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Revoca del porto d’armi per minaccia aggravata: è possibile riaverlo?

Una recente sentenza del TAR Toscana può far fare un passo avanti alle legittime richieste di numerosi cacciatori che si vedono negare il rilascio del porto d’armi per motivi spesso preconcetti

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La minaccia aggravata è uno di quei reati che può portare alla revoca del porto d’armi e che spesso, se condannati, rende difficile un nuovo rilascio anche nel caso in cui si sia ottenuta la riabilitazione penale.

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Qui vi riporto il caso di un nostro assistito su cui si è espresso recentemente il T.A.R. Toscana (sentenza n. 542 del 06/05/2020) in cui, analizzando la legittimità dell’esercizio del potere discrezionale attribuito alla Questura per valutare l’affidabilità o meno di una persona che richieda il rilascio (o il rinnovo) del porto d’armi, il Tribunale introduce importanti novità in merito ai rapporti tra provvedimenti del Questore e del Prefetto.

Il caso

Nel 2010 l’assistito, un cacciatore, è stato condannato ex art. 444 c.p.p. a due mesi di reclusione per il reato di minaccia aggravata poiché, a seguito di una lite domestica, avrebbe minacciato la figlia imbracciando il fucile che deteneva regolarmente.

Questo precedente, rimasto peraltro del tutto isolato in una condotta di vita specchiata, ha indotto la Questura di Firenze a negare il rilascio del porto d’armi per uso caccia, nonostante il richiedente avesse ottenuto nel 2014 la riabilitazione penale e nel 2017 sia la dichiarazione di estinzione degli effetti penali della sentenza di condanna che la revoca del divieto prefettizio di detenzione armi (proprio quest’ultimo provvedimento assumerà un’importanza dirimente nella decisione del TAR!).

La Questura, in sostanza, non ha ritenuto sufficienti a fondare un giudizio di affidabilità del richiedente gli elementi di ravvedimento appena descritti ed ha ritenuto di negare il titolo di polizia poiché il soggetto è stato considerato comunque socialmente pericoloso.

Stante la posizione dell’Autorità, abbiamo deciso di ricorrere al T.A.R. chiedendo l’annullamento del decreto del Questore.

La decisione del tribunale amministrativo

La Seconda Sezione del T.A.R. Toscana ha accolto la tesi sostenuta dal nostro assistito con una sentenza che ha tutte le caratteristiche per diventare un precedente importante per altre situazioni analoghe a quella esaminata.

Infatti, il giudice ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa laddove viene stabilito che “la presenza di un quadro di conflittualità familiare costituisce motivo valido a legittimare il ritiro definitivo del porto d’armi” (T.A.R. Toscana II, 4 dicembre 2017 n. 1496), ma introduce un elemento di discontinuità e di specificazione del suddetto principio che è destinato a fare scuola.

Il T.A.R., infatti, preso atto del fatto che il giudizio d’inaffidabilità espresso dalla Questura si fonda solo sul precedente reato di minaccia aggravata consumatosi in ambito familiare e considerato che il quadro di conflittualità domestica è l’unico elemento di sfavorevole valutazione della personalità del richiedente, ritiene illogica la decisione del Questore in relazione alla valutazione positiva del Prefetto circa la facoltà dello stesso soggetto di detenere le armi proprio in casa, ossia in quell’ambiente che, secondo quanto emerso dall’istruttoria, dovrebbe essere proprio quello più esposto a eventuali abusi.

Pertanto, non sussistendo altri elementi di biasimo a carico del ricorrente, in base al ragionamento del T.A.R. Toscana, “la concessione della licenza per portare armi fuori casa non può quindi determinare, né aggravare, un eventuale rischio di abuso delle stesse da parte del ricorrente, una volta che egli sia abilitato a detenerle in casa” in virtù del provvedimento prefettizio.

Si apre quindi uno scenario importante in termini di relazione tra i provvedimenti prefettizi inerenti la possibilità di detenere le armi e quelli questorili in merito alla loro utilizzazione per finalità venatorie o per altre finalità. Infatti, se da un lato l’Amministrazione conserva ampi margini di discrezionalità nella valutazione della personalità dei richiedenti i titoli di polizia, dall’altro è necessario che la stessa faccia buon uso di questa discrezionalità considerando la fattispecie concreta nel suo complesso e valutando approfonditamente sia gli elementi favorevoli che quelli contrari al richiedente, in modo da ricostruire un quadro competo della sua personalità.

Nel caso di specie, è assodato che il T.A.R. Toscana abbia ritenuto illegittimo il provvedimento del Questore di Firenze che ha negato il rilascio del porto d’armi per uso caccia ad un soggetto già abilitato a detenerle e al quale non potevano essere mosse altre censure se non quelle riferite ad un episodio risalente e rimasto del tutto isolato nell’ambito di una vita specchiata ed immune da censure.

Concludendo

Il precedente è di quelli che possono far fare un passo avanti alle legittime richieste di numerosi cacciatori che si vedono negare il rilascio del porto d’armi per motivi spesso preconcetti, senza che l’Autorità analizzi ed approfondisca a dovere le specifiche situazioni individuali.

Avvocato Pietro Giuseppe Bettarini
Avvocato Tommaso Bertini

Studio Legale Bettarini Bracali

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