Dalle AssociazioniToscana

Toscana, sul foraggiamento dei cinghiali la CCT chiede chiarimenti alla Regione

La Confederazione Cacciatori Toscani ha chiesto chiarimenti alla Regione in merito alla possibilità di utilizzare foraggiamenti attrattivi durante la caccia di selezione al cinghiale.

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Secondo la CCT, infatti, un paragrafo della Delibera n° 42 del 14 gennaio, con cui la Regione ha approvato il Piano di Prelievo 2019 del Cinghiale nelle aree non vocate, sembrerebbe autorizzare il foraggiamento dei cinghiali nella caccia di selezione, pratica che è stata vietata a livello nazionale a partire dal febbraio 2016.

Di seguito il testo integrale del comunicato della CCT.

L’ARCANO DEL FORAGGIAMENTO

La Regione Toscana con l’adozione della Delibera 42 del 14 gennaio 2019 relativa al “PIANO DI PRELIEVO E CALENDARIO VENATORIO NELLE AREE NON VOCATE DELLA REGIONE TOSCANA ANNO 2019”, riprendendo un parere ISPRA (n. 11687 del 16.02.2016) sulla possibilità di foraggiamento del cinghiale in attività di caccia di selezione, con un paragrafo alquanto sibillino, sembra aprire la possibilità, di fatto, al foraggiamento attrattivo del cinghiale tutto l’anno nelle aree non vocate da parte dei cacciatori di selezione che risultano essere in Regione Toscana oltre 12 mila abilitati.

Rimane per noi sconosciuta la ratio con la quale si paragona la caccia di selezione al cinghiale ad attività di controllo della specie quando, dati alla mano, sui numeri pubblicati inerenti i risultati della Legge Obiettivo si rileva che su quasi 100 mila capi prelevati all’anno, solo poco più del 6 /7 % è ascrivibile alla caccia di selezione e quasi l’80 % deriva dal prelievo venatorio della caccia in braccata operato dalle squadre organizzate.

Se il foraggiamento a scopo contenitivo vale ed è ammissibile per la caccia di selezione, a maggior ragione, con parità di prescrizioni, dovrebbe valere per le squadre di caccia al cinghiale che attraverso la braccata svolgono un controllo quantitativamente maggiore della specie sul territorio regionale Toscano.

Ciò premesso, rimane comunque in piedi un limite normativo che sembra si voglia ignorare o sottovalutare.

E’ noto a tutti infatti che dal febbraio 2016 è proibito il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio nazionale durante le attività di caccia. Questo divieto deriva dal collegato ambientale della legge di stabilità del 28 dicembre 2015 e in vigore dal 18 gennaio 2016, che regola anche il prelievo dello storno e di altre specie di fauna selvatica.

L’articolo 7 del GU n° 13 del 18/1/2016 recita quanto segue:

Art. 7 Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992

  1. È vietata l’immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  2. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992.

Le attività di controllo, come noto a ISPRA e Regione Toscana, sono quelle previste dall’articolo 19 della Legge 157 del 1992 (art. 37 del recepimento della Regione Toscana) e non riguardano, l’attività venatoria come la caccia di selezione e la caccia in braccata.

E’ evidente pertanto il palese tentativo di discriminare la caccia in braccata al cinghiale cercando di favorire e agevolare la caccia di selezione al cinghiale quando, a parere nostro, entrambe le forme di caccia hanno pari dignità ed efficacia proporzionale agli ambienti e alle situazioni in cui vengono adottate e per le quali ciascuna forma di caccia meglio si presta ad essere utilizzata. E’ comunque incontestabile che il prelievo quantitativo di gran lunga maggiore venga raggiunto con l’utilizzo della braccata, che in molti contesti territoriali della Toscana e nella gran parte delle zone della Maremma è di gran lunga la forma di caccia contenitiva più efficace nei confronti del cinghiale.

Per tali considerazioni chiediamo al Presidente Rossi e all’Assessore Remaschi di precisare meglio il paragrafo 4 richiamato della Delibera n° 42 del 14.01.2019 che recita:

“4) modificare le previste attività di predisposizione di alimentazione attrattiva attenendosi scrupolosamente alle indicazioni in merito previste dal parere ISPRA n. 11687 del 16 febbraio 2016” .

Tale dispositivo richiama l’uso del foraggiamento nella pratica della caccia di selezione al cinghiale.

La Confederazione Cacciatori Toscani essendo come sempre dalla parte del rispetto delle leggi, a tutela di tutti i cacciatori, chiede un urgente intervento chiarificatore da parte della Regione Toscana e dell’Assessorato competente al fine di evitare tensioni tra forme di caccia e garantire la certezza del diritto per chi le pratica.

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