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Sicilia, il TAR anticipa la chiusura per Beccaccia, Turdidi a Acquatici

Beccaccia e Tordi chiuderanno il 9 gennaio, gli acquatici al 19. L'apertura alla terza domenica di settembre e la preapertura al Colombaccio sono state ritenute pienamente legittime.

Il TAR di Palermo ha finalmente emanato la sua sentenza sul ricorso contro il calendario venatorio 2022/23, presentato da vari sigle animaliste. I giudici, che con l’obbiettivo di dare indicazioni per le prossime stagioni si sono espressi anche su quelle parti di calendario ormai non più efficaci, hanno in parte accolto e in parte respinto il ricorso. Vediamo in dettaglio quali decisioni son state prese, partendo da ciò che influenzerà la fine di questa stagione.

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Anticipata la data di chiusura per Beccaccia, Tordi, Cesena e Acquatici

Come successo in Campania e Emilia Romagna, anche in Sicilia per varie specie la stagione terminerà anticipatamente. I giudici, infatti hanno ritenuto illegittimo il mancato recepimento del parere ISPRA sulla data di chiusura della caccia per Beccaccia, Turdidi e Acquatici, che la Regione aveva fissato al 30 di gennaio.

Per il TAR, “le motivazioni adottate dall’Amministrazione regionale non risultano idonee a superare i rilievi dell’ISPRA. In questo senso i giudici hanno evidenziato che per discostarsi dal parere ISPRA “la giurisprudenza amministrativa ha da tempo evidenziato la necessità di una motivazione rafforzata supportata da studi scientifici dal valore obiettivo, resi da soggetti posti in posizione di obiettiva terzietà, che riflettano e pongano attenzione allo specifico ambito del contesto regionale di riferimento”. E, purtroppo, non è questo il caso.

Queste le nuove date di chiusura a cui la regione dovrà uniformarsi:

  • Beccaccia, chiusura al 10 gennaio
  • Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello chiusura prelievo al 10 gennaio
  • Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Germano Reale, Mestolone, Folaga, Gallinella d’acqua, Porciglione e Beccaccino chiusura prelievo al 20 gennaio

Colombaccio, Tortora e Coniglio selvatico

Sulle parti del calendario ormai non più efficaci, ma che erano state oggetto di ricorso, il TAR ha in buona parte bocciato le istanze animaliste. Per il Colombaccio, ha ritenuto pienamente legittima la preapertura al 1° settembre, sottolineando che “era stata ammessa dalla stessa Ispra nel parere rilasciato”.

Sulla Tortora, ha ritenuto legittima la preapertura dopo il 4 settembre, ma ha ritenuto inadeguato il sistema di rendicontazione dei prelievi, definendo “poco verosimile” il dato numerico registrato dall’amministrazione regionale di un totale di “appena” 232 cacciatori autorizzati al prelievo, bocciando anche il prolungamento del periodo di caccia oltre il 29 settembre.

Sul Coniglio selvatico, ha ribadito che a settembre il prelievo deve essere effettuato esclusivamente con munizione atossiche, mentre a partire da ottobre può essere impiegato anche il piombo.

Apertura e addestramento cani

I giudici si sono espressi anche sul periodo di allenamento e addestramento cani e sulla legittimità dell’apertura alla terza domenica di settembre.

Secondo il TAR’ l’addestramento cani non può iniziare prima dell’1 settembre (come riportato nel parere ISPRA), nonostante il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia nella sua precedente sentenza avesse dato parere favorevole all’inizio al 22 di agosto.

Legittima, invece, l’apertura della caccia a Quaglia e piccola selvaggina alla terza domenica di settembre. In questo caso, per il TAR, il discostamento dal parere ISPRA è adeguatamente motivato, nonostante i giudici abbiano precisato che la decisione è stata presa “anche a fronte della non utilità di una pronuncia di annullamento”.

Qui trovate il testo integrale della sentenza del TAR.

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Giovanni De Dominici
Giovanni De Dominici
1 anno fa

È solo una coincidenza, che quando gli animalari presentano un ricorso il tar l’accoglie, é solo pura fantasia ciò che Palamara ha scritto nel suo libro.
E’ pura fantasia che la legge è uguale per tutti.
Chi sbaglia paga. I giudici perché no?
Ogn’uno é responsabile delle proprie azioni e risponde difronte alla legge. Perché non è valido anche per i giudici. Perché occorreva un referendum sulla responsabilità dei giudici quando per la legge siamo già responsabili e rispondiamo del nostro operato? Qualcosa mi sfugge sull’eguagliaza della legge.

Davide Alfio Fragalà
Davide Alfio Fragalà
1 anno fa

La solita truffa a danno dei cacciatori siciliani e non solo…troppi animalari nelle intuizioni, in primis ispra e tar

Antonino
Antonino
1 anno fa

La solita presa in giro fregano i soldi ai cacciatori poi fanno quello che vogliono ,e pensare che la Sicilia dovrebbe essere a statuto autonomo ,e pensare che ISPRA manco esiste in Sicilia quando fanno un censimento viene gente dal nord ,che non conosce il territorio ,ma comandano loro .W la caccia

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