Catture dei richiami vivi: un passo avanti verso la chiarezza
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Riportiamo il seguente comunicato stampa:
Via libera al Senato al Ddl 1962 e a un circostanziato Ordine del giorno nel rispetto delle norme europee
Con l’approvazione definitiva al Senato del Ddl n. 1962, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014, il Parlamento ha sancito che la cattura dei richiami vivi da impiegare nella caccia da appostamento alla migratoria può avvenire solo con mezzi o metodi non vietati dalla Direttiva 2009/147/UE che, quindi, non comportino rischi di catture di massa e non selettive come le reti mist-net, peraltro già da anni impiegate. È questo il pensiero dell’ANUUMigratoristi che si unisce al mondo venatorio italiano come da sempre espresso per una necessaria operazione di chiarezza normativa.
“La Direttiva uccelli – come hanno spiegato i senatori PD Massimo Caleo e Stefano Vaccari, rispettivamente Capogruppo e Segretario nella Commissione Ambiente del Senato – stabilisce che gli uccelli possono essere prelevati in piccole quantità, in modo selettivo e non massivo, attraverso l’uso di determinate reti, quali per esempio quelle utilizzate per le attività di indagine ornitologica (in uso a ISPRA) che consentono la cattura ma anche l’immediata liberazione delle specie non consentite. Con il nostro ordine del giorno chiediamo pertanto al Governo di chiarire l’interpretazione del termine ‘impianti’ inserito nella legge europea. Gli impianti gestiti su autorizzazione regionale, infatti, soprattutto quelli a reti verticali, rappresentano elementi tipici e tradizionali in molte regioni, gestiti con professionalità e competenza e non comportano rischi di uccisioni di massa, proprio come previsto dall’art. 8 della Direttiva”. Proprio perché, aggiungiamo, l’uso dei richiami vivi non è mai stato vietato né dalla Direttiva Uccelli né dalla corposa giurisprudenza prodotta negli anni dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo (vedi per tutte C. 182/02 p. 11 richiamata dalla stessa Guida Interpretativa della Commissione UE – 2008).
Il Governo, quindi, è ora impegnato, ai sensi del sopra citato ordine del giorno (presentato dai Sen. Caleo, Marinello, Vaccari, Luciano Rossi e Cardinali), a “valutare la possibilità di introdurre le idonee modifiche normative, compatibili con il diritto dell’Unione europea, volte a definire la portata interpretativa dell’espressione “impianti” prevista all’art. 21 del disegno di legge in esame”. Modifiche normative quindi possibili, ma non necessarie ai fini dell’attivazione degli impianti medesimi e, dunque, dell’effettuazione delle catture. Detto ordine del giorno è stato accolto dal Governo, approvato in data 15/07/2015 dalla Commissione “Politiche dell’Unione Europea” e, quindi, votato nella sua interezza dall’Aula del Senato il successivo 23 luglio.
È, inoltre, importante che si stimoli la consapevolezza della rilevanza degli impianti di cattura, al di là della loro attuale funzione, anche quali elementi caratteristici e qualificanti dal punto di vista architettonico e paesaggistico, veri e propri “monumenti verdi” che testimoniano, nella storia e nella conservazione ambientale in alcune regioni italiane, l’importanza della presenza di attività e di culture tradizionali per la tutela del paesaggio che sarebbe incosciente e criminoso disperdere. È infatti anche e soprattutto di fronte all’UE, le cui istanze e richieste in materia venatoria nei confronti dell’Italia appaiono non di rado palesemente viziate da preconcetti e parzialità, che il mondo venatorio nazionale deve essere univoco, deciso e preparato nel sostegno alle nostre istituzioni allorché dimostrino di voler provvedere in maniera ragionevole e libera da pregiudizi.
L’ANUUMigratoristi si unisce alla richiesta di quanti sollecitano, dunque, al Governo un’interpretazione chiara nel senso indicato dall’ordine del giorno del Senato, anche per recuperare l’univoco indirizzo che venne espresso ormai un anno fa dal Parlamento quando al Governo medesimo venne affidata la delega a scrivere un decreto a beneficio delle Regioni, per evitare inutili incomprensioni sulla problematica di settore.
Ci auguriamo vivamente che le Regioni interessate dalla presenza degli impianti di cattura debbano continuare ad attivarsi per tutelare i legittimi interessi dei cittadini-cacciatori, per i quali, è bene rammentarlo, il servizio pubblico di cattura dei richiami vivi rimane a tutt’oggi indubitabilmente disposto dall’art. 19-bis della legge n. 157/92.
24/07/2015 ANUUMigratoristi Stampa