Piemonte, calendario venatorio sospeso. La Regione dovrà aggiornarlo entro 20 giorni
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha accolto in parte il ricorso presentato dalle Associazioni Venatorie Federcaccia Piemonte, Enalcaccia Piemonte, Libera Caccia, Anuu Migratoristi ed EPS, insieme ad alcuni Comprensori Alpini e Ambiti Territoriali di Caccia, con cui chiedevano l’annullamento di alcune parti del Calendario Venatorio 2016/2017 recentemente approvato dalla Regione.
Nello specifico chiedevano l’annullamento delle parti della Delibera Regionale del 11/4/2016 n. 21-3140 (delibera che approva il calendario venatorio) in cui:
- vieta la caccia alla pernice bianca, alla allodola ed alla lepre variabile;
- definisce il periodo di caccia per la specie tortora, quaglia, beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e cervo;
- restringe il carniere giornaliero rispetto alla previsioni della “Guida per la stesura dei calendari venatori” ISPRA in relazione alle specie tortora, quaglia e beccaccia;
- vieta la caccia alle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta e combattente.
Il TAR, con l’ordinanza emessa ieri (qui il testo completo) ha accolto in parte l’istanza cautelare e ha sospeso l’efficacia del calendario venatorio limitatamente alla mancata inclusione delle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta e combattente.
Questa la motivazione che si legge nella sentenza “risulta ingiustificato (anche secondo la leale ammissione della difesa regionale) il mancata inserimento nel calendario venatorio delle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta e combattente, tutte incluse tra le specie cacciabili ai sensi dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992 e delle linee-guida ISPRA”.
Il TAR ordina così alla Regione Piemonte di provvedere alla relativa regolamentazione entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della ordinanza.
Per quanto riguarda gli altri punti il TAR ha respinto la sospensiva ritenendo che:
“non appare fondato il primo motivo, attinente alla mancata partecipazione delle associazioni venatorie e degli organi di gestione dei comprensori alpini, poiché la Regione ha dimostrato di aver consentito la presentazione di osservazioni da parte di associazioni ed organizzazioni riconosciute ai sensi della legge n. 157 del 1992 (doc. 1, 2, 3 e 4 della difesa regionale)”;
“che appaiono legittime le limitazioni al carniere giornaliero e stagionale per le specie tortora, quaglia e beccaccia, poiché le linee-guida ISPRA prescrivono quantità massime di prelievo, rispetto alle quali non può negarsi alla Regione la facoltà di prevedere riduzioni”;
“che appare altresì legittima l’articolazione del calendario per le specie tortora, quaglia, beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e cervo, rispetto alle quali la Regione si è sostanzialmente conformata ai suggerimenti formulati dall’ISPRA”;
Invece la prospettata questione di incostituzionalità dell’art. 39 della legge regionale n. 26 del 2015 (in relazione al divieto di caccia per le specie pernice bianca, allodola, lepre variabile) verrà esaminata nella fase del merito, che si terrà il prossimo 15 settembre