Marche, il calendario venatorio regge (in parte) al ricorso animalista
Il TAR ha deciso: niente caccia a Tortora e Pavoncella, niente stampi per gli Storni e carniere ridotto per l'Allodola. Confermata invece la bontà della preapertura ad Anatidi e Quaglia, i periodi di prelievo del Colombaccio, le 2 giornate aggiuntive di caccia da appostamento alla migratoria, l'apertura generale al 19 settembre e la caccia in deroga a Storno, Piccione e Tortora dal collare
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Ieri il Tribunale Amministrativo delle Marche si è espresso in sede collegiale sul ricorso presentato da alcune associazioni animaliste contro il calendario venatorio 2021/2022, ricorso che aveva già portato alla sospensione cautelare della preapertura alla Tortora.
Essendo il calendario venatorio delle Marche il più permissivo d’Italia (con ben 9 specie cacciabili in preapertura di cui 3 in deroga e con i periodi di caccia più estesi di tutto lo stivale) e uno dei meglio supportati dal punto di vista scientifico, negli ultimi anni è stato spesso il banco di prova dello scontro giuridico tra mondo venatorio e mondo animalista, catalizzando sempre una certa attenzione ogni volta che è finito al vaglio dei giudici.
Quest’anno erano molti i punti oggetto del ricorso: si va dalla caccia a Tortora e Pavoncella per cui gli animalisti chiedevano una sospensione integrale, fino alla data di apertura generale della stagione venatoria che volevano fosse fissata al 2 ottobre per molte specie (Starna, Fagiano, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Porciglione, Frullino), passando per le richieste di sospendere la preapertura a Germano reale, Alzavola, Marzaiola e Quaglia, di ridurre il carniere dell’allodola, di rivedere i periodi di caccia per il Colombaccio e di sospendere il prelievo in deroga dello Storno.
Cosa è stato sospeso
Il Tribunale di Ancona, in questa fase della discussione che, vi ricordiamo, è ancora preliminare, ha accolto alcune delle istanze di misure cautelari presentate dagli animalisti, ritenendo che nell’attesa di discutere nel merito il ricorso (discussione che avverrà il prossimo 12 gennaio 2022) sussistita il periculum in mora, ossia il pericolo di creare un danno grave e irreparabile alle specie oggetto della richiesta di misure cautelari.
Nello specifico, il TAR ha accolto le richieste di sospensione relative al prelievo per Tortora e Pavoncella, al carniere dall’Allodola e al prelievo in derogo dello Storno limitatamente all’uso dei richiami (vivi e non).
Con la nota diffusa la Regione Marche ha quindi specificato che cosa cambia nel calendario venatorio 2021/2022:
- è vietato il prelievo della Tortora selvatica, conseguentemente l’apposito tesserino per registrare gli abbattimenti di tortora non deve essere riconsegnato all’ATC
- è vietato il prelievo della Pavoncella
- il carniere dell’Allodola e fissato in massimo n. 5 capi giornalieri e n. 25 capi annuali
- è vietato l’uso di qualsiasi tipo di richiamo (vivo o artificiale) per il prelievo in deroga dello storno, laddove consentito.
Regge il resto del calendario
Per il resto il TAR ha confermato la bontà del calendario venatorio 2021/2022 sostenendo che sia per l’apertura generale fissata al 19 settembre per le specie Starna, Fagiano, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Porciglione, Frullino sia per l’apertura anticipata al 1° settembre per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e all’11 settembre per la Quaglia “le motivazioni fornite dalla Regione per ciascuna specie appaiono prima facie adeguate“.
Allo stesso modo ha ritenuto adeguate le motivazioni fornite per autorizzare le due giornate aggiuntive per la caccia da appostamento alle specie migratrici nei mesi di ottobre e novembre per autorizzare i prelievi in deroga.
Significativa anche la bocciatura della richiesta di misure cautelari per il periodo di prelievo del Colombaccio (consentito in preapertura nei giorni i 1, 4, 5, 8, 11 settembre e dal 2 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022), che secondo le associazioni animaliste non rispetterebbe l’arco temporale massimo di caccia. In questo caso il TAR ha respinto la domanda cautelare richiamando un precedente specifico, ossia l’ordinanza n. 321/2020 emessa dallo stesso TAR. Una decisione significativa perché fino ad ora l’orientamento dei Tribunali amministrativi è stato quello d’imporre la chiusura anticipata in caso di un anticipo della preapertura. Vedremo se il TAR delle Marche confermerà questo orientamento anche in sede di discussione.
Qui trovate il testo integrale dell’ordinanza del TAR.
Che dobbiamo dire noi campani? Quest’anno non abbiamo avuto la preapertura , quindi niente tortore e manco quaglie, fal momento che le stoppie sono ormai tutte bruciate nel silenzio assordante dei forestali (che si preoccupano più di chi va per funghi e frutti di bosco, mentre nella mia zona sono completamente ciechi e non si accorgono che si stanno divorando i boschi derubandoli del legname). I colombacci che sono in netta espansione abbiamo dovuto aspettare anche per questi il 19 settembre e ne vorremmo conoscere la ratio. Le bandiere dell’Italia? Troveremmo subito un partito politico pronto a metterci il cappello sopra per prendersene i meriti. Allora, senza bandiere, lo sanno che siamo italiani e non giapponesi.