Veneto, ecco la nuova norma sulla mobilità venatoria
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Sergio Berlato, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia e Presidente della terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, lo aveva promesso sin dallo scorso 20 giugno (giorno della sentenza della Corte Costituzionale): riformuleremo la norma sulla mobilità venatoria “perché non abbiamo nessuna intenzione di privare i cacciatori del Veneto di questo diritto.” E così è stato.
Il 21 dicembre il Consiglio regionale del Veneto ha approvato le modifiche alla legge n. 50/93, che prevedono la creazione di un sistema regionale di prenotazione per l’accesso giornaliero agli ATC veneti per esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria, risolvendo così il problema d’illegittimità costituzionale della precedente norma.
Il problema dell’illegittimità costituzionale
Un problema sollevato dal pronunciamento della Corte Costituzionale dello scorso giungo, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la legge con cui la Regione dava la possibilità ai cacciatori veneti di esercitare l’attività venatoria per 30 giornate su tutto il territorio regionale e per 15 giornate con una forma di caccia differente rispetto a quella prescelta (vagante o appostamento fisso).
Alla base della decisione della Corte, la mancanza di un sistema preventivo di gestione delle richieste d’accesso all’ambito territoriale di caccia che consentisse all’amministrazione di verificare il mantenimento dell’adeguato rapporto cacciatori/territorio e l’esclusività della scelta della forma di caccia prevista dall’articolo 12 della legge n. 157/92.
Cosa prevede la nuova mobilità venatoria
Come spiegato in sede d’approvazione, la nuova legge introduce “la mobilità venatoria intesa, esclusivamente, come la possibilità per il cacciatore di muoversi tra i diversi ATC del Veneto cui non è iscritto, fatta eccezione per la Zona Lagunare e Valliva perché considerata zona faunistica a se stante, secondo una modalità controllata introducendo, quale limite massimo di accesso agli ATC, un numero di cacciatori pari alla differenza tra i cacciatori iscritti all’ATC ed il numero massimo di cacciatori ammissibili ad ogni ATC sulla base dell’ Indice di Densità Venatoria, rispettando dunque la soglia prevista a tutela della fauna selvatica”.
Eliminata, quindi, la possibilità di derogare per 15 giornate alla forma di caccia prescelta, ma conservata la possibilità per i cacciatori veneti, a partire dal 1° ottobre, d’usufruire di 30 giornate di caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ATC, ad eccezione della Zona Lagunare e Valliva.
Per poter usufruire di questa possibilità ci si dovrà prenotare attraverso un sistema di gestione delle prenotazione che la Regione metterà a punto nei prossimi mesi e che consentirà di regolare gli accessi agli ATC senza superare il limite massimo di densità venatoria.
Di seguito il testo integrale delle modifiche approvate nel “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018″
Art. 67 – Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:
“Art. 19 bis – Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l’esercizio della mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto.
1. La Giunta regionale sviluppa il sistema regionale di prenotazione per il rilascio dell’autorizzazione ai cacciatori del Veneto ad esercitare l’attività venatoria in mobilità alla selvaggina migratoria e di supporto informatico a ricerche, studi, analisi scientifiche e statistiche inerenti la fauna selvatica del Veneto.
2. A partire dal 1 ottobre di ogni anno, i cacciatori residenti in Veneto possono esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria anche in Ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a cui risultano iscritti, con esclusione della Zona Lagunare e Valliva, previa autorizzazione rilasciata dal sistema informativo di cui al comma 1.
3. Il sistema informativo regionale autorizza l’accesso giornaliero ad un numero di cacciatori comunque non superiore alla differenza tra i cacciatori iscritti all’Ambito territoriale di caccia ed i cacciatori ammissibili sulla base dell’indice di densità venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di accesso al sistema regionale di prenotazione, le modalità e le regole di esercizio della mobilità venatoria sul territorio regionale.”.
2. Agli oneri per la realizzazione del sistema regionale di prenotazione venatoria di cui al presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.
Di seguito, l’intervento in aula di Sergio Berlato sull’approvazione della legge.