Veneto

Berlato propone adeguamento legge sugli appostamenti

Dopo la soddisfazione manifestata per la mancata impugnazione da parte del Governo della legge regionale sugli “Appostamenti precari ad uso venatorio”, approvata in Veneto lo scorso Novembre, che in sostanza esonera i proprietari degli appostamenti da tutti gli adempimenti di natura edilizia e paesaggistica, Sergio Berlato Presidente della terza Commissione consiliare della Regione Veneto, ha proposto un adeguamento di questa stessa legge, a seguito dell’approvazione del “collegato ambientale”, entrato in vigore il 2 febbraio, che riordina la disciplina degli appostamenti fissi ad uso venatorio.

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Su mia proposta – ha ricordato il Consigliere Sergio Berlato – il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge regionale n. 20 del 2015 che ha voluto regolamentare l’utilizzo degli appostamenti precari ad uso venatorio, stabilendone caratteristiche, dimensioni massime, materiali costruttivi, tempi massimi di permanenza sul territorio.  Il Consiglio dei ministri non ha trovato nulla da eccepire in merito ai contenuti della legge veneta, dando il suo assenso e confermandone totalmente la piena legittimità”.
Con l’approvazione della proposta di legge sugli appostamenti fissi ad uso venatorio che ho appena depositato in Consiglio regionale del Veneto – ha concluso il Consigliere Sergio Berlato – avremo risolto in via definitiva tutte le problematiche relative a tutte le tipologie di appostamento, esonerando tutti i cacciatori, che praticano questa forma di caccia, dalle fastidiose ed onerose incombenze di natura edilizia e di natura paesaggistica a cui i cacciatori migratoristi erano stati ingiustamente obbligati a subire negli ultimi cinque anni.”

Di seguito il testo del Progetto di legge formalmente depositato in Consiglio regionale, scaricabile anche a questo link:

Progetto di legge n. 117 del 1 febbraio 2016

Progetto di legge d’iniziativa del Consigliere Sergio Berlato

APPOSTAMENTI FISSI AD USO VENATORIO
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Relazione:

Ristabilire la certezza del diritto per tutti coloro che praticano l’attività venatoria, esplicitamente prevista dalle Direttive comunitarie e regolamentata dalle normative nazionali e regionali vigenti.
Questo è uno degli obiettivi del legislatore regionale che si è mosso in più occasioni per porre fine alla strumentalizzazione organizzata ad arte da coloro che dichiaravano pretestuosamente di avere a cuore la tutela dell’ambiente, del paesaggio e la sicurezza dei praticanti l’attività’ venatoria, ma che in realtà hanno cercato in tutti i modi di fornire un’interpretazione soggettiva e vincolistica delle normative vigenti per penalizzare il più possibile i praticanti l’attività venatoria ed in particolar modo coloro che, tra essi, praticano le forme di caccia più radicate nella storia, nella cultura e nelle tradizioni delle popolazioni venete quali, ad esempio, le cacce da appostamento.
Diverse sono le tipologie di appostamenti ad uso venatorio storicamente utilizzati per esercitare alcune forme di caccia in Veneto:

  1. gli appostamenti temporanei che, solitamente, vengono allestiti all’inizio della giornata di caccia e vengono rimossi a fine della stessa giornata di caccia;
  2. gli appostamenti per l’attività di selezione agli ungulati;
  3. gli appostamenti per la caccia agli acquatici in zona lagunare e valliva;
  4. gli appostamenti precari ad uso venatorio, che possono essere allestiti non prima di un mese dall’inizio della stagione venatoria e devono essere rimossi entro e non oltre un mese dalla fine della stagione venatoria;
  5. gli appostamenti fissi per i quali è necessaria l’autorizzazione da parte delle province la cui validità è fissata dall’autorizzazione stessa.

La Regione del Veneto, attraverso una serie di interventi normativi, ha inteso regolamentare l’utilizzo, le caratteristiche, le dimensioni massime e le modalità di costruzione delle varie tipologie di appostamento.
Fino a questo momento la Regione del Veneto ha regolamentato l’utilizzo di tutte le tipologie di appostamento tranne che per gli appostamenti fissi, sia quelli previsti dall’art. 12 comma 5 lettera b) della legge statale n. 157/92 (appostamenti fissi con richiami vivi ) che quelli previsti dall’articolo 12 comma 5 lettera c) quali gli appostamenti fissi senza richiami vivi e gli appostamenti fissi per la caccia ai colombacci.
Anche alla luce dell’approvazione dell’articolo 7 del collegato ambientale, la Regione del Veneto intende, con questa legge, regolamentare l’ultima tipologia di appostamento finora non ancora adeguatamente regolamentata.

Il comma 3 bis dell’articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 introdotto con il collegato ambientale, articolo 7, alla legge di stabilità – Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – stabilisce che:

“3-bis. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l’istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività, che possono permanere fino a scadenza dell’autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell’autorizzazione”.

Il successivo comma 3 ter, poi, dà mandato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di definire con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis.

La proposta di legge intende quindi proporre una disciplina in attuazione alle nuove disposizioni statali coerente a quanto già regolamentato all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

Lo scopo di tale proposta è altresì in linea con precedenti interventi già operati nella corrente legislatura e finalizzati a rimuovere situazioni di incertezza determinate dal succedersi di normative regionali e di interventi della corte costituzionale in tal caso operando anche sotto il profilo della disciplina dell’autorizzazione paesaggistica ritenendo che la sopravvenuta normativa statale del collegato ambientale non possa non essere letta se non in chiave, beninteso nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore statale, di una regolamentazione semplificata sotto tale aspetto anche per tale tipologia di interventi.

APPOSTAMENTI FISSI AD USO VENATORIO
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art. 1 – Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

All’articolo 20 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. L’Autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) comma 5 articolo 12, Legge 11 febbraio 1992 n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis, art 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l’installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività per la durata dell’autorizzazione stessa.

“2 ter. Gli appostamenti di cui al comma 2 bis non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e possono essere realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell’autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime:

  • appostamenti di caccia allestiti a terra:
    1) base metri 4 x 3;
    2) altezza metri 3 dal piano di calpestio;
  • appostamenti per la caccia ai colombacci:
    1) base metri 4 x 3;
    2) altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi.

Art. 2 – Norma Finanziaria
1. La presente legge non comporta alcuna spesa o alcun onere aggiuntivo a carico della Regione Veneto.

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