Rinnovo porto d’armi, prorogata la validità fino al 13 gennaio
Il Ministero dell'Interno ha chiarito che a seguito dello slittamento del termine dello stato di emergenza è stata prorogata la validità dei PdA in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020
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Con una nuova circolare il Ministero dell’interno è tornato sul tema della validità delle autorizzazioni di pubblica sicurezza (tra cui il porto d’ami a uso caccia), chiarendo che resteranno validi fino al prossimo 13 gennaio tutti i porti d’armi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
Validità prorogata fino al 13 gennaio
Come sappiamo, con il primo decreto “Cura Italia” entrato in vigore lo scorso 17 marzo il Governo aveva prorogato fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i porti d’arma con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 2).
A fine aprile, visto il protrarsi dell’emergenza, il decreto è stato aggiornato estendendo la proroga a tutti porti d’arma in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 e prevedendo che la validità di tali PdA fosse estesa per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allora fissata al 31 luglio 2020), ossia fino al 29 ottobre 2020.
Con la nuova circolare (che potete leggere a questo link) il Ministero dell’Interno ha chiarito che, essendo stato fissato il termine dello stato di emergenza fissandolo al prossimo 15 ottobre, tutte “le autorizzazioni e le abilitazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza scadute tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi a tale data” e che, quindi, scadranno il prossimo 13 gennaio 2021.
Cambia qualcosa per i PdA scaduti a partire dal 1° agosto 2020?
No, la validità di tutti i porti d’arma scaduti successivamente al 31 luglio non è stata prorogata e quindi si dovrà procedere al rinnovo con le consuete modalità.
In caso di ritardi nelle procedure di rinnovo vi ricordiamo che in una precedente circolare il Ministero dell’Interno ha chiarito che i titolari di porto d’armi, al momento del rinnovo, non sono tenuti a consegnare il vecchio PDA se è ancora in corso di validità, e che tale titoli devono essere lasciati nella disponibilità del titolare fino alla scadenza, e comunque fino al rilascio del provvedimento di rinnovo”.
Erroneamente ho fatto riferimento all’articolo 13, mentre il mio commento è riferito all’articolo 103 del DL 18/2020. Mi scuso.
Buona sera,
vorrei suggerirvi di aggiornare la pagina sulla proroga della scadenza dei porto d’armi in relazione alla legge 159/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020.
La legge, che ha modificato, il DL 125/2020, all’ articolo 3bis, modifica, al comma 2 dell’articolo 130 del D.L. 18/2020, l’intervallo di scadenza delle licenze di PS sostituendo la data del 31 luglio 2020 con “la data di cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Inoltre sempre con l’articolo 3bis, si introduce il comma 2-sexies con il quale si stabilisce che i certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni, ecc., comunque denominati, scaduti dopo il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020, che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2. Spero di aver fatto cosa utile. Cordiali Saluti