Tar Liguria, sentenza storica su date chiusura caccia
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Il Tar della Liguria ha emesso oggi la sentenza definitiva sul ricorso presentato dalla Regione Liguria contro il Consiglio dei ministri con cui si chiedeva l’annullamento della delibera del 15/1/2016 con cui il Governo anticipava la chiusura della caccia a 3 specie.
La sentenza, favorevole alla Regione Liguria, oltre a smontare completamente le argomentazioni portate dal Governo in merito all’utilizzo del potere sostitutivo (non sussisteva il requisito dell’assoluta urgenza che poteva giustificare l’intervento statale), potrebbe diventare un punto fermo per la stesura dei prossimi calendari venatori perché in sostanza riconosce il diritto delle Regioni a fissare date di chiusura discordanti da quelle indicate dai Key Concept nazionali se scientificamente sostenute.
In merito è intervenuta con un comunicato anche Federcaccia in cui si legge: “Il Tar Ligure ha emesso sentenza favorevole alla Regione Liguria relativamente al ricorso promosso da questa e ad adiuvandum dalla Federcaccia nazionale assistita dall’Avv. Alberto Maria Bruni dello Studio Morbidelli di Firenze insieme a Enalcaccia, ANUUMigratoristi e Arci Caccia, e sempre ad adiuvandum dalle rappresentanze regionali delle stesse Associazioni e da Anlc regionale, contro il Consiglio dei Ministri per l’annullamento della delibera nella parte in cui prevedeva la chiusura anticipata della caccia al tordo bottaccio al 20 gennaio 2016.
La sentenza – continua il comunicato – conferma così la sospensione della delibera decisa dallo stesso Tar su procedura d’urgenza e stabilisce con chiarezza la completa mancanza dei presupposti sostanziali e procedurali per consentire al CdM di procedere all’intervento sostitutivo, sottolineando che il caso EU Pilot 6955/14/ENVI chiamato a giustificazione “non integra – di per sé – accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per il sorgere del potere sostitutivo del Governo”, mancando in più “il requisito della ‘assoluta urgenza’, impropriamente richiamato dal provvedimento impugnato per giustificare l’omessa convocazione del presidente della giunta regionale alla riunione del Consiglio dei ministri del 15.1.2016, secondo l’ordinaria procedura”.
Di fondamentale importanza da parte del Tar Liguria l’aver “rilevato altresì – nel merito – come la guida della Commissione europea alla disciplina della caccia nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/147 ICE (paragrafo 2.7.10) consenta espressamente alle regioni degli Stati membri di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato Key Concepts nazionale di talune specie (doc. 8 delle produzioni di parte regionale), quando queste regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell’inizio della migrazione pre-nuziale, e che, nel caso di specie, il dato assunto dalla Regione Liguria appare confortato da una seria istruttoria”.
Una sentenza importantissima – conclude il comunicato – che forse non è esagerato definire storica, e che dimostra la piena valenza delle posizioni sostenute da Federcaccia sull’ importanza dei dati tecnico scientifici derivanti da ricerche e studi aggiornati per le Regioni e il pieno valore della Guida Interpretativa, così come sostenuto da sempre dalla nostra Associazione e dai nostri uffici tecnici, cui va anche il ringraziamento per il ruolo svolto contribuendo senza alcun dubbio al raggiungimento anche di questo risultato.
L’auspicio adesso è che il Ministro dell’Ambiente e il Consiglio dei Ministri prendano atto della totale mancanza di sostenibilità delle proprie posizioni su questo tema, rivedendo le proprie convinzioni e abbandonando una volta per tutte l’obiettivo, immotivato da tutti i punti di vista come è stato ampiamente dimostrato, di modificare i tempi di caccia della migratoria per il tordo bottaccio – ma vale anche per cesena e beccaccia – rispetto a quanto previsto dalla legge 157/92.