Umbria

Sentenza TAR Umbria: niente preapertura se il Piano Faunistico Venatorio è scaduto

Ritenuti invece validi i piani di prelievo per la caccia di selezione che ora potrà ripartire

Il Tribunale Amministrativo della Regione Umbria ha finalmente pubblicato la trattazione del ricorso presentato lo scorso 28 giugno dal WWF contro la validità del calendario venatorio 2018/2019, svolatasi lo scorso 4 dicembre. Un ricorso che già ha portato in via cautelare alla sospensione della preapertura e al blocco dei prelievi per la caccia di selezione e contro cui la Regione si appellata in Consiglio di Stato, ottenendo però un esito negativo.

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Ora il TAR il si è pronunciato definitivamente dando, da un lato, ragione all’associazione ambientalista WWF sull’illegittimità della preapertura e, dall’altro, alla Regione ripristinando la validità dei piani di prelievo per la caccia di selezione.

Niente preapertura se il Piano Fuanistico Venatorio è scaduto

Sulla caccia in preapertura  prevista nel CV 2018/2019, che consentiva il prelievo nei giorni 2 e 9 settembre delle specie Alzavola, Marzaiola, Germano reale, Tortora, Colombaccio, Cornacchia grigia, Ghiandaia e Gazza, la decisione del TAR è stata molto netta: con un Piano Faunistico Venatorio scaduto non può essere approvata la caccia in preapertura.

Infatti, come riportato nella sentenza, l’art. 18, comma 2, della legge 157/92 recita che:

“l’autorizzazione regionale alla preapertura della caccia è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori”.

Ed il Piano Faunistico Venatorio della Regione Umbria è scaduto lo scorso 21 luglio 2014, più di 4 anni fa, per uno strumento gestionale che ha validità quinquennale.

Anche il tentativo della Regione, fatto in data 30 marzo 2015, di prorogarne l’efficacia modificando l’articolo della legge regionale sul Piano Faunistcio Venatorio con la dicitura “e comunque è valido fino all’approvazione del nuovo Piano” non è da considerarsi valida, in quanto, come sottolineato dal TAR “trattandosi di norma successiva alla scadenza del piano faunistico intervenuta in data 21 luglio 2014 e non produce alcun effetto retroattivo ai fini dell’asserita proroga del piano medesimo già scaduto”.

Dunque finché la Regione non varerà un nuovo Piano Faunistico Venatorio non potrà essere consentita nessuna preapertura dell’attività venatoria.

Caccia di selezione

Il TAR ha preso invece una decisione differente per quanto riguarda l’autorizzazione al prelievo in selezione delle specie daino, capriolo, cervo e muflone, per il quale il WWF chiedeva l’illegittimità per vari motivi, tra cui: la mancanza di un Piano Faunistico Venatorio valido, il superamento dei periodi di prelievo previsti dalla 157/92 e l’affidamento della caccia di selezione degli ungulati a cacciatori non proprietari dei fondi (perché in contrasto con l’art. 19 comma 2 della legge 157/199).

In questo caso il TAR ha ritenuto infondate tutte le motivazioni avanzate dal WWF. Nella sentenza leggiamo:

“…non colgono nel segno le censure di parte ricorrente (secondo motivo di ricorso) secondo cui la scadenza del piano faunistico-venatorio regionale sin dal 21 luglio 2014 determinerebbe l’illegittimità della caccia di selezione agli ungulati, avendo invero l’amministrazione regionale effettivamente predisposto i relativi piani di abbattimento, conformemente al parere ISPRA del 1° giugno 2018….” 

“…Parimenti infondate sono le successive doglianze a mezzo delle quali si lamenta la preapertura della caccia di selezione anche “dal 17 giugno al 15 luglio”, ovvero prima del “10 agosto” previsto quale primo giorno di inizio dall’art. 18, comma 2, della legge 157/1992, e comunque oltre il periodo massimo di cui 61 giorni di cui all’art. 18, coma 1, lett. c), della medesima legge, atteso che “l’art. 11 quaterdecies, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248) consente alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, gli analoghi Istituti regionali, e sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, di regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992” (cfr., in termini, Cons. St., sez. V, .8 agosto 2013, n. 4172)”.

“…Destituite di fondamento risultano anche le doglianze a mezzo delle quali si lamenta che la caccia di selezione si porrebbe in contrasto con l’art. 19, comma 2, della legge 157/1992 nella parte in cui dispone che gli interventi di selezione “devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio” (…) e che le regioni “per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zooforestali ed ittiche provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”.
4.5. Trattasi infatti di disposizioni inconferenti al caso di specie, in quanto concernenti i prelievi per il “controllo della fauna selvatica” e non anche l’attività venatoria in senso proprio…”

Qui potete leggere il testo integrale della sentenza del TAR.

Il commento dell’Assessore Cecchini

“La caccia di selezione a daino e capriolo può ripartire: il Tar dell’Umbria, con sentenza n. 27/2019, ha stabilito la legittimità degli atti assunti dalla Regione”. Ha commentato così l’assessore regionale alla Caccia, Fernanda Cecchini, il pronunciamento del Tribunale Amministrativo regionale.

“Viene revocata la sospensione del prelievo per le due specie che era stata emanata in attesa del pronunciamento del Tribunale Amministrativo – sottolinea l’assessore -, e riparte quindi la regolare attività della caccia di selezione nei tempi e nei modi previsti dal calendario venatorio e dai conseguenti atti adottati”.

“Si valuterà successivamente con le Associazioni venatorie – conclude l’assessore Cecchini – la possibilità di recuperare nella rimanente stagione venatoria la parte dei mancati abbattimenti previsti dai piani, non effettuati nel periodo agosto-settembre”.

 

 

 

 

 

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