Veneto

Veneto, Berlato propone un nuovo modello di gestione faunistica, ambientale e produttiva

Il consigliere regionale veneto, Sergio Berlato, ha presentato ieri (28 ottobre) un nuovo Progetto di Legge volto ad integrare la normativa statale e regionale in materia faunistica (Legge Nazionale 157/1992 e Legge Regionale 50/1993) in un contesto di più ampio respiro che coinvolge anche la gestione ambientale, agricola e zootecnica.

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“L’obiettivo di questo nuovo Progetto di legge – si legge nel comunicato del Consigliere – è disciplinare il quadro assai più complesso ed articolato di gestione del patrimonio faunistico, ambientale e produttivo del settore agricolo, ittico e zootecnico, quadro in cui la programmazione faunistica venatoria rimane solo uno tra i diversi strumenti di gestione a fronte di un monitoraggio continuo del territorio, della convivenza equilibrata tra le diverse specie di fauna selvatica nei diversi habitat e non ultimo dei danni  eventuali cagionati da questi ultimi al settore produttivo.”

“Il Progetto di Legge – continua la nota – demanda alla Giunta regionale l’elaborazione di un programma regionale pluriennale di gestione faunistica, ambientale e produttiva, (articolo 2), di durata quinquennale, che introduce strumenti di studio, rilevazione dati e loro analisi e di individuazione di metodologie di gestione, ivi compreso lo strumento del controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica di cui agli artt.19 L. 19/92 e 17 LR 50/1993 al fine di prevenire il determinarsi di fenomeni di disequilibri faunistico-ambientali e di situazioni di gravi danni alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche.”

Ecco il testo del Progetto di legge:

NORME REGIONALI PER UNA CORRETTA GESTIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO, AMBIENTALE E PRODUTTIVO DEL SETTORE AGRICOLO, ITTICO E ZOOTECNICO DEL VENETO 

Art. 1 – Finalità

  1. La Regione del Veneto al fine di concorrere a promuovere una complessiva e coordinata gestione del patrimonio faunistico, ambientale e della produzione agricola, ittica e zootecnica, interviene con la presente legge, nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti, per  introdurre un modello di gestione che intervenga in modo organico per rendere compatibili tra di loro le componenti faunistiche, ambientali e produttive.
  2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, predispone,  sulla base di un approccio tecnico scientifico, un programma regionale pluriennale di gestione sostenibile del patrimonio faunistico con lo scopo precipuo di prevenire fenomeni di disequilibri faunistico-ambientali e gravi danni alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche, definendo, al contempo, strumenti di rilevazione e metodologie di gestione applicabili ai diversi contesti/situazioni.

Art. 2 –Programma regionale di gestione faunistica,  ambientale e produttiva.

  1. La Giunta regionale definisce entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare, il programma regionale pluriennale di gestione faunistico, ambientale e produttiva che, operando sulla base di un approccio tecnico-scientifico, introduce strumenti di studio, rilevazione dati e loro analisi e di individuazione di metodologie di gestione al fine di prevenire il determinarsi di fenomeni di disequilibri faunistico-ambientali e di situazioni di gravi danni alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche.
  2. Il Programma di cui al comma 1 è soggetto a revisione ogni cinque anni.
    1. opera il censimento del patrimonio costituito dalla fauna selvatica; monitora lo stato di conservazione e la consistenza delle singole specie selvatiche; rileva i dati biometrici, al precipuo fine di verificare la distribuzione, consistenza e tendenza delle singole specie nell’ambito del territorio regionale;
    2. individua strumenti e attiva metodologie di rilevazione e monitoraggio dei disequilibri tra le diverse specie di fauna selvatica e dei danni alle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche causate sul territorio dalle specie di fauna selvatica;
    3. diffonde gli studi, i dati e i censimenti fra i soggetti interessati;
    4. individua, su parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, le metodologie ecologiche da utilizzare per il controllo selettivo della fauna selvatica, in particolare quali mezzi di difesa delle colture agrarie e delle produzioni ittiche e quali soluzioni di controllo ed eradicazione di specie alloctone e nocive;
    5. disciplina le modalità generali e procedurali dei piani pluriennali di controllo e di contenimento regionale della fauna selvatica nel rispetto delle normativa comunitarie e statali vigente e qualora i metodi ecologici ordinari siano risultati inefficaci o inadeguati.
    6. dispone le modalità per la gestione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti dei danni di cui all’articolo 26 comma 1 legge 157/1992 e del fondo regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013 n. 6.
  3. Per le attività di rilevazione, monitoraggio e divulgazione delle informazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale coinvolge, coordinandole, province e Città metropolitana, Associazioni rappresentative delle categorie interessate, Ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, per quanto di competenza.

Art. 3 –Piani di controllo e contenimento della fauna selvatica.

  1. Il controllo e il contenimento della fauna selvatica viene attuato dalle province e dalla Città metropolitana, sulla base delle risultanze e secondo le metodologie di carattere selettivo individuate dalla Giunta regionale, secondo le procedure di cui all’articolo 3, anche utilizzando i soggetti da queste individuati ai sensi dell’articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, anche a tal fine appositamente formati.
  2. Il controllo ed il contenimento della fauna selvatica nelle riserve e nei parchi naturali regionali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente gestore: le attività di controllo e di contenimento sono svolte dal personale dell’ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall’ente gestore stesso, in conformità a quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”.
  3. La Giunta regionale adotta piani regionali pluriennali di controllo e contenimento per il perseguimento di particolari finalità caratterizzate dalla necessità di coordinamento su scala sovra-provinciale o inter-regionale.

Art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria.

  1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Ufficio stampa Sergio Berlato
Presidente della terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto 

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