Calabria

Calabria, il TAR respinge il ricorso animalista. Sospeso solo il prelievo di Pavoncella e Moriglione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria si è espresso ieri in sede cautelare sulla richiesta di sospensione del calendario venatorio 2019/2020 avanzata dalle associazioni WWF e LIPU, respingendo, di fatto, nella quasi totalità il ricorso presentato dagli animalisti.

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Confermata la validità della proroga del Piano Faunistico

I giudici hanno in sostanza confermato la validità del prorogato Piano Faunistico Venatorio, sostenendo che le Regioni possono prorogare la validità e l’efficacia dei PFVR in quanto la norma nazionale parla di eventuali modifiche o revisioni del quinquennio.

I giudici, osservando che con la modifica della legge regionale 9/1998, è stato introdotto un comma “in base al quale il piano faunistico venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all’approvazione del nuovo piano” e ritenendo che questo non appare “in contrasto con la norma quadro nazionale, la l. 11 febbraio 1992, n. 157, che all’art. 14, comma 7, facultizza, ma non impone, la modifica o la revisione quinquennale dei piani faunistici venatori regionali (“provvedono ad eventuali modifiche o revisioni (…) con periodicità quinquennale”)” hanno ritenuto che “il calendario venatorio 2019/2020 sia stato emanato in presenza di un efficace piano faunistico-venatorio, in relazione al quale non si può porre, ora per il momento della sua approvazione, alcuna questione circa il rispetto della disciplina attuativa delle Direttive 2009/147/CE c.d. Uccelli, 92/43/CEE c.d. Habitat e 2011/92/UE c.d. VIA” ed hanno quindi respintola richiesta di sospensione.

Sospeso solo il prelievo di Pavoncella e Moriglione

Via libera quindi al calendario venatorio 2019/2020 nella sua interezza, ad eccezione della caccia al Moriglione ed alla Pavoncella, per i quali invece giudici hanno disposto la sospensione del prelievo venatorio. Per i giudici va “approfondita, sia sul piano della ricostruzione del sistema normativo, sia sulla ragionevolezza delle valutazioni operate dall’amministrazione circa lo stato di conservazione di tali specie, la questione relativa alla conformità del calendario venatorio approvato dalla Regione Calabria con l’art. 7 della Direttiva 2009/147/CE nella parte in cui consente la caccia alla pavoncella e al moriglione nonostante la richiesta di sospensione del prelievo venatorio proveniente dai competenti organi dell’Unione europea”, per questo ed “essendo in gioco il possibile peggioramento delle condizioni di conservazione delle due specie” hanno deciso di sospenderne il prelievo.

L’udienza per la definitiva discussione nel merito è stata fissata al 6 maggio 2020. Qui il testo integrale dell’ordinanza.

Il commento di Federcaccia

Il presidente di Federcaccia, Massimo Buocni ha commentato a caldo la sentenza: “È con soddisfazione che accogliamo la notizia dell’ordinanza del TAR Calabria pubblicata pochi minuti fa con la quale viene respinto il ricorso avanzato contro il calendario venatorio regionale. Un successo di buon senso e di correttezza giuridica che consentirà ai cacciatori calabresi di iniziare secondo i programmi ed effettuare serenamente la prossima stagione venatoria. Il mio ringraziamento, oltre che al TAR, va all’avvocato Alberto Bruni di Firenze, che ha assistito ancora una volta positivamente Federcaccia, al presidente regionale di Federcaccia Calabria e vicepresidente nazionale Giuseppe Giordano che ha efficacemente interloquito con gli uffici regionali, ai quali anche va il nostro ringraziamento, al dottor Sorrenti e ai nostri Uffici tecnico scientifici. Unica nota amara la incomprensibile sospensione del prelievo di moriglione e pavoncella, in merito alle quali la stessa Ispra aveva dato parere positivo, ma avremo modo di approfondire anche questo aspetto”.

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