Veneto

Veneto, le Guardie Zoofile con decreto prefettizio non possono fare vigilanza venatoria

Le guardie zoofile con il solo decreto prefettizio non possono esercitare vigilanza venatoria. E’ questo quanto deciso dal Consiglio Regionale del Veneto che ha approvato la mozione presentata da Sergio Berlato.

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“L’approvazione di questa importante mozione impegna la Giunta regionale del Veneto a dare pronta attuazione a quanto stabilito dal pronunciamento del Consiglio di Stato, che chiarisce i compiti e le prerogative delle guardie zoofile” – così ha commentato Berlato a margine dell’approvazione da parte del Consiglio regionale.

“La sentenza del Consiglio di Stato – prosegue Berlato – ribadisce quanto già previsto dalla Legge 157/92 in merito ai soggetti abilitati alla vigilanza venatoria, chiarendo che questo compito è riservato alle sole guardie zoofile riconosciute da leggi regionali e non a quelle dotate solo del decreto prefettizio”.

“La vigilanza esercitata da queste guardie zoofile deve essere circoscritta al solo controllo sugli animali d’affezione, così come previsto dalla Legge 189/2004 sul maltrattamento degli animali, escludendo quindi la legittimità dei controlli eseguiti autonomamente in ambito venatorio o ittico – prosegue il Consigliere – in molti casi la vigilanza sull’attività venatoria espletata indebitamente e illegittimamente dalle guardie zoofile, ha creato una serie di contenziosi con le amministrazioni provinciali che hanno dovuto, in molti casi, procedere all’annullamento dei verbali elevati illegittimamente da queste guardie zoofile”.

Nella mozione approvata si ricorda anche che Il Consiglio di Stato ha stabilito, con altra sentenza, che le guardie zoofile non esercitano un’attività così pericolosa da necessitare del porto di pistola per difesa personale e non rivestono funzioni di Polizia giudiziaria.

Nel corso del suo intervento in aula il Presidente Sergio Berlato ha invitato la Giunta a dare piena attuazione alla legge regionale sull’istituzione del Servizio regionale di Vigilanza ed a provvedere al Coordinamento del servizio di vigilanza esercitato da tutti gli agenti volontari di tutte le associazioni venatorie o di protezione ambientale, per garantire una corretta applicazione della legge anche a tutela di tutti quei cittadini che vengono sistematicamente resi oggetti del servizio di vigilanza, non sempre effettuato con adeguata competenza e con sufficiente imparzialità.

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