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Umbria, apertura della caccia sospesa in via cautelare dal TAR

Come accade sempre più spesso le associazioni animaliste hanno sfruttato l'approvazione ritardata del calendario venatorio per chiedere al TAR l'applicazione delle misure cautelari urgenti

Dopo quello delle Marche, un altro decreto cautelare monocratico ha sospeso quasi integralmente l’apertura della stagione venatoria in Umbria. Il giudice del TAR di Perugia, a seguito del solito ricorso animalista, ha ritenuto che sussistano le condizioni di “estrema gravità ed urgenza” per sospendere temporaneamente in via cautelare parte del calendario venatorio.

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L’ennesima sospensione cautelare monocratica

L’iter sfruttato dalle associazioni animaliste è lo stesso che abbiamo già visto applicato innumerevoli volte negli ultimi anni: quando il calendario venatorio è approvato in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla 157/92, queste associazioni presentano ricorso a ridosso dell’inizio della stagione di caccia, chiedendo ai giudici l’applicazione di misure cautelari urgenti per evitare il danneggiamento del patrimonio faunistico.

Il TAR, non avendo i tempi tecnici per esprimersi sul ricorso in sede collegiale prima dell’inizio della stagione venatoria, se ravvisa che ci siano le condizioni per concedere le misure cautelari, in pratica se c’è qualcosa che si discosta dal parere ISPRA, sospende il calendario fino alla prima data disponibile per la Camera di consiglio, senza che ci sia stato un contraddittorio in aula.

Non ci stanchiamo di sottolinearlo, l’unico modo che le Regioni hanno per difendere i calendari venatori dagli attacchi ormai sistemici delle associazioni animaliste, è approvarli secondo i tempi stabiliti dalla legge sulla caccia, ossia entro il 15 giugno.

Le motivazioni del TAR

Secondo il TAR, l’“estrema gravità e urgenza” sarebbe dettata dalla decisione della Regione di consentire l’apertura della caccia a partire dal 18 settembre, anziché al 1° ottobre come richiesto da ISPRA, alle specie Quaglia, Beccaccia, Alzavola, Marzaiola, Germano reale, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Frullino, Gallinella d’acqua, Mestolone, Porciglione, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Fagiano e Starna, “nonché – specifica il decreto – per la piccola selvaggina”.

Per il TAR “sussiste il paventato pericolo che l’apertura al 18.9.2022 possa arrecare danni irreversibili al patrimonio faunistico” e questo è prevalente sugli “interessi di natura sportiva-privata” dei cacciatori per i quali, sempre secondo il TAR, la sospensione del prelievo fino alla data dell’udienza, fissata per il 4 ottobre, sarebbe un “sacrificio, temporalmente e quantitativamente limitato”.

Con queste motivazioni il TAR ha in sostanza sospeso l’apertura della caccia a tutte le specie citate. Qui potete leggere il testo integrale del decreto cautelare monocratico del TAR.

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