cacciatori in zone umide e verbalizzare il pssesso di munizioni in pb)
il giudice dovrà applicare le leggi europee o italiane ?

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