Toscana

Toscana, arriva la sentenza del TAR sul calendario venatorio. Un precedente pericoloso

Si sperava in una sentenza che ribaltasse la decisione del Consiglio di Stato, invece il TAR ha dato nuovamente ragione agli animalisti

Lo scorso 22 marzo il TAR di Firenze si è finalmente espresso in via definitiva sul ricorso presentato da varie Associazioni Animaliste contro il calendario venatorio 2018/2019 della Toscana. Si sperava in una sentenza che ribaltasse la decisione del Consiglio di Stato, che aveva portato alla chiusura anticipata a 9 specie, ma così non è stato. Il TAR ha dato nuovamente ragione agli animalisti, creando un pericoloso precedente per tutti calendari venatori italiani.

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Che cosa aveva deciso il Consiglio di Stato

Era lo scorso 15 dicembre quando il Consiglio di Stato esprimeva la propria sentenza sulla richiesta di sospensiva del Calendario Venatorio 2018/2019 della Regione Toscana, presentata dalle associazioni animaliste Enpa, Lav, WWF, Lipu e LAC. Dopo un primo rigetto dell’istanza da parte del TAR Toscano, il Consiglio di Stato aveva accolto parzialmente l’istanza cautelare, causando di fatto la chiusura anticipata della stagione venatoria per ben 9 specie (Merlo, Cornacchia grigia, Gazza, Ghiandaia, Alzavola, Marzaiola, Germano reale, Colombaccio e Beccaccia).

Due le motivazioni su cui si era basato il Consiglio:

  • per le specie Merlo, Cornacchia grigia, Gazza, Ghiandaia, Alzavola, Marzaiola, Germano reale, Colombaccio, tutte oggetto di preapertura, la Regione non aveva previsto un corretto anticipo della chiusura che, secondo il Consiglio, doveva comprendere l’intero periodo tra l’inizio della preapertura e l’inizio della stagione venatoria previsto dalla legge (quindi dall’1° al16 settembre).
  • per la Beccaccia lo scostamento del termine finale del prelievo venatorio (31 gennaio) rispetto a quello massimo indicato nel parere ISPRA (10 gennaio) non era stato “adeguatamente motivato”.

Cosa ha deciso il TAR

Lo scorso 22 marzo il TAR si è espresso nuovamente su questi due punti, avallando di fatto le tesi del Consiglio di Stato e creando un pericoloso precedente per tutti i calendari venatori italiani.

Sul termine di chiusura per le specie cacciabili in preapertura, il TAR ha chiarito che al fine di garantire il rispetto dell’arco temporale massimo di caccia (art. 18 comma 2 della 157/92) la Regione deve disporre un anticipo della data di chiusura che comprenda l’intero periodo di tempo compreso tra la prima giornata di preapertura e la terza domenica di settembre (indipendentemente dalle giornate di caccia in esso contenute).

Queste le motivazioni che leggiamo nella sentenza:

La Regione ha disposto l’applicazione ad alcune specie, nei giorni 1° e 2 settembre 2018, di uno (tortora, colombaccio, merlo alzavola, germano reale e marzaiola) o due giorni di preapertura (cornacchia grigia,  gazza, ghiandaia e storno). Quindi, al fine di assicurare il rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 da parte del calendario di caccia delle specie interessate dalla preapertura, la Regione Toscana, al punto 13 del calendario, ha disposto un’anticipazione della data di chiusura “di pari durata delle giornate concesse nell’apertura anticipata”.
Le ricorrenti sostengono invece che avrebbe dovuto essere sottratto l’intero periodo di tempo compreso tra la prima giornata di preapertura e la terza domenica di settembre, data d’inizio della stagione venatoria (come individuata dalla legge regionale n. 3/1994), ovvero l’intero periodo della preapertura indipendentemente
dalle giornate di caccia in esso contenute.
Ritiene il Collegio, ad un più approfondito esame della fattispecie, che il motivo sia fondato, essendo tra le due interpretazioni possibili, maggiormente convincente la tesi delle ricorrenti, peraltro avvalorata dal Consiglio di Stato in sede cautelare, il quale, basandosi sulla lettera del comma 2 dell’art. 18, ha rilevato come tale norma, nel consentire una modifica dei termini del calendario indicati al comma 1 (come avviene in caso di apertura anticipata), richiede comunque il “rispetto dell’arco temporale massimo” ivi indicato, così da dover riferire la modifica del termine finale, “a compensazione” della disposta apertura anticipata, al periodo compreso tra l’inizio della apertura anticipata e l’inizio della stagione venatoria previsto dalla legge, a prescindere dal numero di giornate di caccia in esso comprese, come suggerito anche dall’ISPRA nel parere fornito al WWF in data 17 settembre 2010. Peraltro, la delimitazione temporale del prelievo venatorio, essendo rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, ha un senso solo se riferita ad un periodo complessivo e non a singole giornate di caccia isolatamente considerate; nel caso di specie dunque, l’individuazione di alcune giornate di caccia nei primissimi giorni di settembre comporta l’inizio anticipato della stagione venatoria al 1° settembre e quindi la necessità di chiudere la stagione  anticipatamente, senza che vi sia spazio per interpretazioni alternative, invocando il numero di giornate non menzionate dall’art. 18 della legge quadro nazionale.

Appare evidente che le Regioni ora, se non vorranno incorrere in potenziali ricorsi al TAR, nei nuovi calendari venatori dovranno decurtare dai periodi di caccia delle specie oggetto di preapertura l’intero arco temporale compreso fra l’inizio della preapertura e la terza domenica di settembre, indipendentemente dal numero di giornate di preapertura autorizzate. Così, per 1 o 2 giornate di preapertura a inizio settembre si perderanno una decina di giornate di caccia a fine stagione.

Sulla Beccaccia

Per il termine di chiusura della caccia alla Beccaccia, il TAR ha chiarito ancora una volta che lo scostamento dai termini indicati dal parere ISPRA può essere valido solo se “adeguatamente motivato”. E nel caso specifico le argomentazioni contenute nel calendario venatorio non erano idonee a superare tutti i rilievi critici contenuti nel parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Qui potete leggere il testo integrale della sentenza con le motivazioni relative a questa decisione.

Il commento della CCT

“Nonostante i nostri sforzi e l’impegno profuso durante tutte le fasi di consultazione sul ricorso presentato dagli animalisti sul CVRT, il Tar accoglie con motivazioni inaccettabili il ricorso presentato dagli animalistii andando a confermare quello che era stato il pronunciamento del Consiglio Di Stato”. La Confederazioni Cacciatori Toscani commenta così la sentenza del TAR, e prosegue: “Una sentenza semplicemente inaccettabile, dall’interpretazione assurda dell’arco temporale di caccia, alla chiusura anticipata della caccia alla Beccaccia. Già adesso stiamo riunendo gli organismi, i comparti tecnici e legali della CCT per studiare a fondo le motivazioni di tale pronunciamento, e valutare le future azioni in difesa di tutti i calendari venatori”.

“Si tratta di un precedente molto pericoloso – prosegue la CCT – che ripropone un attacco alla certezza del diritto sui calendari venatori di tutte le regioni e, pertanto, deve essere anche valutato a livello nazionale. Chiunque difronte a questi attacchi lavori contro l’unità, sta difatti dalla parte degli animalisti. Servono intelligenze, risorse ed unicità d’intenti per difendere la caccia dai tribunali e dai vili attacchi strumentali”.

“Mentre altri alle parole non hanno mai dato seguito con i fatti, – concludono – la CCT non si è mai arresa, abbiamo dato battaglia fino all’ultimo in sede di tribunale e continueremo a farlo valutando ogni possibile azione volta a ripristinare il diritto di tutti gli onesti cacciatori toscani”.

Il commento di Arci Caccia

“Si tratta di una decisione grave, che tiene conto da un lato delle posizioni della sola Ispra e interpreta il modo fuorviante la 157/92 – ha commentato Arci Caccia. Purtroppo questo scenario era tristemente prevedibile, visto il tenore delle sentenze che hanno funestato la stagione un po’ in tutta la penisola. Adesso la palla passa alla politica, perché solo un intervento legislativo potrà sbrogliare questa situazione. Ovviamente, Arci Caccia Toscana, come fatto in precedenza, mette a disposizione il proprio apparato tecnico scientifico e i propri consulenti legali, che collaboreranno di buon grado con i tecnici della Regione per cercare di trovare le migliori soluzioni possibili”.

“A questo proposito – prosegue Arci Caccia – invitiamo le altre Associazioni Venatorie a fare fronte comune, perché questo attacco non deve essere assolutamente sottovalutato, e occorre reagire in modo fermo e compatto, senza fughe in avanti e prese di posizioni strumentali. Perché alla provocazione si risponde con la precisazione: infatti, anche se plaudiamo tutti all’iniziativa legale di FIdC, che si è costituita ad opponendum al ricorso animalsta (non che sia servito a molto), è bene ricordare che senza l’intervento di un certo ufficio tecnico scientifico (non quello di Arci Caccia), che ha architettato assieme a chi governava nel 2008 la modifica della famosa legge comunitaria, i calendari sarebbero ancora blindati dalla 157/92 ed al riparo di qualunque ricorso.

“Anche sull’anatema ai nemici dell’unità, frettolosamente fatto da Federcaccia, bisogna chiarire. Noi siamo sempre disponibili a discutere con tutti, sediamoci e predisponiamo azioni comuni. Stiamo girando la Toscana organizzando incontri in cui si discute di caccia con i cacciatori e i rappresentanti della politica e sistematicamente invitiamo tutte le associazioni, molte hanno risposto e hanno contribuito alla discussione a Grosseto, Pisa e Livorno, ma mai la maggioritaria. Il nostro tour continua, vediamo se ci saranno sviluppi. L’unità del mondo venatorio – conclude Arci Caccia – si raggiunge con il confronto e il dialogo, non con diktat e tentativi di annessione. Per noi la via unitaria è una priorità, ma su basi paritarie, non alle condizioni e ai comodi di qualcun’altro.

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