Veneto

Veneto, mobilità venatoria incostituzionale. Berlato “la riformuleremo nel nuovo Piano Faunistico Venatorio”

Con la sentenza n. 174 del 20 giugno (qua il testo integrale) la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le modifiche alla legge regionale 50/93, con cui lo scorso anno la Regione Veneto aveva introdotto importanti novità in ambito venatorio, tra cui la possibilità di cacciare per 30 giornate in mobilità venatoria su tutto il territorio regionale (ad esclusione della zona faunistica delle Alpi e della zona lagunare valliva) e la possibilità di cacciare per 15 giornate con una forma di caccia differente rispetto a quella prescelta (vagante o appostamento fisso)

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La decisione della Corte Costituzionale

La Corte ha deciso per l’illegittimità costituzionale della norma che introduceva le 30 giornate di mobilità venatoria con le seguenti motivazioni:

Questa Corte ha più volte affermato che, con l’art. 14 della legge n. 157 del 1992, il legislatore statale ha inteso circoscrivere il territorio di caccia, determinando, allo stesso tempo, «uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio» nel quale è autorizzato l’esercizio dell’attività venatoria. Tale norma statale mira, inoltre, a valorizzare il ruolo della comunità insediata in quel territorio, chiamata, attraverso gli organi direttivi degli ambiti, «a gestire le risorse faunistiche» (sentenze n. 142 del 2013 e n. 4 del 2000).

La ripartizione in ambiti territoriali di caccia di dimensione ridotta, desumibile dal complessivo quadro normativo, è necessaria al fine di permettere un’attività di controllo da parte dell’amministrazione competente che, ai sensi del richiamato art. 14, comma 3, verifica periodicamente l’adeguatezza del rapporto tra i cacciatori autorizzati e la porzione di territorio interessata. È in questo contesto che si colloca la norma statale, evocata a parametro interposto, che contempla una richiesta per accedere agli ambiti territoriali di caccia della Regione nei quali il cacciatore non è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria.

Nella specie, la disposizione impugnata, stabilendo che l’attività venatoria nei confronti della fauna migratoria può essere svolta in ambiti di caccia diversi da quelli nei quali il soggetto è autorizzato ad accedere, senza prescrivere una richiesta preventiva all’amministrazione competente, non consente agli organi di gestione di avere contezza dei soggetti che effettivamente esercitano l’attività venatoria in quella porzione di territorio e, quindi, si pone in contrasto con la richiamata norma interposta.”

Allo stesso modo ha dichiarato costituzionalmente illegittima anche la possibilità di derogare per 15 giornate alla forma di caccia prescelta, con le seguenti motivazione:

“La materia della caccia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni, tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992, a salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema. Tale legge stabilisce il punto di equilibrio tra «il primario obiettivo dell’adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale» e «l’interesse […] all’esercizio dell’attività venatoria» (sentenza n. 4 del 2000); conseguentemente, i livelli di tutela da questa fissati non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale (da ultimo, sentenze n. 139 e n. 74 del 2017).

L’art. 12 della legge n. 157 del 1992 dispone che la caccia può essere praticata in via esclusiva in una delle forme dalla stessa previste, al fine di preservare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. In considerazione di tale ratio della norma statale, la legge regionale può intervenire su detto profilo della disciplina esclusivamente innalzando il livello della tutela (sentenze n. 139 del 2017 e n. 278 del 2012).

La disposizione impugnata, permettendo, sia pure limitatamente, una forma di attività venatoria diversa da quella per cui si è optato in via generale, viola dunque la norma interposta ed è costituzionalmente illegittima.”

Altre modifiche definite illegittime

Nell’ambito della sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime anche le norme che introducevano la possibilità di effettuare attività di addestramento e svolgimento delle gare dei cani da caccia, anche su fauna selvatica naturale e con l’abbattimento di fauna d’allevamento, durante tutto l’anno; la possibilità di effettuare il recupero della selvaggina e il ritorno agli appostamenti anche con l’uso di barche a motore e con fucile; e le misure di contenimento del cormorano.

Il commento di Sergio Berlato

Sergio Berlato, Presidente della Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, che si è ampiamente battuto per l’introduzione della mobilità venatoria, ha commentato: “Prendiamo atto del pronunciamento della Corte Costituzionale e provvederemo ad inserire la mobilità per la caccia alla selvaggina migratoria, con una nuova formulazione, nel nuovo Piano faunistico venatorio regionale che stiamo predisponendo assieme alla Giunta regionale del Veneto, perché non abbiamo nessuna intenzione di privare i cacciatori del Veneto di questo diritto” così

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