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ISPRA nota sul foraggiamento cinghiali per caccia di selezione

Lo scorso 2 Febbraio è entrata in vigore la normativa cosiddetta Collegato Ambientale che definisce le “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. Tale normativa riguarda da vicino anche il mondo venatorio, in particolare l’articolo 7 definisce le “Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e le modifiche alla legge n. 157 del 1992”.

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Di questo articolo, un comma in particolare, il comma 2, è stato molto discusso perché di fatto precludeva la possibilità di foraggiare i cinghiali durante le attività del prelievo di selezione, pratica ormai fortemente in uso negli istituti faunistici privati.

Questo il teso del comma 2:

è vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992″

Così, l’Ente Produttori Selvaggina, coaudivato dallo studio legale Nicolucci, ha richiesto ad Ispra una nota esplicativa che definisse cosa intendesse il legislatore per “controllo”.

Qui potete leggera la nota esplicativa inviata da IPSRA

Nella nota esplicativa di risposta emanata da ISPRA si legge

..questo istituto ritiene che il prelievo in selezione del Cinghiale, ove preparato anche al fine di mitigare gli impatti della specie sulle attività antropiche e/o sulla biodiversità, possa rientrare tra gli interventi gestionali di controllo e che pertanto in tali contesti l’utilizzo del foraggiamento con funzione attrattiva nei pressi di punti di sparo rappresenti una misura tecnicamente coerente con il dettato delle modifiche normative adottate con art. 7, comma 2, della L 28 dicembre 2015 n.221.

Si ritiene tuttavia che il foraggiamento operato nell’ambito della caccia di selezione con finalità di mitigazione degli impatti del Cinghiale debba essere attuato in modo da escludere effetti di incremento della popolazione della specie…”

La nota continua:

“..si ritiene che andrà indicato, nella regolamentazione delle attività di foraggiamento artificiale nell’ambito della caccia di selezione al cinghiale:

  • il tipo di foraggio da utilizzare (da evitarsi gli scarti alimentari/di macellazione ed altri rifiuti)
  • il limite massimo di punti di foraggiamento da allestire (p.e non oltre 2 per Km²)
  • la quantità di foraggio da utilizzare (non oltre 1 kg di mais da granella/giorno per sito, onde evitare di fornire alimento aggiuntivo alla specie in grado di interferire in maniera significativa sulla disponibilità alimentare complessiva)
  • il periodo di utilizzo, prevedendone la sospensione quando non vengono programmati abbattimenti

Leggi la nota esplicativa integrale di IPSRA

Fonte: eps.net

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