Normative

Rinnovo porto d’armi: il vecchio titolo non va riconsegnato

Il Ministero dell'Interno ha chiarito che i titolari di porto d'armi, al momento del rinnovo, non sono tenuti a consegnare il vecchio PDA se è ancora in corso di validità

Su richiesta dell’Onorevole Maria Cristina Caretta e delle Associazioni venatorie, il Ministero dell’Interno con la circolare dell’11 giugno 2020 ha finalmente chiarito che i titolari di porto d’armi al momento del rinnovo non sono tenuti a consegnare il vecchio PDA se è ancora in corso di validità.

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Perché si è reso necessario un chiarimento

E’ ancora prassi comune, infatti, in molte Questure chiedere, in sede di rinnovo, la consegna del vecchio titolo sebbene non ancora scaduto. Questa prassi dopo le recenti disposizioni di proroga della validità dei porti d’arma con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, che come sappiamo saranno validi fino al 29 ottobre 2020, avrebbe potuto inficiare il regolare svolgimento della stagione venatoria 2020/21 per i cacciatori che si troveranno a dover rinnovare il PDA in quel periodo.

Infatti, come sottolineato dall’Onorevole Caretta nell’interrogazione parlamentare presentata al Ministro Lamorgese lo scorso 26 aprile, c’è “il rischio che proprio nei mesi di settembre e ottobre gli uffici preposti vengano intasati tra nuove richieste di rinnovo e richieste già in essere con la conseguenza che il rinnovo del porto d’armi potrebbe impiegare tempistiche prevedibilmente troppo lunghe”. E consegnando il vecchio PDA c’è il rischio concreto di trovarsi per mesi senza il titolo abilitativo per il regolare svolgimento dell’attività venatoria, proprio nel bel mezzo della stagione di caccia. Da qui l’esigenza di una richiesta di chiarimento, che è arrivata circolare dell’11 giugno 2020

La Circolare Ministeriale

Nella circolare ministeriale il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno chiarisce che “in sede di presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni di porto d’armi, i titoli ancora in corso di validità, ivi compresi quelli che hanno beneficiato della proroga prevista dal richiamato articolo 103, comma 2, del citato D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, in combinato disposto con l’articolo 37 del D.L. 23/2020, devono essere lasciati nella disponibilità del titolare fino alla loro naturale scadenza e comunque fino al rilascio del provvedimento di rinnovo“. 

Un agere amministrativo difforme da tale indicazione – spiega la circolare – limita il pieno esercizio della facoltà concessa con l’atto abilitativo ed offre il fianco a censure sulla correttezza dell’operato dell’Amministrazione”.

Proprio per questo il Ministero ha invitato Questori e Prefetti a far si che gli uffici pubblici responsabili dei rinnovi dei PDA  si uniformino a tali indicazioni. Qui il testo completo della Circolare Ministeriale dell’11 giugno 2020.

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