Veneto

Berlato “Da assessore o da consigliere, saprò far valere il peso di quelle migliaia di preferenze”

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Alle scorse elezioni regionali venete, Sergio Berlato, noto esponente politico del mondo venatorio, è stato il consigliere regionale che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, oltre 10’400. Numeri importanti che hanno dimostrato come il mondo venatorio sia in grado di unirsi intorno a figure a valide, e che lasciavano presupporre la presenza di Berlato all’interno della giunta Regionale.

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Purtroppo questi numeri però non gli sono bastati per ottenere l’assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca che Zaia ha invece affidato a Giuseppe Pan, laureato in Agraria, già sindaco di Cittadella e con esperienze passate in vari assessorati nella Giunta di questo comune (qui potete leggere il suo curriculum).

L’esclusione è arrivata a seguito della regola che Zaia ha stabilito post-elezioni, secondo la quale per avere diritto ad un assessore regionale ciascuna delle forze politiche che hanno fatto parte della coalizione che ha vinto le elezioni regionali, doveva avere eletto almeno tre consiglieri regionali. Come Spiega Berlato sul suo profilo Facebook “Ovviamente questa regola esclude dalla Giunta il sottoscritto che, pur avendo conseguito il più alto numero di preferenze tra tutti i candidati di tutti i partiti del Veneto, è stato l’unico consigliere eletto nella lista di Fratelli d’Italia-AN – Movimento per la Cultura rurale del Veneto.”  Berlato continua “Dobbiamo ammettere che la nostra amarezza e’ grande nel constatare che, le migliaia di persone che hanno messo la loro preferenza con il mio nome sulla scheda elettorale, desideravano vedermi nominare assessore, non certo per garantire una comoda poltrona al sottoscritto ma perché erano giustamente convinti che la mia presenza in Giunta avrebbe facilitato la soluzione di tanti problemi. La delusione per la mancata nomina in Giunta non deve però coprire la gioia di avere vinto una importante battaglia che ci ha visto eleggere un nostro rappresentante in Consiglio regionale. Dovete avere la certezza che, da assessore o da consigliere, saprò far valere il peso di quelle migliaia di preferenze personali che avete voluto così copiosamente riservarmiChi ritiene che la battaglia sia definitivamente persa si dovrà presto ricredere perché presto avremo importanti novità che ci faranno tornare il sorriso.
Abbiate fiducia ed aspettate ancora qualche giorno. Intanto vi preannuncio che ho depositato presso il Consiglio regionale le prime cinque interrogazioni che riguardano l’attività venatoria, interrogazioni che vi riporterò tra poco. In alto i cuori, cari amici. Presto capirete il motivo del mio moderato ottimismo.” 

Di seguito vi riportiamo il testo dell 5 interrogazioni presentate da Berlato apparse sul suo profilo Facebook.

INTERROGAZIONE N.1 - Calendario venatorio

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 1/2015
La Giunta regionale del Veneto approvi e pubblichi quanto prima il calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2015/2016.  Presentata il 29 giugno 2015 dal Consigliere Sergio Berlato

Premesso che:
L’art. 16 della legge regionale n. 50/93 prevede che “il calendario venatorio regionale è approvato dalla Giunta regionale sentito, l’ISPRA e le Province ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno”;
Considerato che:
Tutti coloro che sono interessati alla corretta gestione del patrimonio faunistico ed ambientale in Veneto hanno il diritto di sapere come la Giunta regionale lo intenda gestire anche attraverso il calendario venatorio regionale; I cittadini cacciatori del Veneto sono costretti per legge a pagare ogni anno ingenti tasse di concessione governativa, oltre ad ingenti tasse di concessione regionale, oltre alle onerose quote di accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini, oltre alle tasse per l’autorizzazione per gli appostamenti fissi di caccia, oltre a sostenere onerosi costi per il rinnovo della licenza di caccia; i cittadini cacciatori del Veneto hanno il diritto di sapere come sarà loro consentito di andare a caccia prima di scegliere se sostenere o meno tutti i sopracitati costi di natura economica, compresi quelli relativi al rinnovo annuale della licenza di caccia;

Il sottoscritto Consigliere interroga la Giunta regionale per sapere:
1) se intenda approvare e pubblicare quanto prima il calendario venatorio regionale che, in base all’articolo 16 della legge regionale 50/93, doveva essere approvato e pubblicato entro il 15 giugno 2015;
2) se non intenda dimostrare un atto di rispetto nei confronti di tutti cittadini interessati alla corretta gestione del patrimonio faunistico ed ambientale del Veneto ed in particolare modo ai cittadini cacciatori che, oltre che essere cittadini di serie A dalla fedina penale perfettamente pulita, sono gli unici ad essere costretti a sostenere così alti costi economici per contribuire a garantire questa corretta gestione.

INTERREOGAZIONE N. 2 - Tesserino venatorio

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 2/2015
La Giunta regionale rispetti i cacciatori del Veneto e sostituisca subito, a partire dalla stagione venatoria 2015/2016, il tesserino venatorio regionale. Presentata il 29 giugno 2015 dal Consigliere Sergio Berlato

Premesso che:
la Giunta regionale, per la passata stagione venatoria 2014/2015, ha imposto ai cacciatori del Veneto l’utilizzo di un tesserino venatorio regionale la cui complessa e difficoltosa compilazione ha indotto in errore molti cacciatori, esponendo tanta gente onesta, che vorrebbe rispettare le normative vigenti, alle pesanti sanzioni previste dalla legge statale n. 157/92 e dalla legge regionale n. 50/93;
Considerato che:
in quasi tutte le altre regioni italiane viene adottato un tesserino regionale la cui compilazione risulta molto più semplice e precisa rispetto a quello utilizzato dal Veneto per la stagione venatoria 2014/2015; molti degli obblighi imposti ai cacciatori del Veneto non sono previsti dalle normative comunitarie o nazionali vigenti; I bracconieri ( categoria che non ha nulla a che vedere con i cacciatori ) non hanno bisogno di alcun tesserino per esercitare le loro illegali attività, mentre un tesserino venatorio la cui compilazione risulti chiara e semplice serve ad aiutare le persone per bene, spesso anziane, a continuare a rispettare le normative così come da loro espressa volontà;

Interroga la Giunta regionale per sapere:
Se non intenda sostituire da subito il tesserino venatorio regionale imposto ai cacciatori del Veneto per la stagione venatoria 2014/2015, adottando un tesserino di facile e chiara compilazione in modo da non indurre in errore tanta gente onesta che vuole continuare a rispettare le normative vigenti, senza essere indotta involontariamente in errore ed esposta alle pesanti sanzioni previste dalla legge statale n. 157/92 e dalla legge regionale n. 50/93.

INTERROGAZIONE N. 3 - Deroghe

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
N. 3/2015 La Giunta regionale intende applicare per la stagione venatoria 2015/2016 il regime di deroga previsto dall’art. 9 dalla Direttiva 2009/147/CE e dall’art. 19bis della legge statale 157/92? Presentata il 29 giugno 2015 dal Consigliere Sergio Berlato

Premesso che:
l’art. 9 della Direttiva 2009/147/CE prevede esplicitamente la possibilità per tutti gli stati membri dell’Unione europea di poter applicare il regime di deroga, previsione comunitaria recepita dall’art. 19 bis della legge statale n. 157/92; Considerato che: l’art. 19bis della legge statale n. 157/92 prevede che:
1. Le regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell’articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un’analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo e’ soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati e’ fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l’ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L’intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all’ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE e’ determinata, annualmente, a livello nazionale, dall’ISPRA. Nei limiti stabiliti dall’ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE. 4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l’inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione e’ data contestuale comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d’urgenza di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l’annullamento.

Il sottoscritto Consigliere regionale Interroga la Giunta regionale per sapere:
1) se la Giunta regionale intenda applicare per la stagione venatoria 2015/2016 il regime di deroga previsto dall’art. 9 della Direttiva 2009/147/CE e dall’art. 19bis della legge statale n. 157/92; 2) se abbia comunicato all’ISPRA l’intenzione di adottare un provvedimento di deroga per la stagione venatoria 2015/2016 così come previsto dal comma 3 dell’art. 19 bis della legge statale n. 157/92; 3) se abbia già individuato le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo e’ soggetto e gli organi incaricati della stessa, i soggetti abilitati al prelievo in deroga.

INTERROGAZIONE N.4 - Appostamenti ad uso venatorio

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4/2015
La Giunta regionale risolva in via definitiva l’annoso problema degli appostamenti ad uso venatorio. Presentata il 29 giugno 2015 dal Consigliere Sergio Berlato

Premesso che:
Una strumentale interpretazione nelle norme edilizie e delle norme paesaggistiche ha creato, a partire dall’anno 2011, una serie di fastidiosi problemi ai proprietari degli appostamenti ad uso venatorio in Veneto ed ai proprietari dei fondi sui quali questi appostamenti vengono allestiti;

Considerato che:
I manufatti in questione sono delle costruzioni precarie che non hanno alcuna caratteristica che li possa equiparare a costruzioni stabili o a costruzioni fisse ai fini edilizi ed ai fini paesaggistici;
La Giunta ed il Consiglio regionale hanno emanato nel corso delle passata legislatura ben quattro leggi regionali e quattro delibere di Giunta senza che sia stato risolto in via definitiva l’annoso problema degli appostamenti ad uso venatorio;
I proprietari degli appostamenti ad uso venatorio chiedono di poter avere norme chiare e definitive in modo da non correre il rischio di incorrere involontariamente nelle pesanti sanzioni penali previste dalle normative vigenti, conseguenti alle denunce per abuso edilizio e per abuso paesaggistico;

Il sottoscritto Consigliere interroga la Giunta regionale per sapere:
1) se non ritenga opportuno assumere l’iniziativa per azzerare le quattro leggi regionali e le quattro delibere di Giunta approvate dalla Giunta e dal Consiglio regionale nella passata legislatura, sostituendole con una norma semplice che sancisca la precarietà degli appostamenti ad uso venatorio e, di conseguenza, la loro non assoggettabilità agli obblighi di natura edilizia e di natura paesaggistica, come invece avviene per gli altri manufatti fissi che hanno caratteristiche di stabilità;

INTERROGAZIONE N.5 - Piano faunistico venatorio regionale

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 5/2015
La Giunta regionale adotti quanto prima una nuova proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Presentata il 29 giugno 2015 dal Consigliere Sergio Berlato

Premesso che:
In Veneto è ancora vigente il Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio regionale con legge n. 1/2007, la cui validità è stata più volte prorogata per l’impossibilità di addivenire, da parte del Consiglio regionale del Veneto, ad una condivisione delle varie proposte adottate dalla Giunta regionale nel corso della passata legislatura 2010/2015;
Considerato che:
Pur ritenendo ancora valido l’impianto complessivo del Piano Faunistico Venatorio Regionale attualmente in vigore ma ritenendo doveroso aggiornarne alcune parti per adeguarle alle innovazioni normative intervenute dopo la sua entrata in vigore;

Il sottoscritto Consigliere interroga la Giunta regionale per sapere:
1) se intenda avviare le consultazioni con le categorie economiche e sociali interessate per acquisire pareri e suggerimenti utili all’adozione da parte della Giunta di una nuova proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale che possa raccogliere la convergenza di tutte le parti interessate alla corretta gestione del patrimonio faunistico e di quello ambientale in Veneto, nel pieno rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti.

Vi riportiamo il video del primo intervento di Sergio Berlato in Consiglio Regionale

 

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