Dalle Associazioni

Associazioni Venatorie scrivono a Renzi e Galletti e presentano ricorso

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Le associazioni venatorie Federcaccia, Enalcaccia, ANUUMigratoristi e Arcicaccia contestano un provvedimento privo di ragioni: presentano ricorso al TAR e scrivono al Premier Renzi, al Ministro Galletti e alle Regioni.

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In relazione alle delibere adottate dal Governo che si è avvalso del potere sostitutivo per disporre l’anticipata chiusura della caccia al tordo bottaccio, cesena e beccaccia le associazioni venatorie FIdC, Enalcaccia, Anuu e Arcicaccia hanno dato mandato allo studio legale Bruni Morbidelli di presentare ricorso avverso la legittimità dell’utilizzo dell’art. 8 della Legge 131.

Inoltre hanno inviato al Presidente del Consiglio Renzi e al Ministro dell’Ambiente Galletti, le lettere con le richieste contestative che vi riportiamo di seguito.

Lettera a Matteo Renzi
Lettera a Gianluca Galletti

Invece, alle 7 Regioni destinatarie del provvedimento governativo (Toscana, Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Lombardia e Umbria) le associazioni venatorie hanno chiesto di attivarsi nelle competenti sedi per resistere a quanto disposto a danno dei cacciatori con negativi effetti sul sistema economico connesso al mondo della caccia.

Lettera alle Regioni

Di seguito vi riportiamo il testo del comunicato stampa diramato dalle Associazioni FIdC, Enalcaccia, Anuu e Arcicaccia:

Per il secondo anno consecutivo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha deciso di interdire al 21 gennaio la caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena con un provvedimento di imperio che si sovrappone e mortifica l’autonomia delle Regioni di predisporre i propri calendari venatori in un arco temporale che, per tali tre specie migratorie, lo Stato considera legittimo fino alla data del 31 gennaio stabilita dall’art. 18 della Legge 157/1992.

Il Presidente del Consiglio pretende di giustificare tale sua iniziativa, che appare un tentativo di prevaricazione del Governo sulle disposizioni legislative vigenti, per il timore che il prelievo venatorio della beccaccia, tordo bottaccio e cesena oltre il 20 gennaio possa violare l’art. 7 della Dir. 2009/147/CE come sarebbe stato paventato dalla Commissione Europea, così sottoporre il nostro Paese addirittura alla “certezza” di un procedimento di infrazione con conseguente applicazione di sanzioni.

Certezza che è solo del Presidente del Consiglio dei Ministri e che invece non è dato in alcun modo condividere sia perché la Commissione Europea ad oggi si è limitata a richiedere all’Italia, nell’ambito della procedura EU Pilot 6955/14/ENVI, solo dati ed informazioni aggiornati in ordine all’inizio della migrazione prenuziale; sia perché, trattandosi di specie migratorie, la loro diffusione, l’areale di loro svernamento, la decade d’inizio del loro ritorno ai luoghi di nidificazione, come stabilito dal 4° considerando della Dir. 2009/147/CE, debbono essere individuati a livello transnazionale nei territori di Stati membri che presentano uniformità ambientale, geografica e climatica.

Come queste Associazioni venatorie hanno reiteratamente manifestato al Ministero dell’Ambiente ed all’Ispra, ma altresì alla Commissione Europea, del tutto illogico ed incongruente appare che, per portare solo un esempio, la Commissione Europea ritenga corretti e legittimi i calendari venatori della Corsica e della Francia del Sud che consentono la caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena fino al 20 febbraio mentre invece in Sardegna, in Toscana ed in Liguria dovrebbe terminare entro il 20 gennaio.
Infatti i territori della Francia del Sud e della Corsica non presentano alcuna differenziazione rispetto a quelli della Sardegna, della Toscana e della Liguria: tale uniforme areale transnazionale è infatti interessato da flussi migratori degli stessi contingenti di beccacce, tordi bottacci e cesene; e lo stesso è da dirsi per la Grecia, Montenegro, la Croazia e le nostre Regioni Adriatiche.

Il Presidente del Consiglio, nonostante che il Ministero dell’Ambiente e la stessa Commissione Europea abbiano apertamente riconosciuto tali denunciate incongruenze e difformità di applicazione tra Stati membri della Dir. 2009/147/CE, anziché prendere decisa posizione nei confronti delle istituzioni comunitarie a difesa dei sacrosanti diritti dei cittadini cacciatori italiani ma altresì di tutto l’indotto che è legato all’esercizio della caccia – si pensi solo agli interessi correlati alle attività turistico/ricettive/ristorative che nella stagione invernale potrebbero trovare importanti risorse economiche – ha preferito confermare la sudditanza nei confronti della Commissione Europea e ancora una volta permettere che i cacciatori italiani vengano pesantemente discriminati rispetto ai cacciatori di tutti i molti altri Paesi (Portogallo, Spagna, Francia, Grecia, Montenegro, Croazia, ecc..) dove la caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio e alla cesena è liberamente esercitabile anche nel mese di febbraio.

Eppure al Premier non mancavano argomenti da spendere con fermezza in sede comunitaria per pretendere l’uniforme applicazione della Dir. 2009/147/CE e sostenere che il calendario venatorio nazionale, che consente di cacciare queste tre specie migratorie fino al 31 gennaio, è più che compatibile con la previsione del divieto di caccia a far tempo dell’inizio della migrazione prenuziale.
Del resto il Presidente del Consiglio dei Ministri, se convinto del contrario, ma non ne ha mai spiegato le ragioni, ben poteva ed anzi doveva intervenire tempestivamente – e non già con un illegittimo provvedimento d’urgenza notificato il giorno prima della imposizione del divieto – impugnando i calendari venatori di quelle Regioni, approvati fino dal maggio/giugno dello scorso anno, che per la stagione venatoria 2015/2016 consentivano la caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio e alla cesena fino al 31 gennaio sulla base di risultanze scientifiche aggiornate e attendibili.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, imponendo l’anticipata chiusura della caccia al 20 gennaio, ha dunque ancora una volta voluto assumere solo i dati forniti dall’Ispra in ordine alla data di inizio della migrazione prenuziale pur sapendo bene (o comunque dovendo sapere bene) che i pareri di detto Istituto non sono vincolanti per le Regioni le quali, sia per l’art. 2.7.10. della Guida Interpretativa della Dir. 2009/147/CE sia per l’art. 18 L. 157/1992 sia per quanto affermato più volte dalla nostra Magistratura (che non può certo essere eluso) sono legittimate ad approvare i propri calendari venatori sulla base di dati, acquisizioni e studi anche difformi da quelli forniti dall’Ispra.

Le Associazioni venatorie non possono dunque che stigmatizzare il comportamento del Premier e annunciare che perseguiranno in ogni sede la tutela dei diritti dei cacciatori italiani ingiustamente discriminati rispetto agli altri cacciatori europei nel prelievo venatorio della beccaccia, tordo bottaccio e della cesena.

Roma, 21 gennaio 2016

Gian Luca Dall’Olio
Federazione Italiana della Caccia

Osvaldo Veneziano
Arcicaccia

Marco Castellani
AnnuMigratoristi

Lamberto Cardia
Enalcaccia

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