Calabria

Calabria, il TAR vieta la caccia nelle “Aree Natura 2000”

Sospeso anche il prelievo di Pavoncella e Moriglione e ridotti i periodi di caccia per le specie oggetto di preapertura

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Il tribunale amministrativo regionale della Calabria lo scorso 24 settembre si è espresso in sede cautelare sul ricorso contro il calendario venatorio 2020/2021 presentato da alcune associazioni animaliste. Tre i punti principali trattati dai giudici: il prelievo di Moriglione e Pavoncella, l’arco temporale massimo di caccia per le specie oggetto di preapertura e la caccia all’interno delle Aree Natura 2000.

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Vietata la caccia nelle Aree Natura 2000

Il TAR è stato chiamato a esprimersi sulla necessità di sottoporre il calendario venatorio alla procedura di valutazione d’incidenza ambientale, qualora s’intenda autorizzare la caccia nelle “Aree Natura 2000”. Una questione che era già stata affrontata dal tribunale amministrativo della Liguria e che aveva già portato all’annullamento integrale del calendario venatorio di questa regione.

Sulla questione va ricordato che nel novembre 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministero dell’Ambiente, sono state adottate le Linee guida nazionali per la valutazione d’incidenza“, in cui è previsto che la procedura di VINCA si applichi a tutti i piani, programmi, progetti, interventi e attività la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sui siti Natura 2000, anche se non direttamente connessi alla relativa gestione, compresi i calendari venatori. Questi ultimi possono essere non soggetti al VINCA qualora sia già stata sottoposta alla valutazione d’incidenza ambientale la pianificazione faunistico venatoria regionale.

La regione Calabria ha un PFVR ormai vecchio di 17 anni la cui incidenza ambientale non è mai stata valutata, e per questo il TAR ha deciso di sospendere in via cautelare la caccia nelle “Aree Nature 2000” e nelle zone di protezione speciale, in attesa che la regione sottoponga il calendario al VINCA.

Moriglione e Pavoncella, vietato il prelievo

Come già accaduto in SardegnaToscana e Veneto, anche il TAR di Reggio Calabria ha imposto il divieto di caccia per Pavoncella e Moriglione. Il motivo è sempre lo stesso: l’inserimento delle due specie, all’interno dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia (AEWA), fra quelle considerate in uno stato di conservazione sfavorevole e la richiesta del Ministero dell’ambiente di escluderle dall’elenco delle specie cacciabili.

Per il TAR, benché l’accordo AEWA non sia “giuridicamente vincolante per via della riserva tecnica apposta dalla Commissione europea anche per gli Stati membri” la regione Calabria avrebbe dovuto “ponderare attentamente l’opportunità di vietare la caccia di tali specie, tenendo conto sia dell’invito rivolto dalla Commissione europea agli Stati Membri (e, quindi, a tutte le amministrazioni interne), sia della nota Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, intesi a ottenere la sospensione della caccia a teli specie”.

Sulla questione il nodo principale resta sempre la mancanza dei Piani d’azioni nazionali per Pavoncella e Moriglione che il Ministero dell’Ambiente dovrebbe redigere per salvaguardare le due specie e per consentire un una gestione adattiva e sostenibile del prelievo venatorio.

Arco temporale massimo di caccia

A riguardo, i giudici del tribunale hanno chiarito nuovamente che per le specie oggetto di preapertura, al fine di rispettare l’arco temporale massimo di caccia, il termine di chiusura deve essere anticipato compensando l’intero periodo compreso tra l’inizio dell’apertura anticipata e l’inizio ordinario della stagione venatoria, e non all’effettivo numero di giornate di caccia in esso compreso, che resta pertanto irrilevante.

La regione autorizzano sia la preapertura che la chiusura posticipata al 10 febbraio per le specie Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia e Ghiandaia, non ha rispettato l’arco temporale massimo, e per questo il TAR ha ritenuto illegittimi i punti del calendario in cui ne autorizza i prelievi in questi periodi:

  • Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza dal 3 ottobre al 31 dicembre e dal 17 gennaio al 10 febbraio (in quest’ultimo periodo solo d’appostamento)
  • Colombaccio dal 20 settembre al 15 dicembre e dal 15 gennaio al 10 febbraio (in quest’ultimo periodo solo d’appostamento)

Per questo la Regione, a seguito della sentenza del TAR, ha anticipato la chiusura per queste 4 specie al prossimo 13 gennaio. Qui il comunicato ufficiale.

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