Veneto

Berlato: “Adesso vogliamo le cacce in deroga”

Dopo la mobilità venatoria, l’on. Sergio Berlato, punta alla cacce in deroga: ha, infatti, presentato al Consiglio Regionale la mozione n.154 “Pieno sostegno alla giunta regionale per l’applicazione del regime di deroga in Veneto per la stagione venatoria 2016/2017

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Con un comunicato stampa annuncia così la nuova mozione: “Risolto il problema degli appostamenti ad uso venatorio, risolto il problema del tesserino venatorio, risolto il problema del calendario venatorio, risolto il problema della mobilità venatoria, risolto il problema dei campi addestramento cani con sparo per tutto il tempo dell’anno, risolto il problema dell’uso della barca a motore, risolto il problema del recupero della selvaggina con la barca a motore e con l’uso del cane e del fucile entro i duecento metri dall’appostamento, ridotto al 20% il territorio agrosilvopastorale sottratto all’attività venatoria, risolto il problema della rappresentatività delle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale nei comitati direttivi dei Comprensori Alpini, in attesa di definire il nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale che porterà ordine negli Ambiti Territoriali di Caccia e nei Comprensori Alpini, adesso volgiamo le cacce in deroga!

Questo il testo della mozione

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA
MOZIONE N. 154

PIENO SOSTEGNO ALLA GIUNTA REGIONALE PER L’APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA IN VENETO PER LA STAGIONE VENATORIA 2016/2017, COSI COME PREVISTO DALL’ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE E DALL’ARTICOLO 19 BIS DELLA LEGGE STATALE 157/1992

presentata il 13 giugno 2016 dal Consigliere Sergio Berlato

Il Consiglio regionale del Veneto

Premesso che:

l’articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE prevede esplicitamente la possibilità per tutti gli stati membri dell’Unione europea di poter applicare il regime di deroga, previsione comunitaria recepita dall’articolo 19 bis della legge statale 157/1992.

Considerato che:

l’articolo 19 bis della legge statale 157/1992 prevede che:

1. Le regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell’articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un’analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l’ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L’intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all’ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall’ISPRA. Nei limiti stabiliti dall’ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l’inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d’urgenza di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l’annullamento.

Considerato altresi:

che la Giunta regionale ha regolarmente comunicato all’ISPRA entro il 30 aprile 2016 l’intenzione di adottare un provvedimento di deroga per la stagione venatoria 2016/2017 così come previsto dal comma 3 dell’articolo 19 bis della legge statale 157/1992;

che con tale comunicazione la Giunta regionale ha già individuato le specie che ne dovrebbero formare oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, i soggetti abilitati al prelievo in deroga;

che la Giunta regionale è ancora in attesa di ricevere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la ripartizione tra le regioni interessate del numero di capi prelevabili per ciascuna specie, previo parere obbligatorio ma non vincolante dell’ISPRA, cosi come previsto dall’articolo 19 bis della legge statale n. 157/92;

che la Giunta regionale deve pubblicare nel Bollettino Ufficiale regionale la delibera che permette il prelievo in deroga in Veneto almeno sessanta giorni prima della data prevista per l’inizio delle attività di prelievo;

Impegna la Giunta regionale:

a sollecitare la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano affinché’ provveda celermente alla ripartizione tra le regioni interessate al prelievo in deroga del numero di capi prelevabili per ciascuna specie, considerando che l’ISPRA si limiterà, in maniera prevedibile e scontata, ad emanare per tutte le regioni italiane il solito parere ciclostilato con il quale afferma di non avere dati disponibili per poter calcolare le piccole quantità previste dall’art. 9 comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/CE, parere ostruzionistico dietro il quale l’ISPRA si nasconde quasi come se qualcuno dei suoi dirigenti, anziché’ reperire i dati mancanti utilizzando in modo appropriato i finanziamenti che lo Stato garantisce a questo Ente pur constatandone a volte la dubbia utilità, tentasse di utilizzare questa posizione per impedire allo Stato ed alle regioni di adempiere ad un preciso obbligo previsto dalla legge 157/92 in attuazione della Direttiva 2009/147/CE.

Ad applicare per la stagione venatoria 2016/2017, una volta ricevuta la ripartizione dei quantitativi prelevabili in deroga da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regime di deroga previsto dall’articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE e dall’articolo 19 bis della legge statale 157/1992, anche utilizzando l’ultimo parere messo a disposizione dell’ISPRA con il quale venivano individuate le specie ed i quantitativi prelevabili in deroga in Veneto.

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