Lombardia

Lombardia, Fava: Prelievo in deroga per storno, fringuello e peppola

Regione Lombardia intende attivare, per la stagione venatoria 2016/2017, le procedure di deroga per autorizzare il prelievo di esemplari delle specie Fringuello, Peppola e Storno, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dalla ‘direttiva Uccelli‘. Lo ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura Gianni Fava, con una comunicazione alla Giunta nella seduta del 29 Aprile.

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DANNI ALLE COLTIVAZIONI
La domanda di autorizzazione al prelievo dello storno deriva anche dalla necessità di limitare la perdita di produzioni agricole di qualità – ha spiegato l’assessore Fava -. Tra il 2008 e il 2015, in Lombardia, sono stati accertati danni alle colture causati dalla specie per 643.573 euro. Nel solo 2015 i danni segnalati dalle province lombarde maggiormente colpite ammontano a 68.280 euro. Nelle aree in cui si è registrata la maggiore concentrazione dei danni sono presenti rilevanti produzioni di alta qualità, come vigneti specializzati per la produzione di vini Doc e Docg e meleti“.

Le colture maggiormente danneggiate sono appunto quelle vitivinicole e frutticole (melo), con concentrazione dei danni nel periodo della maturazione dei frutti, periodo in cui la popolazione di storni è più numerosa e in cui le piante sono maggiormente suscettibili al danno. Ulteriori danni sono stati verificati su altre tipologie colturali come mais, girasole e orticole (pomodori). “La richiesta di autorizzare il prelievo venatorio di esemplari delle specie Fringuello, Peppola, oltre che dello Storno – ha aggiunto l’assessore – punta a soddisfare le richieste avanzate dalle associazioni venatorie regionali in occasione dell’evento ‘Dillo alla Lombardia’ del 27 marzo scorso“.

PERIODI DI PRELIEVO
Per la specie Fringuello si prevede di autorizzare il prelievo limitatamente al periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 ottobre 2016; per la Peppola nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 13 novembre e per lo Storno nel periodo tra il 18 settembre e il 23 ottobre 2016.

COSA DICE LA LEGGE
L’articolo 19bis della legge 11 febbraio 1992, n.157 (‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’), che stabilisce competenze e modalità di autorizzazione delle deroghe ex art. 9 della Direttiva Uccelli, demanda alle regioni la facolà di autorizzare tali deroghe, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, e dispone che l’intenzione di adottare provvedimenti di deroga aventi ad oggetto specie migratrici debba essere comunicata, entro aprile, all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), per l’emissione del parere obbligatorio.

Fonte: Regione Lombardia

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