Sicilia

Sicilia, il TAR sospende il Calendario venatorio 2018/2019

Il Tribunale Amministrativo di Palermo, facendo seguito al ricorso presentato da Legambiente Sicilia e Wwf, ha sospeso l’efficacia di alcune parti del Calendario venatorio 2018/2019 emanato dalla Regione Sicilia, poiché questa si sarebbe discostata dal parere ISPRA senza fornire un’attendibile valutazioni tecnica.

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Cosa è stato sospeso

Le parti del calendario venatorio sospese dal TAR sono quelle in cui si:

  1. autorizza l’apertura anticipata della stagione venatoria per le specie ornitiche e di piccola selvaggina a far data dal 1° settembre 2018 anziché dal 1° ottobre 2018
  2. autorizza il prelievo venatorio in Sicilia del Coniglio selvatico, nonché il prelievo anticipato dello stesso Coniglio selvatico e del Colombaccio dal 1° settembre 2018 ed il prelievo anticipato della specie Quaglia dal 16 settembre 2018 anziché dal 1° ottobre
  3. autorizza il prelievo anticipato a far data dal 1° settembre 2018 delle specie Merlo, Gazza e Ghiandaia a libera scelta del cacciatore, senza previsione di giornate fisse
  4. autorizza la chiusura posticipata della caccia alle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello al 31 anziché al 20 gennaio 2019
  5. autorizza la chiusura posticipata della caccia alla specie Beccaccia al 31 gennaio 2019, anziché al 31 dicembre 2018, o, in subordine, al 10 gennaio 2019
  6. estende il prelievo venatorio delle specie Colombaccio, Gazza, Ghiandaia e Volpe fino al 10 febbraio 2019

In sostanza, la sentenza del TAR ha sospeso la caccia fino al 1° di ottobre, ha chiuso la caccia al Coniglio selvatico, ha anticipato il periodo di chiusura per Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Beccaccia ed ha eliminato la possibilità di cacciare a febbraio Colombaccio, Gazza, Ghiandaia e Volpe.

Le motivazioni

Le motivazioni con cui il TAR ha sospeso l’efficacia del calendario venatorio siciliano sono le stesse già lette in molte altre sentenze di questo tipo: la Regione si è discostata dal parere ISPRA senza fornire degli adeguati dati scientifici che motivino la scelta di discostarsi dalla indicazioni fornite dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Nella sentenza, infatti, leggiamo:

  • n linea generale, il ruolo dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) ha particolare valore per garantire l’osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale, così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 139 del 14 giugno 2017, con la conseguenza che una scelta dell’Amministrazione che si ponga in sostanziale contrasto con il parere di detto Istituto deve essere sorretta da serie ragioni giustificative esposte con una congrua ed adeguata motivazione;
  • il parere dell’I.S.P.R.A. sullo schema di calendario venatorio, costituisce un atto obbligatorio ma non vincolante da cui la Regione può discostarsi purché motivi adeguatamente le scelte difformi compiute;
  • nel caso di specie, il resistente Assessorato – in disparte ogni possibile considerazione sullo svolgimento della necessaria attività di monitoraggio delle singole specie (nella prospettazione di parte ricorrente del tutto omesso dall’Amministrazione regionale) si è discostato dalle indicazioni fornite dall’I.S.P.R.A. senza tuttavia richiamare, come avrebbe dovuto, dati scientifici attuali e, soprattutto, specificamente riferiti alla realtà regionale siciliana, con ciò rendendo inattendibile la valutazione tecnica compiuta…

Qui il testo integrale delle sentenza

Cosa succede ora

Nell’attesa della trattazione di merito del ricorso, che si terrà con udienza pubblica il prossimo 22 novembre, la Regione dovrà provvedere a rimodulare il calendario venatorio sulla base della sentenza espressa dal TAR.

Come sottolinea Federcaccia Catania sulla propria pagina facebook, la Regione sembra aver già avviato la proceduera: A quanto pare – scrive FIdC Catania – l’Assessorato Regionale sta provvedendo a rimodulare il CV modificato secondo l’ordinanza del TAR, in attesa che ciò avvenga, si consiglia di non praticare l’attività venatoria onde evitare di incorrere in disguidi e conseguenze poco gradevoli.

Nel mentre si attende di sapere se la Regione ricorrerà al Consiglio di Giustizia Amministrativa per provare a far revocare la sospensiva.

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