Marche

Quando marcare il capo abbattuto: la Corte Costituzionale risolve la questione

Il 4 Dicembre scorso la Corte Costituzionale pronunciandosi in merito alla legittimità della legge regionale delle Marche n. 44 del 7 Novembre, ha chiarito in modo definitivo i tempi con cui i capi di selvaggina abbattuta devono essere segnati sul tesserino venatorio.

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Abbattimento o abbattimento accertato?

Se la marcatura deve avvenire nel momento dell’abbattimento o solo ad abbattimento accertato è una questione che tiene banco ormai da anni. Precisamente da quando nel luglio 2016 è stato aggiunto all’articolo 12 della legge 157/92 il comma 12 bis, che recita:

“La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio […] subito dopo l’abbattimento.

Questa modifica introdotta nella legge nazionale sulla caccia si è resa necessaria in seguito a una specifica richiesta della Commissione europea sull’attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sul relativo impatto sulle specie oggetto di caccia. L’UE, infatti, aveva rilevato che le norme di numerose Regioni, stabilendo l’obbligo di annotare i capi di fauna migratoria abbattuti solo al termine della giornata di caccia, rendevano difficili le operazioni di controllo e riducevano l’affidabilità dei dati raccolti.

Nonostante le intenzioni della modifica normativa fossero positive, la mancanza di dettagli specifici ha fin da subito creato dubbi: quando marcare l’abbattimento? Subito dopo lo sparo, senza essere sicuri dell’effettivo prelievo? O solo ad abbattimento accertato? O, ancora, solo al momento del recupero?

Dubbi che hanno trovato riscontro nelle diverse interpretazioni date dalle Regioni negli adeguamenti delle proprie legge regionali, leggi che puntualmente (quando non portavano l’esatta dicitura “Subito dopo l’abbattimento”) sono finite davanti al TAR e alla Corte Costituzionale sotto la spinta delle solite associazioni animaliste.

Il caso Marche

La legittimità della legge marchigiana è stata messa in discussione dal Governo Conte 1, in quanto la norma sulla notazione contrasterebbe con la legge statale, stabilendo che:

“Il cacciatore deve annotare, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati“.

Per i ricorrenti, il termine “accertati” non obbligherebbe il cacciatore ad annotare i capi subito dopo l’abbattimento, riducendo così il livello di tutela della fauna definito dalla legge statale facoltà non consentita alle leggi regionali.

Sempre secondo i ricorrenti, potrebbero “non venire riportati sul tesserino venatorio i capi di selvaggina feriti, non rinvenuti, o quelli per cui, anche se abbattuti, particolari condizioni di tempo, luce e sparo ne impediscano il recupero”.

La decisione della Corte Costituzionale

Secondo la Corte Costituzionale, però, la legge marchigiana non riduce il livello minimo di tutela della fauna in quanto, nonostante l’assenza della parola “subito”, la norma regionale collega l’obbligo della marcatura all’evento dell’abbattimento e non, invece, a eventi successivi e da questo distinti (come il «recupero»), dei quali non vi è menzione nella disposizione stessa.

La Corte precisa che “il concetto di abbattimento utilizzato dal comma 12-bis dell’art. 12 della legge n. 157 del 1992 si riferisce evidentemente solo all’avvenuta uccisione del capo di fauna selvatica, conformemente al significato che tale termine assume nel più generale sistema della medesima legge, anche perché è l’unico rispondente all’esigenza di conseguire dati certi sulla reale entità della popolazione faunistica“.

Stesso discorso vale per la specifica dell’abbattimento “accertato”. Anche in questo caso, secondo la Corte, il termine accertato “non può valere a procrastinare l’obbligo d’immediata annotazione”.

“Va chiarito – spiega la Corte – che se l’abbattimento ben può essere percepito contestualmente all’atto di caccia, tuttavia, in tutti gli altri casi di mancata evidenza, la sua verifica potrebbe richiedere un accertamento dell’effettiva uccisione del capo di fauna, che il cacciatore dovrà comunque effettuare – è opportuno precisarlo – immediatamente dopo avere sparato. Così interpretata, dunque, la norma impugnata non collide con quella statale, la quale è sì incentrata sulla massima tempestività dell’annotazione, ma pur sempre in relazione a un evento effettivamente realizzatosi, coerentemente con la sopra evidenziata finalità di consentire un monitoraggio basato su dati genuini circa la consistenza della popolazione faunistica”.

Secondo la Corte Costituzionale, dunque, la marcatura sul tesserino venatorio deve essere effettuata soltanto nel momento in cui si ha effettiva certezza dell’abbattimento, con la precisazione che il cacciatore è tenuto ad accertare l’abbattimento subito sopo aver sparato.

Capi feriti, non ritrovato e non recuperabile

La Corte si è anche espressa sul caso di capi feriti o non ritrovati, precisando che non vanno marcati, in quanto mancando un abbattimento effettivo, il dato numerico della fauna selvatica non risulta con certezza alterato. 

Per la Corte Costituzionale sarebbe paradossale se la norma statale obbligasse ad annotare eventi incerti con l’effetto “contraddittorio rispetto alla finalità di tutela della fauna selvatica, di fornire dati solo ipotetici in merito alla sua composizione”. Vanno invece marcati i capi abbattuti e non recuperabili per cui sia stato accertato l’abbattimento.

Conclusioni

Ora che la Corte Costituzionale ha finalmente chiarito in modo definitivo i tempi con cui i capi di selvaggina abbattuta devono essere segnati sul tesserino venatorio ci si aspetta che le varie Regioni uniformino velocemente le leggi regionali per evitare spiacevoli inconvenienti ai propri cacciatori.

Qui il testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale.

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moreno
moreno
6 mesi fa

è ben chiaro che il capo abbattuto va segnato appena abbattuto ma non è chiaro il deposito in quanto interpretabile la legge non specifica il momento in cui va segnato …. se sono in macchina e l’animale è con me devo segnare il deposito o lo devo segnare solo se dopo averlo portato in macchina ritorno a caccia ….. deposito significa che io e l’animale siamo in due posti diversi ??

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