Calabria

Calabria, il TAR ferma la preapertura a Tortora e Quaglia

Il tribunale ha sospeso in via cautelare il prelievo: le due specie non si potranno cacciare fino al 22 settembre, giorno della trattazione collegiale del ricorso

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Come già successo in Veneto e in Abruzzo, anche in Calabria a seguito di un ricorso avanzato da diverse associazioni animaliste è stato sospeso il prelievo in preapertura (e fino al 22 settembre) della Tortora e della Quaglia.

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Le motivazioni del giudice

Ancora una volta il giudice ha ritenuto di dover utilizzare lo strumento della sospensione cautelare disponendo la chiusura temporanea del prelievo senza che ci sia stato nessun tipo di contraddittorio. Per il giudice sussiste il pericolo che da qui al giorno della trattazione collegiale del ricorso in camera di consiglio, fissata per il 22 settembre, il prelievo venatorio programmato dalla regione possa causare un danno irreparabile alle due specie. Per questo Tortora e Quaglia non saranno cacciabili né in preapertura e neanche nei giorni di normale apertura, dal 19 al 22 settembre.

Per la Tortora, che vi ricordiamo in Calabria era cacciabile per due mezze giornate (1 e 4 settembre fino alle ore 13, con carnieri di 5 capi giornalieri e 10 stagionali) il giudice ha sospeso il prelievo “tenuto conto del fatto che sia il parere ISPRA e sia la nota Ministero della Transizione Ecologica del 25/6/21, al fine dell’autorizzazione al prelievo venatorio di detta specie di uccello, sembrano attribuire prevalente risalto alla necessità della previa adozione di piani di gestione, al momento insussistenti”.

Lo stesso vale per la Quaglia, per cui il calendario venatorio prevedeva la possibilità di prelievo in due giornate di preapertura, l’11 e il 12 di settembre.  Anche in questo caso il giudice ha ritenuto sufficiente il parere ISPRA, che indica il 2 ottobre come data di apertura consigliata, per sospendere in via cautelare il prelievo.

La preapertura può causare un danno irreparabile a queste due specie?

Per la Tortora sarebbe bastato analizzare le ultimi indicazioni fornite dalla Commissione Europea durante gli incontri sul “Turtle Dove Adaptive Harvest Management Mechanism”, dove si consiglia di ridurre del 50% i prelievi rispetto all’ultimo quinquennio (come ha fatto la Calabria), per evincere facilmente che il prelievo venatorio effettuato in due mezze giornate di caccia (che avrebbe interessato poche migliaia di capi) non avrebbe potuto causare un danno irreparabile a una specie la cui popolazione europea è stimata tra i 6 e i 12 milioni d’individui.

Lo stesso discorso vale per la Quaglia, la cui popolazione europea è stimata tra i 6 e i 13 milioni d’individui. Le due specie hanno popolazioni in declino, e questo impone di gestire attentamente il prelievo venatorio, ma questo non vuol dire che la caccia possa essere causa di danno irreparabile. Se così fosse, se davvero ci fosse il rischio di causare un danno irreparabile con due giornate di caccia, le specie in questione sarebbero state eliminate da tempo in tutta Europa dall’elenco delle specie cacciabili.

Noi torniamo a ribadirlo: lo strumento della sospensione cautelare dovrebbe essere utilizzato con cautela, proprio perché impone delle misure sospensive in assenza di contraddittorio e senza che ci sia stata un’analisi approfondita dei fatti su cui verte il ricorso stesso… ma negli ultimi anni sembra sia diventata la normalità applicarlo quando si parla di calendari venatori.

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Giuseppe
Giuseppe
3 anni fa

È ora di smetterla con questi ricorsi assurdi;le associazioni venatorie (tutte) facciano subito intesa per una grande manifestazione a Roma, altrimenti è finita per noi cacciatori.

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